Cassazione Civile, Sentenza n. 4835/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la soggettività passiva IVA del Comune in relazione alla vendita all'asta (2007) di una palazzina al rustico acquisita dal Comune a seguito del fallimento di una cooperativa cui era stata ceduta l'area per edilizia economica e popolare. L'Agenzia sostiene che l'operazione fosse di natura commerciale (mirata a ottenere risorse per estinguere posizioni debitorie) e quindi soggetta ad IVA, mentre il Comune aveva applicato solo l'imposta di registro e il giudice d'appello aveva ritenuto la cessione espressione di funzione istituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che né lo scopo pubblico perseguito dal Comune né lo strumento della vendita all'asta siano elementi decisivi per escludere la soggettività passiva IVA. Ha affermato il principio secondo cui la vendita è imponibile se il Comune ha organizzato mezzi simili a quelli di un produttore o commerciante, la proprietà è stata effettivamente trasferita e ne è stato incassato il corrispettivo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per accertare, alla luce del principio stabilito, se l'operazione fosse effettivamente attività economica imponibile; ha altresì disposto che il giudice del rinvio esamini le questioni assorbite (compresa l'eventuale applicabilità dell'esenzione dell'art. 10, n. 8-bis del d.P.R. 633/72) e regoli le spese.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA), art. 4
art. 4 richiamato in relazione alla soggettività passiva degli enti pubblici
Riproduce la deroga prevista dalla direttiva IVA: l'esclusione di soggettività passiva per le autorità pubbliche va interpretata restrittivamente e applicata solo se l'attività è esercitata iure imperii e non determina distorsioni significative della concorrenza
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
art. 6 richiamato in relazione alla disciplina delle cessioni 'per atto della pubblica autorità'
Prevede disciplina particolare sul momento di effettuazione delle cessioni effettuate per atto della pubblica autorità; conferma che lo strumento (es. asta) non muta di per sé la natura dell'operazione
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 8-bis
art. 10, numero 8-bis citato in relazione a possibili esenzioni
È richiamato come possibile causa di esenzione da valutare dal giudice del rinvio; la sua applicabilità dipende dagli specifici presupposti fattuali
Direttiva 2006/112/CE, art. 13, par. 1
art. 13 direttiva IVA (esenzione per attività esercitate in qualità di autorità pubblica)
La deroga che esclude i Comuni dalla qualità di soggetto passivo ai fini IVA deve essere interpretata restrittivamente: conta la modalità giuridica di esercizio (iure imperii) e non lo scopo perseguito
Direttiva 2006/112/CE, art. 9, par. 1
art. 9, par. 1 definisce 'attività economica'
Stabilisce il criterio per qualificare un'attività come economica: produzione, commercializzazione o prestazione di servizi con sfruttamento di un bene per ricavarne introiti stabili
Direttiva 2006/112/CE, art. 14
art. 14, par. 2 lett. a) equipara a cessione di beni il trasferimento della proprietà in forza di un'espropriazione o per atto della pubblica amministrazione dietro indennità
Individua casi equiparati a cessioni di beni; il trasferimento di proprietà contro corrispettivo è rilevante ai fini IVA ove ricorrano gli elementi indicati
R.D. 18 novembre 1923, n. 827, art. 73, lett. d)
art. 73 lett. d) menzionato in relazione alla vendita all'asta pubblica
Regola l'asta come modalità di alienazione; la Corte osserva che lo strumento dell'asta non è di per sé idoneo a escludere la natura economica dell'operazione
Massime di principio
- Lo scopo pubblico perseguito dall'ente (es. attuazione di piani di edilizia popolare o utilizzo dei proventi per ripianare debiti) è irrilevante ai fini della soggettività passiva IVA: conta la modalità giuridica e operativa dell'attività
- Lo strumento usato per vendere (asta pubblica, trattativa privata) non determina di per sé la natura fiscale dell'operazione: l'asta è mezzo, non elemento sostanziale
- Per essere imponibile l'operazione deve rientrare in un'attività economica: occorre che l'ente abbia organizzato mezzi simili a quelli di un produttore o commerciante (gestione, organizzazione, attività di promozione, struttura dedicata)
- La cessione è rilevante ai fini IVA quando la proprietà è effettivamente trasferita e viene incassato il corrispettivo; questi sono elementi rilevanti ma devono essere valutati insieme all'organizzazione dell'attività
- La qualifica di soggetto passivo dipende da fatti e circostanze; la valutazione richiede istruttoria sui fatti (atti precedenti, modalità di gestione, numero/continuità delle operazioni, risorse impiegate)
- L'onere di valutare l'esistenza di un'attività economica grava sul giudice di merito: sarà necessario verificare se l'ente ha svolto attività 'sfruttando' il bene per ricavare introiti stabili
- L'esenzione per attività esercitate in qualità di autorità pubblica va applicata restrittivamente e può essere esclusa se il mancato assoggettamento genera distorsioni significative della concorrenza
- In casi analoghi è opportuno raccogliere e documentare: atti di gestione precedenti la vendita, modalità di commercializzazione, destinazione dei proventi, organizzazione di personale/mezzi, e la concreta percezione del corrispettivo
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