Sentenza del 13/01/2016 n. 749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Umbria-Perugia sostenendo che il contribuente avesse introdotto solo in appello la doglianza relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e che la CTR avesse quindi esaminato una domanda nuova, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonché pronunciato ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c. La censura riguardava il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, che consente al contribuente di presentare osservazioni dopo la conclusione di un accesso o di una verifica presso i locali dell'impresa. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, si era trattato di una verifica a tavolino e non di un accesso presso i locali dell'impresa.
La decisione
Per l'annualità 2005 il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché la lite era stata definita mediante la procedura prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, con compensazione delle spese e cassazione senza rinvio della sentenza limitatamente a tale annualità. Per l'annualità 2006 il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: la Cassazione ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, introdotta solo in appello. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio
In appello non è possibile introdurre una causa petendi nuova, fondata su fatti o situazioni giuridiche non prospettati nel ricorso introduttivo, quando ciò comporti un nuovo tema di indagine.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e)
Il ricorso tributario deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione; tali motivi delimitano l'oggetto della controversia e, in linea di principio, non possono essere integrati successivamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
I motivi aggiunti sono ammessi solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma, non potendo diventare uno strumento generale per introdurre nuove censure.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio opera in presenza di accessi, ispezioni o verifiche effettuati presso i locali del contribuente; secondo la sentenza, non trova applicazione automatica nelle verifiche svolte a tavolino.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
In caso di cessazione della materia del contendere, il giudizio viene dichiarato estinto e le spese possono essere compensate.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
La definizione della lite determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio relativamente alla controversia definita.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La norma è stata richiamata quale base della definizione della lite relativa all'annualità 2005.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti; tuttavia, nel caso concreto, la Cassazione ha fondato l'accoglimento principalmente sulla violazione del divieto di domande nuove in appello.
Art. 383 c.p.c., comma 1
In caso di cassazione della sentenza per vizio che richiede un nuovo esame, la causa viene rinviata al giudice di merito competente, in diversa composizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso introduttivo deve indicare in modo specifico tutti i motivi di contestazione: non è sufficiente una doglianza generica se in appello si intende far valere una distinta violazione normativa.
- Una censura è nuova quando introduce una diversa causa petendi o un nuovo tema di indagine, anche se mira allo stesso risultato finale di annullamento dell'atto impositivo.
- Il giudice d'appello non può esaminare d'ufficio una questione che il contribuente non abbia specificamente dedotto in primo grado.
- Il richiamo generico alla rapidità del procedimento o al difetto di motivazione non equivale necessariamente alla deduzione della violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- Prima di invocare il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, occorre verificare che vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente; la regola non si applica automaticamente alle verifiche documentali o a tavolino.
- Quando una lite viene definita mediante condono o altra procedura di definizione agevolata, il giudizio diventa privo di oggetto per la relativa annualità, con estinzione e normalmente compensazione delle spese.
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