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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20828/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi ex art. 80, comma 3, L. 388/2000 per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% dell'assicurato. Il motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000, dell'art. 8 L. 533/1973 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la domanda giudiziale era improponibile perché il ricorrente (il contribuente) non aveva preventivamente presentato alcuna domanda amministrativa di collocamento a riposo/pensione e che dunque era inammissibile un accertamento giudiziale meramente volto a ottenere prestazioni previdenziali senza la previa funzione genetica della domanda amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della lite per carenza del presupposto procedurale (assenza di una domanda amministrativa di pensione). Pertanto non sono stati effettuati ulteriori accertamenti sul merito dell'invalidità o sul riconoscimento dei contributi figurativi. La Corte ha inoltre liquidato le spese di lite imponendo al ricorrente (INPS) il pagamento delle spese per i vari gradi come specificato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 3, legge 388/2000

    La norma è stata richiamata come titolo normativo per l'accredito dei contributi figurativi; la Corte ha però affermato che l'accertamento giudiziale di elementi (es. grado di invalidità) finalizzati a fruire della prestazione prevista da tale norma è inammissibile se non è proposta dopo la domanda amministrativa: non è consentito un giudizio di mero accertamento frazionistico senza la preventiva funzione genetica della domanda di diritto.

  • art. 8, legge 533/1973

    La norma è stata richiamata nel gravame, ma dall'estratto di sentenza non risulta un'interpretazione esplicita e specifica operata dalla Corte su questo articolo; il suo richiamo serve nell'ambito delle censure procedurali sollevate dall'INPS.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; dall'estratto non risulta chiara una interpretazione puntuale della Corte su questo articolo, se non che le censure processuali sono state ritenute fondate per portare alla declaratoria di inammissibilità della domanda introduttiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 22/03.01.2019; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9013/05.05.2016; Sez. U, sentenza n. 27187/20.12.2006)

    Tali precedenti sono richiamati per il principio consolidato che è inammissibile l'azione volta al mero accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzato a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali: non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti frazionistici, dovendosi invece esercitare l'azione nella sua funzione genetica, cioè sull'interezza del diritto vantato.

Massime di principio

  • Non è ammissibile in via autonoma un giudizio volto soltanto ad accertare il grado di invalidità o altri elementi utili a ottenere prestazioni previdenziali senza che sia stata preventivamente proposta la relativa domanda amministrativa di pensione; il giudice richiede la funzione genetica della domanda (l'interezza del diritto).
  • Prima di adire il giudice per ottenere riconoscimenti contributivi o prestazioni previdenziali, il soggetto deve esperire il percorso amministrativo previsto (presentare domanda all'ente previdenziale); solo in caso di diniego o inerzia l'azione giudiziale diretta alla tutela del diritto è proponibile.
  • Se manca il presupposto procedurale (es. assenza di domanda amministrativa), il giudice deve dichiarare l'inammissibilità della domanda e non procedere ad accertamenti sul merito dell'invalidità o sul diritto alla prestazione.
  • Nelle impugnazioni giudiziarie l'attenzione deve essere rivolta alla natura della domanda: se essa è meramente accertativa e frammentaria rispetto al diritto complessivo, è esposta a rigetto per inammissibilità; occorre impugnare il provvedimento amministrativo che nega la prestazione oppure promuovere l'azione giudiziale che abbia ad oggetto l'interezza del diritto.
  • Proceduralmente, chi intende ottenere contributi figurativi o prestazioni previdenziali dovrebbe documentare l'esperimento delle vie amministrative e, in caso di controversia giudiziale, impostare il giudizio come azione di cognizione del diritto complessivo e non come semplice accertamento di fatti parziali.

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