Cassazione Penale, Sentenza n. 24304/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con due sentenze di cognizione del 2022, ritenendo ostativa una precedente condanna a pena detentiva e pecuniaria. Dopo un primo annullamento della Cassazione, il giudice del rinvio ha nuovamente revocato il beneficio, ma questa volta affermando che la precedente condanna era comunque ostativa, a prescindere dalla effettiva conoscenza della stessa da parte del giudice della cognizione. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse uniformato alla sentenza rescindente, la quale imponeva invece di verificare, tramite acquisizione dei fascicoli di merito, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. La decisione si fonda sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, nel revocare la sospensione condizionale della pena per violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p., doveva attenersi al principio già affermato in sede rescindente e verificare, mediante acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito, se la causa ostativa fosse documentalmente conosciuta o conoscibile dal giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio. Il giudice del rinvio, omettendo tale accertamento e limitandosi a valorizzare la sola oggettiva ostatività della precedente condanna, ha disatteso il dictum rescindente.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
richiamato insieme agli artt. 164 e 168 c.p. quale base normativa della sospensione condizionale della pena e della sua revoca
art. 164 c.p.
la sospensione condizionale non può essere concessa in presenza di determinate cause ostative; la revoca in executivis è possibile solo se tali cause non risultavano documentalmente note al giudice della cognizione
art. 168 c.p.
richiamato quale norma sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
art. 674 c.p.p.
richiamato nel ricorso quale norma del procedimento esecutivo relativo alla revoca della sospensione condizionale
art. 627, comma 3, c.p.p.
il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
sono le censure dedotte per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso
art. 627 c.p.p.
richiamato in relazione al vincolo del giudice del rinvio
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01
principio consolidato: il giudice dell'esecuzione revoca il beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione, previa acquisizione del fascicolo di merito
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. soltanto se la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione.
- Per verificare la legittimità della concessione del beneficio, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito, non essendo sufficiente un mero riscontro astratto dell'esistenza di una condanna potenzialmente ostativa.
- Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può fondare la nuova decisione su una diversa ratio incompatibile con quella fissata dalla Cassazione.
- In tema di revoca della sospensione condizionale, la sola oggettiva esistenza di una condanna antecedente non basta: occorre accertare se quella causa ostativa fosse effettivamente conoscibile nel processo di cognizione al momento della concessione del beneficio.
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