Circolare numero 132 del 26-11-2012
Addizionale INAIL 1.1 Premessa 1.2 Modalità di recupero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il recupero dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli destinata a coprire gli oneri del danno biologico per l’anno 2011, fissata nella misura dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto. Il recupero riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato ed è effettuato dall’INAIL, quale ente di riscossione, tramite F24 insieme alla contribuzione relativa al 3° trimestre 2012. La circolare specifica anche le aliquote da applicare alle diverse voci contributive e precisa che non saranno dovute somme aggiuntive.
Recupero addizionale INAIL per oneri da danno biologico anno 2011 nel settore agricolo
Recupero addizionale INAIL per danno biologico nel settore agricolo
La circolare disciplina il recupero dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli destinata alla copertura degli oneri per il danno biologico relativi all’anno 2011. Il recupero è fondato sulla normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sul successivo decreto ministeriale che ne ha determinato la misura.
Quadro normativo e finalità
L’articolo 13, comma 12, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 prevede un contributo addizionale sui premi assicurativi finalizzato all’indennizzo del danno biologico, da applicarsi secondo misure e modalità stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In attuazione di tale previsione, il Decreto del 22 maggio 2012, pubblicato il 23 luglio 2012 sul sito del Ministero, ha definito l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2011.
Misura del recupero
Il recupero dovuto per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato è stato fissato in un aumento dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2011. La circolare riporta le basi di calcolo applicate alle diverse voci contributive, precisando che:
- 10,125 x 0,71% = 0,0719% per il contributivo "Assistenza Infortuni sul lavoro";
- 3,1185 x 0,71% = 0,0221% per il contributo "Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro".
Soggetti obbligati e ruolo dell’INAIL
Il recupero riguarda le aziende agricole assuntrici di manodopera, in quanto tenute al versamento del contributo relativo ai lavoratori agricoli interessati. L’INAIL, in qualità di ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, provvede al recupero del contributo dovuto.
Modalità operative e scadenza di riscossione
Il recupero viene posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del 3° trimestre 2012, utilizzando il medesimo modello F24. La circolare non disciplina ulteriori adempimenti, ma chiarisce che l’addebito sarà inglobato nella normale riscossione contributiva del trimestre indicato.
Oneri accessori
Sul recupero non vengono applicate somme aggiuntive. Tale precisazione esclude quindi l’applicazione di maggiorazioni o accessori in sede di versamento dell’addizionale dovuta.
Punti principali
Base normativa e finalità del contributo
L’addizionale discende dall’articolo 13, comma 12, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede un contributo addizionale sui premi assicurativi per l’indennizzo del danno biologico, secondo misure e modalità definite con decreto ministeriale.
Decreto ministeriale e misura del recupero
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012, pubblicato il 23 luglio 2012, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2011. Il recupero è stato fissato nella misura di un aumento dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto.
Soggetti interessati
Il recupero riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato e, conseguentemente, le aziende agricole assuntrici di manodopera tenute al versamento.
Modalità di riscossione e importi
L’INAIL provvede al recupero quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il recupero è effettuato unitamente alla contribuzione del 3° trimestre 2012, tramite il modello F24. Le aliquote indicate sono: 10,125 x 0,71% = 0,0719% per il contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro e 3,1185 x 0,71% = 0,0221% per il contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro.
Oneri accessori
La circolare precisa che sul recupero non verranno applicate somme aggiuntive.
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