Prescrizioni del Garante n. 40 del 29/01/2026
Provvedimento del 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che lamentava il mancato riscontro, nei termini, a una richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR rivolta a L'Alba società cooperativa sociale. Pur avendo poi fornito riscontro nel corso dell'istruttoria, la Società è stata ritenuta responsabile della violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR per il ritardo nel riscontro, ritenuto avvenuto solo dopo il reclamo. Considerate le circostanze attenuanti, l'assenza di dati particolari, il carattere episodico della condotta e la collaborazione prestata, il Garante ha qualificato la fattispecie come violazione minore e ha adottato un ammonimento, senza imporre ulteriori misure correttive.
L'Alba società cooperativa sociale: ammonimento per mancato riscontro tempestivo a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR
L'Alba società cooperativa sociale: ammonimento per ritardo nel riscontro a istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Il provvedimento trae origine dal reclamo di un interessato che lamentava la mancata risposta a una richiesta di accesso ai dati personali presentata alla cooperativa sociale. Il Garante ha verificato il rispetto dei termini di riscontro e ha valutato le giustificazioni addotte dalla società, concludendo per una violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR.
Fatti e origine del reclamo
Il reclamante aveva chiesto il 3 aprile 2024 di sapere se, in relazione a una raccomandata A/R inviata connessa alla propria posizione di socio, fossero in atto o fossero stati effettuati trattamenti di dati personali. Non avendo ricevuto riscontro, ha presentato reclamo al Garante il 10 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 77 GDPR.
Attività istruttoria e riscontro fornito dal titolare
L'Autorità ha invitato la società ad aderire all'istanza con nota del 25 febbraio 2025. L'Alba società cooperativa sociale ha poi riscontrato l'interessato il 24 marzo 2025, dichiarando di non trattare né di aver trattato dati personali riferiti al reclamante, in quanto questi non risultava più socio dal 24 agosto 2023. Il riscontro non conteneva, però, spiegazioni sul ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 12, par. 3, GDPR.
Violazioni accertate e quadro normativo
Il Garante ha ritenuto che il titolare avesse violato:
- l'art. 15 GDPR, per il mancato esercizio tempestivo del diritto di accesso;
- l'art. 12, par. 3, GDPR, che impone di rispondere senza giustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta.
L'Autorità ha rilevato che il riscontro è arrivato solo a seguito del reclamo e quindi oltre il termine normativo.
Argomentazioni difensive della società
La cooperativa ha rappresentato di trovarsi in una grave crisi economica e organizzativa, con disavanzo di bilancio, alienazione di immobili, trasloco della sede legale, spostamento dell'infrastruttura di rete e dei computer del personale. Ha inoltre evidenziato la drastica riduzione del numero dei soci e la crisi interna del consiglio di amministrazione. Ha infine sottolineato di aver prestato attenzione alla protezione dei dati personali anche tramite attività formative del personale.
Valutazione del Garante e criteri ex art. 83 GDPR
Pur non ritenendo idonee a escludere la violazione le difficoltà organizzative ed economiche addotte, il Garante le ha considerate attenuanti nella quantificazione della risposta sanzionatoria. In particolare ha valorizzato:
- la limitata estensione del fatto, riferito a un solo interessato e a un unico episodio;
- l'assenza di categorie particolari di dati personali;
- la natura colposa della condotta;
- la collaborazione prestata nel corso del procedimento;
- l'assenza di precedenti specifici;
- la natura sociale delle attività svolte dalla cooperativa.
Sulla base di tali elementi la violazione è stata qualificata come "violazione minore" ai sensi dell'art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR.
Esito del procedimento e misure adottate
Il Garante ha:
- dichiarato l'illiceità del trattamento per la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR;
- ammonito L'Alba società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- ritenuto non necessari ulteriori provvedimenti correttivi, poiché il riscontro era stato ormai fornito;
- disposto l'annotazione nel registro interno dell'Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Rimedi impugnatori
Contro il provvedimento è proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento origina da un reclamo presentato il 10 ottobre 2024 da un interessato che lamentava la mancata risposta, da parte di L'Alba società cooperativa sociale, all'istanza formulata il 3 aprile 2024 per sapere se fossero in corso o fossero stati effettuati trattamenti di dati personali in relazione a una raccomandata A/R inviata sulla propria posizione di socio.
Esito dell'istruttoria sull'istanza di accesso
A seguito dell'invito del Garante, la Società ha riscontrato l'interessato il 24 marzo 2025 dichiarando di non trattare, né di aver trattato alla data della richiesta, dati personali riferiti al reclamante, che non risultava più socio dal 24 agosto 2023. Il riscontro, però, è pervenuto oltre il termine di un mese previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR e non conteneva spiegazioni sul ritardo.
Violazione accertata e norme richiamate
Il Garante ha ritenuto accertata la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, poiché il titolare ha fornito risposta solo dopo il reclamo e non ha rispettato l'obbligo di riscontro senza giustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento dell'istanza.
Valutazione delle circostanze attenuanti
Ai fini dell'art. 83, par. 2, GDPR, l'Autorità ha considerato che la violazione riguardava un solo interessato, un singolo episodio, non coinvolgeva categorie particolari di dati, ed era stata determinata dalla grave crisi economica e organizzativa della cooperativa, aggravata dal trasloco della sede e dallo spostamento dell'infrastruttura di rete. Sono state valorizzate anche la collaborazione con l'Autorità, l'assenza di precedenti per la stessa fattispecie e la natura sociale delle attività svolte.
Provvedimenti adottati
La fattispecie è stata qualificata come violazione minore ai sensi dell'art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR. Il Garante ha quindi ammonito la società ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ha escluso ulteriori misure correttive poiché il riscontro era stato comunque fornito nel corso del procedimento e ha disposto l'annotazione nel registro interno e la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 29 gen 2026Prescrizioni del Garante n. 44 del 29/01/2026
- Provvedimento · 29 gen 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 35 del 29/01/2026
- Provvedimento · 29 gen 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 39 del 29/01/2026
- Provvedimento · 29 gen 2026Prescrizioni del Garante n. 37 del 29/01/2026
- Provvedimento · 29 gen 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 64 del 29/01/2026
- Provvedimento · 29 gen 2026Prescrizioni del Garante n. 38 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →