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Legge

L.R. Sardegna 16/2016

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 16/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica alcuni articoli della legge regionale Sardegna n. 8/2016: aggiorna i vincoli di coerenza del Piano forestale ambientale regionale, sopprime una previsione sulla viabilità forestale, riformula la disciplina della trasformazione del bosco e degli interventi selvicolturali e conferma la gratuità dei componenti del comitato territoriale. È entrata in vigore il 30 giugno 2016.

Modifiche alla legge forestale della Sardegna

Modifiche alla legge forestale della Sardegna

La legge regionale della Sardegna 29 giugno 2016, n. 16 interviene in modo puntuale sulla legge forestale regionale n. 8 del 2016, aggiornandone alcuni profili di pianificazione, procedura autorizzativa e funzionamento degli organi consultivi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Sardegna.

Piano forestale ambientale regionale e coerenza con la pianificazione regionale

Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR) viene espressamente coordinato con un insieme più ampio di strumenti di pianificazione e tutela. In particolare, il PFAR deve risultare coerente con:

  • il Piano paesaggistico regionale (PPR);
  • il Piano di assetto idrogeologico (PAI);
  • i Piani di bacino;
  • il Piano faunistico venatorio regionale;
  • il Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
  • gli altri principali strumenti di pianificazione regionale.

La modifica rafforza quindi l’inquadramento del PFAR nel sistema regionale di governo del territorio e delle risorse ambientali.

Viabilità forestale

Viene soppresso il comma 3 dell’articolo relativo alla viabilità forestale. Il testo fornito non dettaglia il contenuto della previsione eliminata; resta quindi solo l’effetto abrogativo della disposizione richiamata.

Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali

La legge riscrive la disciplina della trasformazione del bosco e degli interventi selvicolturali, precisando che costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente per un uso del terreno diverso da quello forestale.

Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate, così come gli altri interventi che comportano variazione della destinazione d’uso del suolo di terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati secondo tre possibili modalità procedimentali, in base a natura ed entità dell’intervento:

  • comunicazione semplice;
  • comunicazione corredata da relazione tecnica;
  • autorizzazione regionale.

La Giunta regionale deve individuare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, le tipologie di intervento da ricondurre a ciascuna modalità e i relativi procedimenti. La competenza per tali procedimenti è attribuita ai servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che rilasciano un unico provvedimento amministrativo valido sia per l’autorizzazione alla trasformazione del bosco sia per quella del suolo. Resta fermo che gli interventi devono comunque rispettare il decreto legislativo n. 42 del 2004 e la relativa disciplina di tutela paesaggistica.

Comitato territoriale

Per i componenti del comitato territoriale è confermata la gratuità delle funzioni svolte: essi operano a titolo gratuito per i compiti previsti dalla legge regionale e dallo statuto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURA S. Il testo indica la pubblicazione il 30 giugno 2016, con conseguente efficacia da tale data.

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