Sentenza del 13/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni finanziarie e sanzioni - Termine di prescrizione e sua interruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a imposte, IRAP e IVA dell'anno 1999, contestando: la presunta irregolarità della notifica dell'intimazione; la nullità dell'atto per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio; la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; nonché, in appello, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado. In particolare, ha sostenuto che le sanzioni e gli interessi fossero prescritti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto regolare la notifica dell'intimazione e della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; ha escluso la nullità dell'atto, poiché la cartella presupposta, non impugnata, indicava le somme, gli interessi, le spese e i compensi; ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il termine quinquennale relativo alle sanzioni è interrompibile e che l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio produce effetto interruttivo permanente: una volta definito il procedimento, decorre un nuovo termine quinquennale. Nel caso concreto, il termine sarebbe quindi decorso nuovamente dalla definizione del procedimento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 700,00.
Norme richiamate
Art. 17 della legge n. 4/1929
Richiamato come precedente sistematico per individuare la decorrenza della prescrizione delle sanzioni dalla commissione della violazione, fermo restando il carattere interrompibile della prescrizione.
Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997
Interpretato nel senso che il diritto alla riscossione delle sanzioni è soggetto a prescrizione quinquennale. Il termine può essere interrotto e, in caso di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, la definizione del procedimento fa decorrere un nuovo termine quinquennale.
Art. 2948, n. 4, codice civile
Richiamato quale base del termine quinquennale per le prestazioni periodiche e, nel contesto della decisione, per la prescrizione di sanzioni e interessi.
Art. 2943 codice civile
La prescrizione può essere interrotta da atti idonei, con conseguente decorrenza di un nuovo termine.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
Consente la notificazione degli atti della riscossione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento direttamente da parte del concessionario o agente della riscossione.
Artt. 45 e 65 del d.lgs. n. 112/1999
Richiamati a sostegno della possibilità per l'agente della riscossione di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti.
Art. 14 della legge n. 890/1982
Richiamato in relazione alla notificazione degli atti tramite servizio postale.
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per la formazione e il contenuto dei modelli relativi alla riscossione mediante ruolo.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1091 del 17 gennaio 2013
Richiamata per affermare la validità della notificazione diretta della cartella o degli atti della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4283/2010
Richiamata per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale quando non sia previsto uno specifico termine prescrizionale.
Massime di principio
- Per le sanzioni tributarie opera, in linea generale, un termine prescrizionale quinquennale, salvo l'applicazione di una diversa disciplina specifica.
- La prescrizione può essere interrotta da atti dell'amministrazione o da iniziative processuali; dopo l'interruzione decorre un nuovo termine, secondo gli effetti riconosciuti all'atto interruttivo.
- Quando il provvedimento sanzionatorio è impugnato, la decisione individua nell'impugnazione un effetto interruttivo permanente: il nuovo quinquennio decorre dalla definizione del procedimento.
- La notifica degli atti della riscossione può essere validamente eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se risultano provati l'invio e la ricezione.
- Se la cartella presupposta è stata regolarmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, le contestazioni successive sull'ammontare dettagliato di interessi, spese e compensi possono risultare precluse, salvo vizi propri dell'atto successivo.
- Il termine decennale non deve essere applicato automaticamente a ogni componente del debito: occorre verificare se esista una disciplina speciale, come quella quinquennale prevista per le sanzioni.
- La verifica della prescrizione richiede una ricostruzione cronologica completa: commissione della violazione, irrogazione della sanzione, notifiche, eventuali atti interruttivi, impugnazioni e data di definizione del procedimento.
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