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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4913/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (familiari danneggiati)

La controversia

I genitori, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori, avevano chiesto al Tribunale di Milano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle gravi lesioni neurologiche riportate da uno dei gemelli al momento della nascita, attribuite alla condotta dei sanitari. Il Tribunale, sulla base di una CTU, aveva accolto la domanda e riconosciuto, tra l’altro, ai genitori 114.000 euro ciascuno in proprio; 719.896 euro in favore dei genitori per il figlio leso; 57.000 euro per ciascuno degli altri due figli; rendite vitalizie annue di 6.000 euro e di 17.475 euro, quest’ultima dalla data del compimento dei 25 anni sino ai 65 anni; aveva inoltre disposto la stipulazione di una polizza sulla vita a garanzia delle rendite. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2019, aveva rigettato sia l’appello della struttura sia l’appello incidentale dei familiari. Aveva ritenuto non dimostrato l’esatto adempimento della prestazione sanitaria: in una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, prematura, con il secondo gemello in posizione obliqua, si era scelta la via del parto naturale, benché la struttura non fosse di secondo livello e non disponesse delle abilità necessarie per il rivolgimento del secondo gemello; il cesareo era stato eseguito dopo la nascita naturale del primo gemello, non riuscendo i sanitari a procedere allo stesso modo per il secondo. La CTU aveva escluso una causa genetica preesistente e ricondotto, secondo il criterio del più probabile che non, la patologia a un evento verificatosi al momento della nascita. La struttura ha proposto tre motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione della CTU, la ricostruzione causale e l’assolvimento dell’onere probatorio sul nesso causale. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 1223, 1226, 1218 e 2056 c.c., sostenendo che mancassero prova e allegazione specifica per la personalizzazione del danno non patrimoniale, le spese mediche future, il danno alla capacità lavorativa specifica e il danno da lesione del rapporto parentale, e contestando la liquidazione oltre il minimo delle tabelle milanesi. Con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la rendita vitalizia fosse stata liquidata in assenza di domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura motivazionale non era proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., trattandosi di decisione d’appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado; le ulteriori doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto alla valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, quanto alla personalizzazione, eccentrico rispetto alla motivazione d’appello, che aveva individuato la maggiore compromissione della vita relazionale del minore nella progressiva consapevolezza dell’ingiustizia subita, anche in relazione al confronto con il gemello. La Corte ha aggiunto che il danno non patrimoniale del prossimo congiunto per lesioni non lievi può essere provato per presunzioni quando siano dedotti e provati i fatti noti da cui inferire il fatto ignoto, e che il superamento del minimo della tabella non comporta, di per sé, un aggravamento dell’onere motivazionale, riferito invece al superamento dei limiti minimo e massimo. Il terzo motivo è stato rigettato: la rendita vitalizia prevista dall’art. 2057 c.c. è un criterio di liquidazione del danno, non un fatto costitutivo della domanda, e il giudice può valutare d’ufficio le particolari condizioni del danneggiato e la natura del danno; non ricorre quindi violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla ricostruzione dell’inadempimento sanitario e sulla valutazione delle prove non consentissero di riesaminare il merito in cassazione; il passaggio citato chiarisce il limite della censura relativa all’onere probatorio, non un diverso criterio di accertamento dell’inadempimento ex art. 1218 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle risultanze istruttorie resta profilo attinente al giudizio di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

    La contestazione del peso attribuito dal giudice alle risultanze istruttorie non trasforma la censura in violazione dell’art. 115 c.p.c. sindacabile in cassazione: la valutazione della prova attiene al giudizio di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura in termini di vizio motivazionale è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendo la sentenza d’appello fondata in tema di nesso di causalità sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della decisione di primo grado, come affermato dalla stessa parte ricorrente.

    In presenza di una decisione d’appello che conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il vizio motivazionale dedotto nei limiti considerati dalla norma è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    La violazione delle regole sull’onere della prova è denunciabile quando il giudice ne abbia invertito o comunque erroneamente attribuito la titolarità; non lo è quando la parte contesti l’apprezzamento delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    Il ricorso per cassazione non consente di sottoporre a nuovo esame la valutazione delle prove; la censura ex n. 3 è pertinente, rispetto all’art. 2697 c.c., solo se è contestata l’errata distribuzione dell’onere probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    Il contenuto delle censure attiene anche in questo caso alla valutazione della prova, la quale costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni per quanto riguarda il giudizio di fatto non sono sindacabili in cassazione.

    Le doglianze sulla prova e sulla quantificazione dei danni, pur prospettate come violazione delle norme sul risarcimento, non sono riesaminabili in cassazione quando investono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    Il contenuto delle censure attiene anche in questo caso alla valutazione della prova, la quale costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni per quanto riguarda il giudizio di fatto non sono sindacabili in cassazione.

    La censura sulla liquidazione equitativa non consente un nuovo apprezzamento delle risultanze di fatto da parte della Corte di cassazione.

  • art. 2056 c.c.

    Il contenuto delle censure attiene anche in questo caso alla valutazione della prova, la quale costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni per quanto riguarda il giudizio di fatto non sono sindacabili in cassazione.

    Le contestazioni relative all’accertamento e alla liquidazione del danno aquiliano non sono scrutinabili se, al di là della rubrica normativa, sollecitano una diversa valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 2057 c.c.

    La rendita vitalizia contemplata dall’art. 2057 c.c., non attiene ai fatti costitutivi della domanda ma, come testualmente prevede la norma, al criterio di liquidazione del danno dedotto in giudizio, sicché non viene in rilievo la problematica della corrispondenza di chiesto e pronunciato.

    La rendita vitalizia è una modalità di liquidazione del danno e non richiede una domanda autonoma quale fatto costitutivo; il giudice può quindi adottarla senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La rendita vitalizia contemplata dall’art. 2057 c.c., non attiene ai fatti costitutivi della domanda ma, come testualmente prevede la norma, al criterio di liquidazione del danno dedotto in giudizio, sicché non viene in rilievo la problematica della corrispondenza di chiesto e pronunciato.

    Non viola l’art. 112 c.p.c. il giudice che liquida il danno mediante rendita vitalizia senza una specifica domanda, poiché si tratta di un criterio di liquidazione del danno già dedotto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una revisione dell’apprezzamento probatorio; nel caso dell’art. 2697 c.c. deve riguardare l’errata ripartizione dell’onere della prova.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La Corte non ha enunciato un’interpretazione della norma nel decidere il ricorso.

    La norma è menzionata quale parametro formale delle censure, ma la sentenza non ne ricava un principio interpretativo autonomo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura in termini di vizio motivazionale è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendo la sentenza d’appello fondata in tema di nesso di causalità sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della decisione di primo grado, come affermato dalla stessa parte ricorrente.

    La censura motivazionale è inammissibile nel caso di conferma della decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, secondo il regime richiamato dalla Corte attraverso l’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo la data indicata, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    L’importo aggiuntivo è pari al contributo unificato previsto per il ricorso secondo il comma 1-bis, qualora dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002, in base al quale, in caso di rigetto, ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato nei termini indicati.

Massime di principio

  • La violazione delle regole sull’onere della prova è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata; la contestazione del modo in cui le prove sono state valutate riguarda invece il giudizio di fatto.
  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, la censura motivazionale è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • Le doglianze che, pur formulate come violazioni di legge in materia di risarcimento, chiedono una nuova valutazione delle prove o dei fatti non sono sindacabili in cassazione.
  • Il danno non patrimoniale del prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve può essere provato anche per presunzioni, se sono dedotti e provati i fatti noti dai quali il giudice possa inferire logicamente il fatto ignoto.
  • La rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce un criterio di liquidazione del danno dedotto e non un autonomo fatto costitutivo della domanda; la sua adozione non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e consente al giudice di valutare d’ufficio le particolari condizioni del danneggiato e la natura del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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