Sentenza del 13/01/2016 n. 404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. Secondo la ricorrente, il giudice, dopo aver ritenuto incongrua la stima induttiva dei maggiori ricavi effettuata dall'Ufficio, avrebbe dovuto individuare una diversa metodologia di ricostruzione della base imponibile, eventualmente utilizzando i poteri istruttori previsti dall'art. 7, comma 2, del processo tributario, e quantificare comunque la parte eventualmente fondata della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento relativo al 2003. La stima dell'Ufficio era stata basata su una percentuale media di ricarico riferita a un settore merceologico diverso da quello della società, oltre che a territori differenti dal Trentino. La Corte ha precisato che l'eventuale errore nella valutazione della prova o nella motivazione non costituiva violazione dell'art. 112 c.p.c. e che il giudice tributario non è obbligato a ricorrere d'ufficio a consulenze o indagini tecniche per colmare carenze probatorie dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.800 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La mancata individuazione, da parte del giudice, di una diversa quantificazione della pretesa fiscale dopo l'annullamento della ricostruzione dell'Ufficio non integra automaticamente omessa pronuncia. Se il giudice ha deciso espressamente la controversia annullando l'atto, l'eventuale difetto riguarda, semmai, la motivazione o la valutazione delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione delle norme sul procedimento.
Il vizio processuale denunciato deve riguardare effettivamente una violazione delle regole processuali. Non può essere utilizzato per contestare genericamente il ragionamento del giudice di merito sulla fondatezza della pretesa fiscale.
Art. 7, comma 2, del processo tributario
Il giudice può richiedere relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o ad altri enti pubblici e disporre consulenza tecnica.
I poteri istruttori officiosi hanno natura eccezionale e servono a valutare elementi già allegati o acquisiti, non a sostituire la parte onerata della prova né a svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca dei dati mancanti.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione deve allegare e provare i fatti principali o secondari posti a fondamento della maggiore imposizione. Non può pretendere che sia il giudice a ricostruire autonomamente, mediante consulenza, gli elementi probatori mancanti.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Anche quando il giudice tributario deve rideterminare la pretesa fiscale se essa è solo parzialmente infondata, deve operare nei limiti dei fatti e delle prove introdotti dalle parti, secondo il principio iudex iuxta alligata et probata iudicare debet.
Massime di principio
- Un accertamento induttivo deve basarsi su dati concretamente pertinenti all'attività esercitata, al settore merceologico e all'area territoriale del contribuente; medie o percentuali riferite a comparti o territori diversi possono essere considerate inidonee a fondare la maggiore imposizione.
- Se il giudice annulla l'accertamento perché la ricostruzione dell'Amministrazione è priva di attendibilità, non commette automaticamente omessa pronuncia per non aver elaborato una diversa stima.
- Il giudice tributario può rideterminare la pretesa solo quando esistano elementi probatori sufficienti e nei limiti delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti.
- La consulenza tecnica o le indagini d'ufficio non possono essere utilizzate per supplire alla totale carenza di allegazioni o prove dell'Amministrazione; possono invece servire a valutare tecnicamente elementi già specificamente introdotti nel processo.
- Chi impugna una sentenza per vizio di motivazione deve indicare con precisione i fatti decisivi, controversi e trascurati dal giudice, spiegandone la rilevanza; una critica generica alla stima o alla decisione non è sufficiente.
- Nel contenzioso tributario l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza di possibili anomalie, ma anche la ragionevolezza del metodo utilizzato per quantificare i ricavi o la base imponibile.
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