Prescrizioni del Garante n. 38 del 29/01/2026
Provvedimento del 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo relativo alla comunicazione di contenuti di intercettazioni telefoniche da parte di un avvocato a soggetti politici e a terzi. Pur escludendo la diffusione in senso tecnico e ricostruendo il trattamento come "comunicazione" di dati, l’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per mancanza di un valido presupposto di liceità ex art. 6 GDPR. In particolare, ha escluso che l’interesse politico perseguito potesse prevalere sulla particolare tutela costituzionale delle comunicazioni telefoniche intercettate e sugli obblighi di riservatezza gravanti sul difensore. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria, ma è stato adottato un ammonimento.
Ammonimento nei confronti di un avvocato per comunicazione illecita di conversazioni intercettate a fini di contestazione politica
Comunicazione illecita di intercettazioni da parte di un avvocato
Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla comunicazione, da parte di un avvocato, del contenuto di intercettazioni telefoniche acquisite in un procedimento penale e ostese a soggetti politici nell’ambito di una vicenda di rilievo pubblico. Il procedimento è stato definito con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con un ammonimento, senza irrogazione di sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il reclamo denunciava la presunta diffusione di dati personali contenuti in intercettazioni telefoniche, con riferimento sia all’attività dell’avvocato sia a quella di organi di stampa. Il Garante ha circoscritto l’esame ai trattamenti direttamente imputabili al difensore.
Secondo la ricostruzione istruttoria, l’avvocato avrebbe:
- riferito in una riunione di partito, a circa trenta persone, contenuti tratti dal fascicolo penale;
- fatto ascoltare ad altri soggetti alcuni file audio di intercettazioni;
- comunicato informazioni ritenute rilevanti sul piano politico, nell’ambito di una controversa vicenda relativa a una concessione pubblica.
Qualificazione del trattamento
Il Garante ha distinto tra:
- comunicazione di dati personali, cioè conoscenza data a soggetti determinati;
- diffusione, cioè conoscenza data a soggetti indeterminati.
Sulla base degli atti, è stata ritenuta provata soltanto una comunicazione dei dati a destinatari individuati, non una diffusione in senso tecnico ai sensi dell’art. 2-ter del Codice.
Norme richiamate e presupposti di liceità
L’Autorità ha richiamato i principi del GDPR, in particolare gli artt. 5 e 6, e ha valutato le condizioni di liceità invocate dalla difesa dell’avvocato, tra cui:
- esecuzione di un contratto o di un incarico associativo;
- adempimento di un obbligo legale;
- esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.
Il Garante ha ritenuto che nessuna di tali basi fosse idonea a giustificare il trattamento nel caso concreto.
Rilievo della natura dei dati e del segreto professionale
Elemento decisivo del giudizio è stato il carattere particolarmente sensibile delle informazioni trattate: file audio di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, quindi dati inerenti a comunicazioni tutelate dall’art. 15 Cost.
L’Autorità ha osservato che:
- l’assenza del segreto investigativo non equivale a liceità del trattamento ai fini del GDPR;
- l’interesse alla contestazione politica non può prevalere, in concreto, sulla riservatezza delle comunicazioni telefoniche;
- l’avvocato è soggetto al segreto professionale e al massimo riserbo ex art. 13 del codice deontologico forense;
- l’eventuale autorizzazione del cliente non legittima la comunicazione di dati riferibili a terzi.
Esito del procedimento
Il Garante ha concluso che il trattamento era illecito per violazione dell’art. 6 GDPR, in quanto privo di una valida base giuridica. Tuttavia, ha ritenuto di non applicare una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, valorizzando che:
- la condotta aveva esaurito i propri effetti;
- il numero di interessati e terzi coinvolti era limitato;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti.
In luogo della sanzione, è stato disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR.
Disposizioni finali
Il provvedimento dispone inoltre:
- la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate.
Contro il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento origina da un reclamo con cui un interessato ha lamentato la presunta diffusione illecita di dati personali contenuti in intercettazioni telefoniche nell’ambito di un procedimento penale. Il Garante precisa però che il provvedimento riguarda solo i trattamenti direttamente ascrivibili all’avvocato indicato, non quelli eventualmente riferiti a testate giornalistiche.
Ricostruzione dei fatti e trattamento contestato
Dalle risultanze istruttorie emerge che l’avvocato avrebbe comunicato a circa 30 partecipanti a una riunione di partito e ad altri soggetti politici alcuni estratti e file audio di intercettazioni, nell’ambito di una vicenda di rilevanza politica e mediatica. Il Garante qualifica la condotta come "comunicazione" di dati personali e non come "diffusione", poiché i destinatari erano soggetti determinati.
Norme e valutazioni sulla liceità del trattamento
L’Autorità richiama gli artt. 4, 5 e 6 GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice per distinguere comunicazione e diffusione. Esamina il possibile fondamento del legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, ma lo esclude in concreto: il trattamento riguardava file audio di conversazioni telefoniche, dati protetti dall’art. 15 Cost., e l’interesse alla contestazione politica non è stato ritenuto prevalente sui diritti e le libertà degli interessati.
Rilevanza del segreto professionale dell’avvocato
Il Garante evidenzia che l’avvocato è vincolato dal segreto professionale e dal massimo riserbo ex art. 13 del codice deontologico forense. L’eventuale autorizzazione del cliente non può legittimare la comunicazione di dati riferibili a terzi, titolari di una propria sfera di riservatezza sulle comunicazioni intercettate.
Esito: illiceità, ammonimento e assenza di sanzione pecuniaria
L’Autorità dichiara l’illiceità del trattamento per violazione dell’art. 6 GDPR e ammonisce l’avvocato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR. Non viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria perché la condotta ha esaurito i suoi effetti, il numero degli interessati coinvolti è limitato e non risultano precedenti violazioni pertinenti.
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