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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 411 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024; 2) il verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/21 del 13 giugno 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 411 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il verbale della commissione esaminatrice n. 47 e la relativa scheda di valutazione dei titoli del ricorrente dell’11 dicembre 2024, che ha attribuito un punteggio complessivo di 12,807; 4) l’ignoto verbale di riesame della commissione esaminatrice relativo all’istanza di revisione del punteggio presentata dal ricorrente in data 21 marzo 2025; 5) il decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/22 dell’8 maggio 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 411 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) la circolare di assegnazione alle sedi ed al 21° corso di formazione da viceispettore e la pedissequa tabella delle assegnazioni alle sedi del 21° corso da viceispettore e dell’avvio al corso di formazione nel primo ciclo, con decorrenza dal 5 giugno 2025, e nel secondo ciclo, con decorrenza dal 19 giugno 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/26 bis del 30 maggio 2025; 7) la circolare di avvio del 2° ciclo del 21° corso di formazione da viceispettore dell’11 giugno 2025; 8) per quanto occorrer possa, l’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, recante disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la corretta valutazione dei titoli posseduti, con correlata attribuzione del punteggio ulteriore rivendicato, pari a 1,2 punti complessivi, che per quanto verrà in prosieguo chiarito lo vedrebbero collocato in posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso di formazione per viceispettore, con ogni statuizione consequenziale; in subordine, per il risarcimento del danno, con riferimento al prioritario risarcimento del danno per reintegrazione in forma specifica, quale la reintegrazione nel corso di formazione per viceispettore con retrodatazione anche degli effetti – ed eventualmente per equivalente ‒ anche con la condanna prioritaria in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di formazione per viceispettore e/o alla corretta valutazione dei titoli con conseguente utile collocazione in graduatoria; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 12 dicembre 2025: 1. del verbale n. 86-bis del 17 settembre 2025 – depositato il 3 ottobre 2025 – della commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 411 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, trasmesso con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio contenzioso e affari legali del 3 ottobre 2025, che ha confermato la valutazione precedentemente attribuita non assegnando alcun punteggio all'incarico di "Responsabile squadra tiratori scelti"; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202507418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale interna per 411 posti da viceispettore della Polizia di Stato, inclusi la valutazione dei titoli, la graduatoria e il verbale di riesame che non ha attribuito punteggio per l'incarico di responsabile della squadra tiratori scelti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, la propria scheda di valutazione dei titoli, la graduatoria finale, gli atti di assegnazione alle sedi e di avvio al corso di formazione, nonché gli ulteriori atti della procedura. Ha contestato la mancata attribuzione di 1,2 punti complessivi per i titoli posseduti, sostenendo che tale punteggio gli avrebbe consentito una collocazione utile in graduatoria e l'ammissione al corso di formazione da viceispettore. Ha inoltre proposto domanda subordinata di risarcimento, prioritariamente in forma specifica, mediante ammissione al corso con retrodatazione degli effetti, e, in subordine, per equivalente. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 86-bis del 17 settembre 2025, adottato in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, con cui la commissione ha confermato la non valutabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), n. 6, del bando, dell'incarico di responsabile della squadra tiratori scelti svolto dal 1° luglio 2021 al 12 dicembre 2023. L'ordinanza non definisce nel merito tali censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni sollevate con i motivi aggiunti richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza della mancata attribuzione del punteggio né sulle domande di annullamento e risarcimento. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Ha stabilito il termine di 40 giorni dalla comunicazione per la pubblicazione e di ulteriori 10 giorni per il deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Ha imposto all'amministrazione di mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, di inserire un collegamento dalla home page e di rilasciare l'attestazione della pubblicazione. L'udienza pubblica, originariamente fissata al 24 marzo 2026, è stata rinviata al 7 luglio 2026 per garantire ai controinteressati i termini processuali. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    attualmente fissata per l'udienza pubblica del 24 marzo 2026

    Consente, in sede cautelare, di fissare l'udienza di merito quando le questioni necessitano dell'approfondimento proprio del giudizio definitivo; nel caso concreto il TAR ha rinviato la trattazione del merito.

  • art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso

    non valutabilità agli effetti dell’art. 8, co. 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso dell’incarico di “SQUADRA TIRATORI SCELTI Dal: 01.07.2021 Al 12.12.2023”

    È la disposizione della lex specialis in base alla quale la commissione ha confermato la mancata valutazione dell'incarico controverso; il TAR non ne ha ancora interpretato definitivamente la portata.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alle modalità della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Richiamato per garantire ai controinteressati i termini processuali mediante la fissazione dell'udienza pubblica al 7 luglio 2026.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna prioritaria in forma specifica

    Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può fissare l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare la fondatezza delle censure.
  • Qualora l'esito del giudizio possa incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il ricorrente deve integrare il contraddittorio nei confronti di tali controinteressati.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, dell'atto introduttivo pertinente e dell'elenco dei controinteressati, con successivo deposito dell'attestazione di avvenuta pubblicazione entro il termine assegnato, a pena di decadenza.
  • Quando la fissazione dell'udienza deve assicurare ai controinteressati il rispetto dei termini processuali, il giudice può sostituire la precedente data di udienza con una successiva, disponendo il rinvio della trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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