Ordinanza ingiunzione o revoca n. 64 del 29/01/2026
Provvedimento del 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un istituto scolastico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una circolare contenente i nominativi di 51 studenti con disabilità, con indicazione di classe, orario di convocazione del GLO e docente di sostegno di riferimento. La diffusione, anche se limitata nel tempo e poi rimossa, è stata ritenuta illecita perché priva di idonea base giuridica e relativa a dati sulla salute, non diffondibili. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, con ordine di pagamento, pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e annotazione nel registro interno.
Istituto tecnico industriale statale "Stanislao Cannizzaro" di Catania: pubblicazione online di circolare con dati di 51 studenti con disabilità e convocazioni GLO
Istituto tecnico industriale statale "Stanislao Cannizzaro" di Catania: pubblicazione online di dati relativi a studenti con disabilità e convocazioni GLO
Il provvedimento riguarda un'ordinanza ingiunzione nei confronti di un istituto scolastico pubblico, ritenuto responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale di una circolare contenente dati personali di 51 studenti con disabilità, connessi alle convocazioni dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione scolastica (GLO). L'istruttoria è stata avviata a seguito di reclamo; il Garante ha poi ritenuto il trattamento illecito e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.
Origine del procedimento e svolgimento istruttorio
Il reclamo è stato presentato dalla madre di uno degli studenti coinvolti, che ha segnalato la presenza online della circolare istituzionale liberamente accessibile e indicizzata dai motori di ricerca. L'Ufficio ha accertato preliminarmente che il documento era effettivamente visibile e scaricabile dal sito web dell'istituto, e ha quindi avviato il procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la diffusione illecita dei dati.
L'istituto, nelle memorie difensive, ha rappresentato che la pubblicazione era dipesa da un errore materiale: la circolare era stata inviata per la pubblicazione con una dicitura che includeva anche il riferimento al sito web, poi rivelatosi non voluto; l'addetto alla pubblicazione avrebbe quindi caricato il documento online per mero errore. La scuola ha inoltre dichiarato di aver rimosso la circolare dalla sezione "Circolari" e, successivamente, anche il file PDF rimasto archiviato nell'area media del sistema WordPress, di aver rivisto il format delle comunicazioni con il supporto del DPO e di svolgere formazione periodica al personale.
Trattamento esaminato e natura dei dati
Il trattamento scrutinato consisteva nella pubblicazione sul sito istituzionale della circolare di convocazione dei GLO, recante per ciascuno dei 51 alunni il nome e cognome, la classe di appartenenza, l'orario di convocazione e il nominativo del docente di sostegno di riferimento. Il Garante ha osservato che la convocazione del GLO, se associata nominativamente all'alunno, è informazione idonea a rivelare la sua condizione di disabilità e dunque un dato relativo alla salute ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 15, GDPR.
Il provvedimento sottolinea anche la particolare vulnerabilità dei minori, richiamando il considerando 38 del GDPR. In tale contesto, la diffusione dei dati sul sito istituzionale è stata considerata particolarmente delicata perché idonea a rendere conoscibile a soggetti non legittimati una condizione di salute e disabilità degli studenti.
Violazioni accertate e norme applicate
Il Garante ha ritenuto violati i principi e i presupposti di liceità del trattamento, in particolare:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, per assenza di idonea base giuridica nel diritto dell'Unione o nazionale;
- art. 9, parr. 1, 2, lett. g), e 4, GDPR, in materia di trattamento di categorie particolari di dati;
- artt. 2-ter, commi 1 e 3, 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), e 2-septies, comma 8, del Codice privacy.
Il provvedimento ribadisce che, per i soggetti pubblici, i trattamenti sono leciti solo se necessari per adempiere un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso a pubblici poteri, e che la diffusione di dati personali è ammessa solo se prevista da una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale. Quanto ai dati relativi alla salute, il Codice ne vieta espressamente la diffusione.
Valutazioni del Garante sulla responsabilità del titolare
Il Garante ha ricordato che il titolare del trattamento è l'ente nel suo complesso, anche quando l'errore sia imputabile a un dipendente o a un autorizzato. A sostegno di tale impostazione sono richiamate le Linee guida EDPB 07/2020 e la giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso C-741/21.
Le memorie difensive non sono state ritenute idonee a superare i rilievi iniziali. Il procedimento non è stato archiviato e non sono emerse circostanze tali da giustificare l'adozione di misure correttive ulteriori rispetto alla sanzione, anche perché la circolare era già stata rimossa e la condotta aveva esaurito i propri effetti.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
Il Garante ha ritenuto applicabile l'art. 83, par. 5, GDPR, richiamato dall'art. 166 del Codice privacy. Poiché le violazioni sono state ricondotte a un'unica condotta, si è applicato anche l'art. 83, par. 3, GDPR. Il massimale astratto è stato indicato fino a 20.000.000 euro, ma la sanzione effettiva è stata determinata in 10.000 euro.
Nella quantificazione sono stati considerati:
- la natura, gravità e durata della violazione, che ha riguardato 51 interessati, per lo più minorenni;
- il fatto che la violazione sia derivata da un mero errore materiale;
- la presenza di categorie particolari di dati;
- la brevità del periodo di diffusione, essendo la circolare rimossa appena rilevato l'errore;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- le misure adottate per attenuare il danno, tra cui la modifica del format delle circolari;
- la cooperazione prestata all'autorità di controllo.
Il livello di gravità è stato qualificato come medio, richiamando anche le Linee guida EDPB 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Dispositivo
Il Garante:
- dichiara l'illiceità del trattamento effettuato dall'istituto;
- ordina il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro;
- informa della possibilità di definire la controversia pagando, entro 30 giorni, metà della sanzione comminata ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice;
- dispone la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16 del Regolamento n. 1/2019;
- dispone l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
È inoltre richiamata la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Fatto contestato
A seguito di reclamo, è emerso che l'Istituto aveva pubblicato online una circolare con i nominativi di 51 alunni con disabilità, associati alla classe, all'orario dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione scolastica (GLO) e al docente di sostegno di riferimento. Il documento era liberamente accessibile e indicizzato dai motori di ricerca; anche il file PDF era rimasto raggiungibile per link diretto nell'area media del CMS WordPress.
Difese dell'istituto
L'istituto ha sostenuto che si trattava di un errore materiale dovuto a una comunicazione interna incompleta e a un errore tecnico nella pubblicazione. Ha affermato di aver rimosso la circolare dal sito e successivamente anche il PDF, nonché di avere rivisto il format delle circolari e le istruzioni operative con il supporto del DPO, oltre a svolgere formazione periodica sul tema privacy.
Valutazione sulla natura dei dati e sulla liceità
Il Garante ha ritenuto che la convocazione del GLO, quando reca in chiaro il nominativo dell'alunno, sia informazione idonea a rivelare la condizione di disabilità e quindi attinente alla salute. La pubblicazione sul sito, rendendo nota tale condizione a soggetti non legittimati, integra una diffusione illecita in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e delle norme del GDPR e del Codice privacy richiamate nel provvedimento.
Norme violate e inquadramento giuridico
Sono stati richiamati gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 9, parr. 1, 2, lett. g) e 4 del GDPR, nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3, 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), e 2-septies, comma 8, del Codice. Il Garante ha ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale, e che i dati relativi alla salute non possono essere diffusi.
Sanzione e criteri di quantificazione
Poiché la violazione è derivata da un'unica condotta, è stato applicato l'art. 83, par. 3, GDPR; il massimale astratto considerato è stato quello dell'art. 83, par. 5. La sanzione è stata determinata in 10.000 euro, tenendo conto della natura e gravità della violazione, del coinvolgimento di 51 interessati per lo più minorenni, del carattere di errore materiale, della presenza di categorie particolari di dati, della durata limitata della diffusione, dell'assenza di precedenti, delle misure adottate per attenuare il danno e della cooperazione del titolare.
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