L.R. Sardegna 15/2016
Composizione del Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, limitando i casi in cui i componenti possano essere designati nell’esercizio del potere di nomina e ridefinendo la composizione del Consiglio in base a categorie di sindaci e presidenti di enti locali sovracomunali. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, il 29 giugno 2016.
Composizione del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna
Composizione del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna
La legge regionale interviene sulla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, riscrivendo alcune regole sulla composizione del Consiglio delle autonomie locali e precisando un limite al potere di nomina previsto da leggi regionali. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione autonoma della Sardegna.
Limiti al potere di nomina
Viene introdotto il principio secondo cui, nell’esercizio del potere di nomina previsto da leggi regionali, non è possibile designare propri componenti. L’eccezione è ammessa solo quando ciò sia indispensabile come diretta conseguenza delle previsioni normative.
Composizione del Consiglio delle autonomie locali
La composizione del Consiglio viene ridefinita indicando le categorie di amministratori locali che ne fanno parte:
- i presidenti degli enti locali sovracomunali di rilievo costituzionale, se in carica;
- il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, e alternativamente, secondo le modalità dell’articolo 4, comma 7, il sindaco dei Comuni di Carbonia o Iglesias, Sanluri o Villacidro, Lanusei o Tortolì, Olbia o Tempio;
- quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione;
- un sindaco di comune con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;
- due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.
Circoscrizioni di riferimento
Ai fini della ripartizione dei componenti, le circoscrizioni del Consiglio corrispondono a quelle stabilite per le elezioni del Consiglio regionale dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Non prevede un termine di efficacia limitato nel tempo.
Testo integrale
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