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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00404/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202509631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente, allo stato del giudizio e in via sommaria, un sufficiente fumus boni juris a sostegno del ricorso di primo grado. La decisione si pone in adesione alla motivazione dell'ordinanza cautelare impugnata e alla giurisprudenza da essa richiamata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, Sez. III, n. 404/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno relativa alla domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica l'atto amministrativo sostanziale contestato né i motivi articolati nell'appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'appello cautelare non fosse prima facie fondato, condividendo la valutazione del giudice di primo grado e la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata, secondo cui il ricorso introduttivo non appariva assistito da sufficiente fumus boni juris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice amministrativo; l'appello è stato respinto per insufficienza prima facie del fumus boni juris.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare il giudice d'appello può confermare il provvedimento impugnato mediante adesione alla valutazione sommaria del giudice di primo grado, quando il ricorso introduttivo non appaia prima facie assistito da sufficiente fumus boni juris.
  • La mancanza di un sufficiente fumus boni juris è idonea, già in sede cautelare, a giustificare il rigetto dell'appello cautelare, senza necessità di procedere a una valutazione favorevole del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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