Cassazione Civile, Sentenza n. 4803/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'avviso di rettifica del valore di una delle due unità immobiliari acquistate con unico atto (Piazza Sant'Ambrogio, Milano), con cui l'Ufficio aveva determinato un valore complessivo superiore a quello dichiarato (da €800.000 a €940.585) e aveva liquidato maggior imposta, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR Lombardia aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo congrua la rettifica per una delle due unità in ragione della diversa superficie (66 mq vs 91 mq) nonostante le due unità avessero gli stessi dati catastali e la stessa rendita. In Cassazione il contribuente ha censurato la sentenza con cinque motivi: omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione sull'identità/diversità delle unità immobiliari, violazione dell'art. 2967 c.c. (onere della prova) per l'asserita mancata prova della diversa superficie, e violazione dell'art. 52 (presunta omissione dell'applicazione della valutazione automatica/catastale) del D.P.R. (con riferimento errato a n. 600/1986 anziché 131/1986).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero, nella sostanza, una contestazione di insufficienza della motivazione non idonea a fondare il ricorso in cassazione dopo la riforma del 2012, poiché la CTR aveva fornito argomentazione logica (indicando le superfici e i valori medi utilizzati dall'Ufficio) e la questione della diversa estensione risultava dagli atti e non era stata contestata dal contribuente in sede di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, essendo la questione della valutazione automatica non dedotta in modo verificabile nel giudizio di merito (e in ogni caso il ricorso aveva indicato erroneamente il D.P.R. n. 600/1986). Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €2.200,00 oltre spese), nonché al contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 52
art. 52, comma 1 (sanzioni) e riferimento generale alla normativa sulle rettifiche di valore
La norma è stata richiamata quale fondamento della rettifica e della comminazione di imposta, interessi e sanzioni; il giudice ne ha ritenuto corretta applicazione da parte dell'Ufficio in relazione alla rettifica di valore di una delle unità
D.P.R. n. 600/1986, art. 52 (riferimento formale errato)
art. 52, comma 4 (esposto nel ricorso ma indicato come errore formale dalla Corte, il parametro corretto è il D.P.R. n. 131/1986)
La Corte ha rilevato che il richiamo al D.P.R. 600/1986 è un errore formale del ricorrente; la questione relativa all'applicabilità della determinazione automatica del valore non è stata adeguatamente introdotta nel giudizio di merito e quindi non poteva essere esaminata in Cassazione
Codice Civile, art. 2967
art. 2967 c.c. (onere della prova)
Il ricorrente ha invocato la norma per contestare che l'Ufficio non avrebbe provato la diversa superficie; la Corte ha osservato che la censura in Cassazione non poteva fondarsi su nuova deduzione documentale non svolta in grado di merito
Codice di Procedura Civile, art. 360
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. (motivi di legittimità per cassazione relativi a violazione di norme di diritto e omessa/insufficiente motivazione)
La Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata: dopo la riforma del 2012 non è più sufficiente la mera critica di insufficienza della motivazione; la censura è ammissibile solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata e non apparente
D.L. n. 83/2012, art. 54 (conv. L. n. 134/2012)
art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 (riforma dell'art. 360 c.p.c.)
La riforma ha ristretto le possibilità di censura in Cassazione per insufficiente motivazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili le censure fondate su mera carenza di dettaglio motivazionale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma in caso di definizione della lite, in relazione all'onere contributivo accessorio
Massime di principio
- Una censura per insufficiente motivazione è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra che la motivazione manca del tutto o è incomprensibile; non basta contestare la valutazione delle prove già argomentata dal giudice di merito
- Questioni e documenti non dedotti o non specificamente contestati dinanzi al giudice di merito non possono essere introdotti per la prima volta in sede di Cassazione: occorre allegare l'atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata (principio dell'autosufficienza del ricorso)
- Se l'Ufficio rettifica il valore di una sola unità acquistata con unico atto basandosi su dati oggettivi (es. diversa superficie) la rettifica può essere legittima anche se le unità hanno gli stessi dati catastali, purché la differenza sia documentata o emergente dagli atti
- Chi impugna una rettifica di valore deve portare in sede di merito le prove o le argomentazioni specifiche (es. certificazioni metriche, planimetrie, documenti catastali integrativi) per dimostrare identità o equivalenza degli immobili; l'assenza di contestazione in primo o secondo grado rende difficile il riesame in Cassazione
- Richiami normativi errati o generici (es. indicazione della norma sbagliata) possono aggravare la posizione del ricorrente e complicare l'esame di ammissibilità: è necessario citare correttamente le disposizioni rilevanti e verificare che la questione sia stata sottoposta al giudice di merito
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