Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 15/2024

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 15/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Lazio 1/2005 sostituendo la Scuola di polizia locale con l’Accademia regionale di polizia locale del Lazio, che diventa il nuovo organismo per formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori. Disciplina organi, funzioni e copertura finanziaria (150.000 euro nel 2024, 425.000 euro nel 2025 e 2026; dal 2027 a carico della legge di bilancio).

Istituzione dell’Accademia regionale di polizia locale del Lazio e adeguamento della disciplina sulla formazione

Accademia regionale di polizia locale del Lazio e aggiornamento della disciplina sulla formazione

La legge regionale del Lazio 29 luglio 2024, n. 15 interviene sulla l.r. 13 gennaio 2005, n. 1, sostituendo il precedente assetto della “Scuola di polizia locale” con la nuova Accademia regionale di polizia locale del Lazio. Il provvedimento ridefinisce organizzazione, funzioni, organi e copertura finanziaria del sistema formativo regionale per la polizia locale.

Finalità e ambito della riforma

La Regione riconferma l’obiettivo di assicurare un sistema permanente di formazione per:

  • l’accesso ai ruoli di polizia locale;
  • la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale del Lazio.

L’Accademia opera nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, delle linee di indirizzo regionali e dei principi del Codice europeo di etica per la polizia, tenendo conto anche delle politiche pubbliche in materia di sicurezza integrata.

Natura giuridica e assetto organizzativo dell’Accademia

L’Accademia regionale di polizia locale del Lazio è istituita come Agenzia regionale ai sensi dello Statuto e della disciplina regionale sulle agenzie. È configurata come unità amministrativa dotata di:

  • autonomia gestionale;
  • autonomia organizzativa;
  • autonomia finanziaria;
  • autonomia contabile,

nei limiti delle risorse disponibili e secondo gli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva.

L’Accademia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

Funzioni e attività formative

L’Accademia svolge attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale e promuove la qualificazione dei corpi di polizia locale, con l’obiettivo di migliorare il servizio di prossimità ai cittadini e la regolazione della vita sociale e della sicurezza delle comunità locali.

In particolare, essa:

  • realizza corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e aggiornamento, moduli e corsi per agenti, sottufficiali, ufficiali e dirigenti/comandanti;
  • elabora progetti di ricerca, partecipa a bandi nazionali e internazionali, predispone e diffonde materiali didattici, raccoglie e cataloga materiale didattico e bibliografico anche in ottica di transizione digitale;
  • promuove protocolli d’intesa con istituti ed enti di formazione e con università, nazionali e internazionali;
  • istituisce l’anagrafica unica regionale della polizia locale del Lazio, favorendo contatti tra operatori, anche tramite forum dedicato, e predisponendo modulistica per l’omogeneizzazione dell’attività amministrativa e ispettiva, con collegamenti alle banche dati utili;
  • esercita ogni altra funzione connessa, complementare o conseguente.

Strumenti operativi e iniziative

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Accademia può adottare atti e iniziative quali:

  • stipula di convenzioni per sviluppare le attività formative secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
  • organizzazione di manifestazioni, convegni e incontri;
  • pubblicazione degli atti e documenti relativi;
  • iniziative volte a favorire un contatto strutturale tra Accademia e operatori del settore.

Organo, nomina e requisiti del Direttore

L’organo dell’Accademia è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto mediante avviso pubblico. La scelta avviene tra:

  • dirigenti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione;
  • esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale.

Il Direttore deve:

  • non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
  • possedere laurea specialistica o magistrale, o laurea del previgente ordinamento, in materie socio-giuridiche, economiche o equipollenti;
  • avere comprovata professionalità ed esperienza in materia di formazione e alta specializzazione, nonché sui temi della sicurezza urbana e della direzione di organizzazioni complesse;
  • possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’avviso pubblico e dalla normativa vigente.

Compiti del Direttore

Il Direttore dirige e coordina le attività dell’Accademia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione, oltre che della sua conformità agli atti di indirizzo e direttiva della Giunta regionale.

In particolare:

  • coordina le attività di formazione degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale secondo l’indirizzo regionale;
  • si raccorda con le altre strutture regionali per garantire coordinamento e unitarietà dell’azione amministrativa.

Coordinamento con la disciplina regionale previgente

Le modifiche testuali sostituiscono i riferimenti alla precedente “Scuola di polizia locale” con quelli all’“Accademia” e rendono facoltativa, anziché obbligatoria, la stipula di convenzioni da parte della Regione nella materia disciplinata dall’articolo 19 della l.r. 1/2005.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Accademia sono coperti mediante l’istituzione di una specifica voce di spesa nel bilancio regionale, nel programma “Polizia locale e amministrativa” della missione “Ordine pubblico e sicurezza”.

Sono previsti stanziamenti pari a:

  • 150.000 euro per l’anno 2024;
  • 425.000 euro per ciascuna annualità 2025 e 2026.

La copertura deriva dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale iscritto nel bilancio regionale 2024-2026. A decorrere dal 2027, la copertura avviene a valere sullo stanziamento autorizzato con la legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.