Ordinanza ingiunzione o revoca n. 39 del 29/01/2026
Provvedimento del 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità della diffusione su Instagram, da parte di un medico, di fotografie di una paziente relative a un intervento di rinosettoplastica. Le immagini, benché presentate come anonime e accompagnate da una formula di consenso, sono state ritenute idonee a rendere l’interessata identificabile e quindi qualificabili come dati relativi alla salute. Il Garante ha escluso la validità del consenso acquisito per finalità divulgative/scientifiche, ha ingiunto la revisione dell’informativa e del modulo di consenso e ha irrogato una sanzione di euro 5.000, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
Dott. Paolo Montemurro: diffusione su Instagram di immagini di paziente identificate come dati relativi alla salute senza valido anonimato/consenso
Diffusione su Instagram di immagini di paziente e trattamento illecito di dati sanitari
Il provvedimento riguarda il dott. Paolo Montemurro, destinatario di un reclamo per la pubblicazione sul proprio profilo pubblico Instagram di fotografie di una paziente relative a un intervento di rinosettoplastica. Il Garante ha ritenuto che le immagini costituissero dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e che la diffusione fosse avvenuta in violazione della disciplina privacy, nonostante la presenza di una formula di consenso e il richiamo a finalità divulgative/scientifiche.
Origine del procedimento e difese del professionista
Il procedimento è stato avviato a seguito del reclamo della paziente, che contestava la diffusione delle immagini senza aver prestato un valido consenso alla pubblicazione. Nel riscontro istruttorio il medico ha sostenuto di aver utilizzato un modulo di consenso AICPE, di aver raccolto un’autorizzazione specifica per l’uso di immagini e filmati con finalità scientifiche e divulgative e di aver garantito l’anonimato della paziente. Ha inoltre affermato che le foto erano state pubblicate senza connotazioni commerciali e che la reclamante non fosse riconoscibile.
Inquadramento giuridico del trattamento
L’Autorità ha richiamato la nozione di dato personale e di dato relativo alla salute di cui all’art. 4 GDPR, nonché i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), GDPR. Ha inoltre ricordato che la diffusione di dati personali consiste nel dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante messa a disposizione o consultazione, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4, del Codice.
Anonimizzazione insufficiente e identificabilità della paziente
Secondo il Garante, l’assenza di dati anagrafici e l’oscuramento di un dettaglio del volto non erano idonei a realizzare una vera anonimizzazione. Il dato può dirsi anonimo solo se non consente in alcun modo l’identificazione diretta o indiretta dell’interessato, considerando i mezzi ragionevolmente disponibili a chiunque utilizzi quei dati. Nel caso concreto, la paziente è stata ritenuta identificabile almeno da una cerchia ristretta di soggetti, in ragione degli elementi fisiognomici visibili nelle immagini.
Illiceità della diffusione e invalidità del consenso
Le immagini sono state qualificate come dati relativi alla salute diffusi in assenza di un valido presupposto di liceità ai sensi dell’art. 9 GDPR e in violazione dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice. Il consenso richiamato dal professionista non è stato ritenuto valido perché era stato prestato sulla base della rappresentazione che i dati sarebbero stati anonimi; poiché l’anonimizzazione non si è realizzata in concreto, tale consenso non ha potuto legittimare la diffusione.
Richiamo al consenso nel trattamento sanitario e alla deontologia medica
Il Garante ha ribadito che, per i trattamenti strettamente necessari alla prestazione sanitaria richiesta dal paziente, il professionista sanitario non deve acquisire il consenso al trattamento, essendo sufficiente la base giuridica di cui all’art. 9, par. 2, lett. h), e par. 3, GDPR. Diversamente, quando il trattamento non è necessario per la cura e riguarda finalità didattiche o di pubblicazione scientifica, il consenso deve essere specifico, libero, informato e inequivocabile. È stato richiamato anche l’art. 11 del Codice di deontologia medica, che impone la non identificabilità dei soggetti coinvolti in pubblicazioni o divulgazioni scientifiche.
Codice di condotta sui dati sulla salute e social media
L’Autorità ha valorizzato il Codice di condotta per l’utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica, approvato il 14 gennaio 2021, secondo cui la diffusione di tali dati è ammessa solo previa anonimizzazione e, in subordine, pseudonimizzazione; qualora ciò non sia possibile, occorre un consenso specifico dell’interessato e i dati devono comunque essere pseudonimizzati prima della diffusione. Il Garante ha richiamato anche precedenti provvedimenti relativi alla pubblicazione su social media di immagini e video di pazienti sottoposti a procedure mediche.
Valutazione della gravità e criteri sanzionatori
Ai fini della sanzione, il Garante ha considerato la natura particolarmente sensibile dei dati, la diffusione delle immagini per un determinato arco temporale, la mancanza di un intento doloso e la buona fede del professionista, che si era affidato a un modello AICPE ritenuto conforme. Sono stati inoltre valorizzati la tempestiva rimozione delle immagini dopo le doglianze della reclamante, l’assenza di precedenti violazioni pertinenti e la collaborazione prestata nel corso del procedimento. Sulla base di tali elementi è stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 5.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR.
Misure correttive e prescrizioni
Il Garante ha ordinato al dott. Montemurro, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di rielaborare entro 90 giorni la documentazione informativa e di consenso da sottoporre ai pazienti. In particolare, il nuovo testo dovrà:
- prevedere che per l’uso di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica sia garantito l’anonimato del paziente, e che, se ciò non è possibile, sia richiesto uno specifico consenso informato;
- eliminare il consenso al trattamento dei dati per finalità di cura, perché non necessario ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h), e par. 3, GDPR;
- indicare i periodi di conservazione dei dati per ciascuna finalità, compresa la durata di pubblicazione delle immagini pseudonimizzate sui canali social del titolare.
Esiti finali e ulteriori misure
Oltre alla sanzione, è stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso all’AICPE affinché adegui i modelli di informativa e consenso proposti ai propri iscritti alle indicazioni fornite dall’Autorità. Il Garante ha infine richiamato la possibilità di ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo di una paziente che lamentava la pubblicazione, nel profilo pubblico Instagram del medico, di fotografie relative a una procedura di rinosettoplastica. Le immagini erano accompagnate dalla dicitura "Immagini con il consenso della paziente", ma la reclamante sosteneva di non aver autorizzato la diffusione. Il professionista ha difeso la liceità del trattamento richiamando un modulo di consenso AICPE e la finalità divulgativa/scientifica delle pubblicazioni.
Qualificazione delle immagini come dati sanitari e tema dell’anonimizzazione
Il Garante ha ricordato che le immagini in questione, in quanto riferite a una procedura chirurgica, integrano dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. Ha chiarito che la mera assenza di generalità o l’oscuramento di un dettaglio del volto non equivalgono a una vera anonimizzazione: il dato è anonimo solo se non consente alcuna identificazione diretta o indiretta, nemmeno mediante mezzi ragionevolmente disponibili. Nel caso concreto, la paziente è stata ritenuta comunque identificabile, almeno in una cerchia ristretta.
Violazioni accertate e basi normative
È stata dichiarata l’illiceità della diffusione per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) GDPR), nonché del divieto generale di trattamento di categorie particolari di dati in assenza di una specifica base di liceità (art. 9 GDPR) e dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy. Il consenso richiamato dal medico è stato ritenuto non valido, perché fondato sulla prospettazione di una diffusione di dati anonimi che, in concreto, non si è verificata.
Valutazioni del Garante su consenso, deontologia e Codice di condotta
L’Autorità ha richiamato le Linee guida EDPB sul consenso, il codice deontologico medico e il Codice di condotta per l’utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica. Ha ribadito che, se la corretta anonimizzazione non è possibile, è necessario un consenso specifico, libero e informato, e che la pubblicazione su social media di immagini di pazienti richiede particolare attenzione a anonimizzazione/pseudonimizzazione e informativa. È stato inoltre osservato che, per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria, non è richiesto il consenso del paziente.
Sanzione, prescrizioni e adempimenti
Il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, considerando la sensibilità dei dati, la durata della diffusione, la buona fede del professionista, la tempestiva rimozione delle immagini dopo il reclamo, l’assenza di precedenti e la collaborazione prestata. Ha inoltre ordinato, entro 90 giorni, la revisione dell’informativa e del modulo di consenso per: garantire l’anonimato per l’uso didattico/scientifico o prevedere un consenso specifico se l’anonimizzazione non è possibile; eliminare il consenso per i trattamenti di cura; specificare i periodi di conservazione, inclusa la durata di pubblicazione delle immagini pseudonimizzate sui social. È stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e l’invio all’AICPE per l’adeguamento dei modelli.
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