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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12949/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile l'azione promossa dalle società consorziate ex art. 2393-bis c.c. nei confronti degli amministratori del Consorzio (Tenaglia, Masoni, D'Orazio, Caputi). Le ricorrenti contestavano l'interpretazione dell'art. 2608 c.c. da parte della Corte territoriale, sostenendo che tale norma non escluderebbe la possibilità di esperire un'azione sociale di responsabilità del consorzio o, comunque, la legittimazione delle società consorziate all'azione ex art. 2393-bis; deducevano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2608 c.c. (motivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) l'azione ex art. 2393-bis c.c. è uno strumento di natura surrogatoria volto a tutelare il patrimonio della società e non è sovrapponibile all'azione prevista dall'art. 2608 c.c.; b) l'art. 2608 c.c., che regolamenta la responsabilità degli organi del consorzio "secondo le norme sul mandato", impedisce l'esercizio di un'azione sociale del consorzio contro i propri amministratori e pone la tutela in capo ai singoli consorziati; c) non sussisteva litisconsorzio necessario tra le attrici tale da giustificare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Citytech, e l'ordine di integrazione, avuto riguardo alla fattispecie e all'estinzione del Consorzio, non poteva comportare l'inammissibilità del ricorso; d) le domande ex art. 2608 (e/o 1710) formulate solo in memoria non erano state efficacemente portate nel thema decidendum del giudizio di appello e risultavano precluse; conseguentemente il ricorso è respinto e le spese di cassazione compensate, con richiamo alla possibile applicazione del contributo unificato secondo l'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2393-bis c.c.

    L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.... La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale....

    Norma tipica delle società di capitali; costituisce un'azione "sostitutiva" o surrogatoria esercitabile da soci che rappresentino la quota di capitale prevista per tutelare il patrimonio sociale. Non è sovrapponibile all'azione regolata dall'art. 2608 c.c. applicabile ai consorzi.

  • art. 2608 c.c.

    Stabilisce che la responsabilità verso i consorziati di chi è preposto al consorzio è regolata dalle norme sul mandato. La Corte interpreta tale norma come impedimento all'esercizio, da parte del consorzio, di un'azione sociale di responsabilità contro i propri amministratori: la tutela spetta ai singoli consorziati (azione individuale ex mandato).

  • art. 2614 c.c.

    Richiamato per evidenziare che il consorzio dispone di un "fondo consortile" e non di un capitale sociale come nelle spa, elemento che distingue la disciplina e l'ammissibilità delle azioni di responsabilità societaria.

  • art. 2609 c.c.

    Utilizzato per affermare che gli organi del consorzio agiscono in qualità di mandatari: ne deriva la riconducibilità della responsabilità alla disciplina del mandato.

  • art. 2615 c.c.

    Richiamato per spiegare gli effetti dell'attività esterna degli organi del consorzio e la loro rappresentanza rispetto ai terzi, coerente con il regime del mandato applicabile.

  • art. 81 c.p.c.

    Citato per descrivere la natura surrogatoria dell'azione ex art. 2393-bis come forma di "sostituzione processuale" che consente ai soci di far valere in nome proprio diritti dell'ente, ma tale meccanismo non si applica ai consorzi in modo analogo.

  • art. 331 c.p.c.

    Previsione sull'inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha precisato che se l'ordine di integrazione era privo di presupposti, la mancata ottemperanza non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo, in determinate pronunce, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per la richiesta di tale versamento, lasciando all'amministrazione giudiziaria la verifica.

Massime di principio

  • L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2393-bis c.c. è tipica delle società di capitali ed è finalizzata a tutelare il patrimonio sociale; il suo meccanismo di esercizio (quota di capitale, chiamata della società in giudizio) non è immediatamente applicabile ai consorzi.
  • Per i consorzi la responsabilità degli organi preposti è regolata dall'art. 2608 c.c. secondo le norme sul mandato: quindi la tutela contro la malagestio spetta ai singoli consorziati (azione individuale) e non al consorzio tramite un'azione "sociale" analoga a quella delle spa.
  • Prima di proporre un'azione in sede di appello o cassazione, occorre valutare attentamente quale fosse il thema decidendum del primo grado: domande formulate solo in memoria e non decise nel merito possono risultare precluse in sede di gravame.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice d'appello, se privo dei necessari presupposti o non idoneo rispetto alla situazione fattuale (es. estinzione della parte da integrare), non rende automaticamente inammissibile il gravame in caso di mancata ottemperanza.
  • Se si intende contestare la legittimità dell'azione sulla base della natura giuridica dell'ente (consorzio vs società di capitali), è necessario fondare la domanda su norme specifiche del consorzio (art. 2608 e segg.) e non su analogie con la disciplina societaria, salvo la sussistenza di una lacuna normativa chiara.
  • Chi agisce in nome proprio per diritti dell'ente (meccanismo surrogatorio) deve rispettare i limiti di rappresentatività e le condizioni richieste dalla norma che autorizza la sostituzione processuale; nei consorzi la dinamica dei conferimenti (fondo consortile) e l'assenza di capitale sociale richiedono attenzione diversa rispetto alle spa.
  • In presenza di società/consorzi estinti o cancellati dal registro, occorre documentare la situazione e valutare l'efficacia di eventuali ordini di integrazione o notificazioni rese al procuratore costituito nel grado precedente; la mancata integrazione può essere irrilevante se l'ordine era privo di presupposti.

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