Risposta n. 206 del 7/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la Convenzione rimane applicabile per l'Italia e che, ricorrendo le condizioni previste (detenzione diretta almeno del 10% e soglia minima), si possa applicare la ritenuta del 5%, poiché la sospensione russa sarebbe temporanea, non accompagnata da denuncia e non investirebbe l'art.24
Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Russia a seguito della sospensione parziale da parte della Russia
Il quesito
Se, in presenza della sospensione unilaterale da parte della Federazione russa di alcune disposizioni della Convenzione (tra cui l'art.10), l'Italia debba comunque applicare l'aliquota ridotta del 5% sui dividendi corrisposti a un socio russo che detiene il 100% del capitale
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che, pur vigente la ritenuta interna del 26%, il diritto convenzionale prevale; la Convenzione non è stata denunciata e, quindi, è efficace per l'Italia. Di conseguenza, ove ricorrano le condizioni dell'art.10, l'istante può applicare la ritenuta alla fonte del 5%
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