Cassazione Penale, Sentenza n. 24676/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Salvatore Scarcia per presunta associazione mafiosa (art. 416-bis e 416-bis.1 c.p.) e numerosi reati-fine tra cui estorsioni (art. 629 c.p.) e reati connessi. I motivi del ricorso: vizio cumulativo della motivazione sulla gravità indiziaria e sulla posizione apicale dell'imputato; contestazione dell'utilizzabilità e della motivazione dei decreti autorizzativi e di convalida delle intercettazioni (RIT 792/2023 e RIT 638/2024), ritenute carenti e identiche per relationem; censura di ne bis in idem cautelare per precedente rigetto; contestazione dell'applicazione dell'aggravante mafiosa e della qualificazione della compagine come 'gruppo mafioso a soggettività differente'; richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con art. 275-bis c.p.p.); deduzioni sulla mancata prova di violenza o minaccia concreta, sull'assenza di denunce delle presunte vittime e sul presunto uso parcellizzato e apodittico degli indizi. Inoltre rilievi formali sulla legittimità dell'impugnazione presentata personalmente dall'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile l'atto proposto personalmente dallo Scarcia per mancata sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte (richiesta di legge 23/6/2017 n.103). Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto infondati i motivi prospettati dai difensori: ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e alla posizione apicale dell'imputato, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni autorizzate anche con motivazione per relationem, e ha condiviso la valutazione della capacità intimidatoria del gruppo anche in assenza di numerosi atti di violenza diretta, richiamando la giurisprudenza che ammette manifestazioni di intimidazione anche non violente (prestigio criminale, controllo di attività economiche, condizionamento). Ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione (condanna indicata nell'ordinanza).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconosciuta la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso anche nella forma di 'gruppo mafioso a soggettività differente'; la capacità intimidatoria può manifestarsi anche senza atti violenti diretti, mediante il prestigio e il controllo economico/territoriale
art. 416-bis.1 cod. pen.
Usata come aggravante rispetto ad estorsioni e tentate estorsioni; la Corte ha ritenuto fondata la contestazione in relazione alle modalità mafiose contestate
art. 629 cod. pen.
Riferimento ai reati di estorsione; la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario corroborasse l'esistenza di condotte estorsive e il controllo economico esercitato dal gruppo
artt. 56, 629 cod. pen.
Richiamati nella riqualificazione di talune fattispecie in rapporto alla partecipazione e agli eventi estorsivi contestati
art. 275-bis cod. proc. pen.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come alternativa meno afflittiva (particolari modalità di controllo), ma la Corte ha ritenuto la custodia in carcere adeguata alla luce del pericolo di reiterazione e del quadro indiziario
art. 571 e art. 613 cod. proc. pen.
art. 571 e 613 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al requisito formale: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'indagato rende il ricorso inammissibile
art. 407 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per dedurre il superamento dei termini di indagine; la Corte ha ritenuto la censura infondata o generica, senza incidenza sulla gravità indiziaria
Legge 23 giugno 2017, n. 103
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica procedurale richiamata per l'obbligo di difensori iscritti all'albo speciale per impugnazioni in Cassazione; base della inammissibilità del ricorso personale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
più pronunce indicate nell'ordinanza (es. Sez. 5 n. 36913/2017; Sez. 6 n. 9001/2019; Sez. U n. 8914/2017 e altre)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per: (i) legittimare la motivazione per relationem nelle autorizzazioni alle intercettazioni; (ii) affermare che la intimidazione mafiosa può esteriorizzarsi senza violenza manifesta; (iii) confermare limiti di sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito nelle misure cautelari
Massime di principio
- La gravità indiziaria per misure cautelari può essere fondata su un compendio di elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri economico-finanziari, controllo di attività) e non richiede necessariamente prove di violenza fisica diretta.
- Le intercettazioni possono essere ritenute utilizzabili se i decreti autorizzativi richiamano per relationem le richieste del pubblico ministero e le relazioni della polizia giudiziaria; censure generiche sulla motivazione sono difficilmente accolte in Cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto e sottoscritto dai difensori iscritti nell'albo speciale: atti personali dell'imputato sono inammissibili dopo la modifica normativa del 2017.
- La qualificazione di aggravante mafiosa richiede una valutazione complessiva della capacità intimidatoria e del controllo economico/territoriale: segnali indiretti e il 'prestigio' del gruppo possono essere idonei a dimostrare tale capacità.
- In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: non si sostituisce la valutazione di merito con una diversa ricostruzione degli elementi ma si verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito.
- Censure generiche o parcellizzate che chiedono una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito sono in genere inammissibili o infondate in sede di legittimità; le difese devono confrontarsi puntualmente con la motivazione contestata.
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