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Legge

L.R. Sardegna 14/2016

Attuazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, trasferimento del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Sardegna, il trasferimento del personale provinciale o ASPAL rientrante nella legge n. 98/1971 verso unioni di comuni o comuni che ne facciano richiesta, per attuare il riordino delle autonomie locali. Il trasferimento è disposto dall’amministratore straordinario o dall’ASPAL, tenendo conto della residenza e raccordandosi con il MEF per l’uso del relativo fondo. È in vigore dal 30 giugno 2016.

Trasferimento del personale ex legge n. 98/1971 nell’ambito del riordino delle autonomie locali sarde

Trasferimento del personale ex legge n. 98/1971 nell’ambito del riordino delle autonomie locali sarde

La legge regionale della Sardegna disciplina un meccanismo di trasferimento di specifiche unità di personale, in connessione con l’attuazione del riordino del sistema delle autonomie locali della regione. La misura riguarda personale già in servizio presso province o ASPAL e si applica nel territorio regionale sardo.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, purché:

  • sia dipendente delle province oppure dell’ASPAL;
  • come personale civile, rientri nelle previsioni dell’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il trasferimento è previsto verso:

  • le unioni di comuni;
  • il comune ricadente nella circoscrizione della provincia interessata, quando tali enti ne facciano richiesta.

Modalità del trasferimento

Il trasferimento è disposto dall’amministratore straordinario della provincia oppure dall’ASPAL. Nella verifica della disponibilità dei dipendenti deve essere considerata anche la residenza del personale interessato.

La norma consente l’operazione anche in deroga all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, relativa alla disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.

Rapporti con il fondo statale e coordinamento finanziario

Per consentire all’ente subentrante di utilizzare il fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007, la provincia o l’ASPAL deve definire le modalità di trasferimento in raccordo con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Considerata la data di pubblicazione indicata, l’efficacia decorre dal 30 giugno 2016.

Natura della disciplina

La norma ha carattere attuativo e organizzativo, collegato al riordino del sistema delle autonomie locali. Non introduce una disciplina generale e permanente del lavoro pubblico, ma un meccanismo specifico di riallocazione del personale in funzione delle esigenze degli enti subentranti.

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