Cassazione Civile, Sentenza n. 4915/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per revocazione dell'ordinanza della Corte del 26 aprile 2019 n. 11328. La ricorrente chiedeva la revocazione di detta ordinanza, ma il ricorso non consente di comprendere i fatti del giudizio originario né le censure poste a fondamento della revocazione a causa della totale incomprensibilità dell'atto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.) e per totale incomprensibilità delle censure (art. 366 n. 4 c.p.c.). Non si è provveduto sulle spese a causa della ìndefensio della parte intimata. È stato inoltre dato atto che sussistono i presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Norme richiamate
art. 366 n. 3 c.p.c.
richiede l'esposizione chiara e completa dei fatti di causa nel ricorso per cassazione; la loro assenza rende il ricorso inammissibile
art. 366 n. 4 c.p.c.
esige che le censure (i motivi dell'impugnazione) siano comprensibili e riferibili agli atti; la totale incomprensibilità delle censure determina l'inammissibilità
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
prevede l'obbligo, in determinate ipotesi di inammissibilità, del versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
art. 86 c.p.c.
difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.
consente alle parti di comparire e difendersi personalmente senza avvocato; la rappresentanza personale è ammessa ma non esonera dall'osservanza dei requisiti formali del ricorso
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione o per revocazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti del giudizio impugnato: l'assenza di tale esposizione può comportare l'inammissibilità
- Le censure devono essere formulate in modo comprensibile e riconducibile agli atti: motivi vaghi, contraddittori o illeggibili non soddisfano il requisito di ammissibilità
- La difesa personale (ex art. 86 c.p.c.) non esonera dall'obbligo di rispettare i requisiti formali e di chiarezza del ricorso; in caso di difficoltà è opportuno farsi assistere da un difensore
- L'inammissibilità per ragioni formali può comportare sanzioni economiche, come l'obbligo di versare un contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
- Se la parte resistente non si difende o non è presente (ìndefensio), il giudice può astenersi dal decidere sulle spese; tuttavia ciò non influisce sull'esame di ammissibilità del ricorso
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