Ordinanza n. 1999/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 840 del 9 maggio 2025, limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (fondazione)
Prevale il privato
La controversia
La fondazione ha presentato istanza di correzione di errore materiale, rilevando che sia nel ricorso introduttivo sia nei motivi aggiunti aveva chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. La sentenza n. 840 del 9 maggio 2025 aveva accolto il ricorso contro il diniego regionale di iscrizione della fondazione nella sezione «altri enti del terzo settore» del RUNTS e contro gli atti istruttori presupposti, ma, per errore materiale, non aveva disposto la richiesta distrazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza e corretto la sentenza n. 840 del 2025, disponendo di inserire nel punto 18 della motivazione la precisazione che le spese sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne aveva fatto richiesta e, nel primo capoverso del dispositivo, la corrispondente distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La decisione riguarda esclusivamente la correzione dell’omissione materiale e non modifica l’esito di accoglimento del ricorso originario.
Norme richiamate
art. 86, commi 2 e 3, c.p.a.
Ritenuto pertanto di dover disporre la correzione dell’errore materiale della sentenza richiamata in epigrafe, come richiesto da parte ricorrente
La disposizione consente di correggere l’errore materiale consistente nell’omessa trascrizione nel testo della sentenza della statuizione sulla distrazione delle spese ritualmente richiesta; la correzione va annotata dalla Segreteria.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, quando tale attribuzione era stata ritualmente richiesta e l’omissione dipende da un mero errore materiale di redazione, può essere corretta ai sensi dell’art. 86 c.p.a., integrando la motivazione e il dispositivo della sentenza.
Come è indicizzato
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