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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni finanziarie e sanzioni - Termine di prescrizione e sua interruzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a imposte, IRAP e IVA dell'anno 1999, contestando: la presunta irregolarità della notifica dell'intimazione; la nullità dell'atto per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio; la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; nonché, in appello, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado. In particolare, ha sostenuto che le sanzioni e gli interessi fossero prescritti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto regolare la notifica dell'intimazione e della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; ha escluso la nullità dell'atto, poiché la cartella presupposta, non impugnata, indicava le somme, gli interessi, le spese e i compensi; ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il termine quinquennale relativo alle sanzioni è interrompibile e che l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio produce effetto interruttivo permanente: una volta definito il procedimento, decorre un nuovo termine quinquennale. Nel caso concreto, il termine sarebbe quindi decorso nuovamente dalla definizione del procedimento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 700,00.

Norme richiamate

  • Art. 17 della legge n. 4/1929

    Richiamato come precedente sistematico per individuare la decorrenza della prescrizione delle sanzioni dalla commissione della violazione, fermo restando il carattere interrompibile della prescrizione.

  • Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997

    Interpretato nel senso che il diritto alla riscossione delle sanzioni è soggetto a prescrizione quinquennale. Il termine può essere interrotto e, in caso di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, la definizione del procedimento fa decorrere un nuovo termine quinquennale.

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    Richiamato quale base del termine quinquennale per le prestazioni periodiche e, nel contesto della decisione, per la prescrizione di sanzioni e interessi.

  • Art. 2943 codice civile

    La prescrizione può essere interrotta da atti idonei, con conseguente decorrenza di un nuovo termine.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    Consente la notificazione degli atti della riscossione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento direttamente da parte del concessionario o agente della riscossione.

  • Artt. 45 e 65 del d.lgs. n. 112/1999

    Richiamati a sostegno della possibilità per l'agente della riscossione di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti.

  • Art. 14 della legge n. 890/1982

    Richiamato in relazione alla notificazione degli atti tramite servizio postale.

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per la formazione e il contenuto dei modelli relativi alla riscossione mediante ruolo.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 1091 del 17 gennaio 2013

    Richiamata per affermare la validità della notificazione diretta della cartella o degli atti della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 4283/2010

    Richiamata per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale quando non sia previsto uno specifico termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Per le sanzioni tributarie opera, in linea generale, un termine prescrizionale quinquennale, salvo l'applicazione di una diversa disciplina specifica.
  • La prescrizione può essere interrotta da atti dell'amministrazione o da iniziative processuali; dopo l'interruzione decorre un nuovo termine, secondo gli effetti riconosciuti all'atto interruttivo.
  • Quando il provvedimento sanzionatorio è impugnato, la decisione individua nell'impugnazione un effetto interruttivo permanente: il nuovo quinquennio decorre dalla definizione del procedimento.
  • La notifica degli atti della riscossione può essere validamente eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se risultano provati l'invio e la ricezione.
  • Se la cartella presupposta è stata regolarmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, le contestazioni successive sull'ammontare dettagliato di interessi, spese e compensi possono risultare precluse, salvo vizi propri dell'atto successivo.
  • Il termine decennale non deve essere applicato automaticamente a ogni componente del debito: occorre verificare se esista una disciplina speciale, come quella quinquennale prevista per le sanzioni.
  • La verifica della prescrizione richiede una ricostruzione cronologica completa: commissione della violazione, irrogazione della sanzione, notifiche, eventuali atti interruttivi, impugnazioni e data di definizione del procedimento.

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