Risposta n. 203 del 6/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone tramite entità trasparenti (trust Gamma) - Convenzione Italia-Giappone
Il quesito
1) Se i beneficiari residenti in Giappone (società Beta / beneficiari del fondo) possano ottenere il trattamento convenzionale sui dividendi incassati tramite trust trasparenti; 2) se certificati cumulativi rilasciati dall'autorità fiscale giapponese siano idonei a comprovare la residenza ai fini convenzionali; 3) se il trustee possa presentare un'unica istanza di rimborso per conto di tutti i beneficiari; 4) se sia possibile applicare direttamente in Italia il trattamento convenzionale tramite relief at source.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante sostiene che i trust Gamma sono fiscalmente trasparenti e che le società Beta sono i beneficiari effettivi residenti in Giappone, quindi aventi diritto all'aliquota convenzionale; ritiene idoneo il certificato cumulativo rilasciato dall'autorità fiscale giapponese; propende per la presentazione di una unica richiesta di rimborso da parte del trustee per l'eccedenza di ritenuta e afferma che il relief at source possa essere applicato dal sostituto d'imposta italiano.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia assume come corrette le qualificazioni giuridiche e fiscali dichiarate e, richiamando il Partnership Report OCSE e prassi interna, conferma che i beneficiari di entità trasparenti possono invocare la Convenzione se il reddito è loro imputato e sono liable to tax nello Stato di residenza; i dividendi di fonte italiana possono quindi essere assoggettati in Italia al limite convenzionale del 15% qualora sussistano treaty entitlement e beneficial ownership. Un certificato cumulativo estero è ritenuto valido purché riporti con precisione i dati identificativi (inclusi TIN e anno di riferimento) e coincida con i percettori dei dividendi; occorre documentazione bancaria che attesti i flussi. Non è ammessa una richiesta di rimborso cumulativa per più beneficiari: il rimborso va presentato con il Modello A Dividendi da ciascun richiedente. L'applicazione del relief at source resta facoltativa per il sostituto d'imposta italiano, che può decidere di applicare la ritenuta ridotta.
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