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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’avviso di sopralluogo con verifica di ottemperanza prot. n. -OMISSIS- del Comune di Cerreto di Spoleto; - del verbale di constatazione e verifica dei luoghi del -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente ed eventuali ulteriori atti non conosciuti da parte ricorrente, per i quali si fa espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di sopralluogo con verifica di ottemperanza e verbale di constatazione e verifica dei luoghi, relativi alla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione e alla conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'avviso comunale di sopralluogo con verifica di ottemperanza e il successivo verbale di constatazione e verifica dei luoghi, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dalla motivazione emergono censure riferite alla contestazione dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e remissione in pristino, già coperto da giudicato inter partes, nonché agli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il terzo motivo è stato proposto anche con riferimento alla posizione di un soggetto diverso dalla parte ricorrente. È stata inoltre contestata la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Ha rilevato, anzitutto, che era incontestata la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e remissione in pristino, già coperto da giudicato tra le parti. Ha ritenuto che il verbale di accertamento dell'inadempimento e della conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisse, prima facie, atto vincolato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Ha considerato prima facie inammissibili, per difetto di legittimazione e interesse, le censure riferite al soggetto che non era parte ricorrente nel giudizio. Quanto alla sanzione prevista dal comma 4-bis dell'art. 31, ha osservato che gli atti impugnati si limitavano a richiamare la disposizione normativa, senza quantificare la sanzione né ordinarne il pagamento; pertanto, non costituivano un atto di irrogazione, che sarebbe stato adottato con un successivo provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata rigettata perché, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non risultavano integrati i requisiti per la concessione della misura.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale sono stati qualificati, prima facie, come attività vincolata; il mero richiamo al comma 4-bis, senza quantificazione né ordine di pagamento, non integra l'irrogazione della sanzione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria richiede un successivo provvedimento che ne determini il quantum e ne ordini il pagamento; il semplice richiamo normativo contenuto nell'atto impugnato non ha tale efficacia.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione e di remissione in pristino, quando l'inadempimento risulti incontestato e l'ordine sia coperto da giudicato inter partes, si configura prima facie come attività vincolata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
  • Il mero richiamo alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, privo della determinazione del quantum e dell'ordine di pagamento, non costituisce provvedimento di irrogazione della sanzione, che deve essere adottato successivamente.
  • Sono prima facie prive di legittimazione e interesse le censure concernenti la posizione di un soggetto diverso da colui che ha proposto il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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