Ordinanza n. 246/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 267/2007, che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 59671 del 06/08/2025, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dall'Istituto Scolastico San Francesco; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e atti presupposti, inclusi gli atti ministeriali relativi ai requisiti e alla procedura di riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ufficio scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'USR Campania al riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando anche i decreti ministeriali e la nota dell'USR nella parte in cui avrebbero richiesto che i requisiti per il riconoscimento sussistessero al 31 marzo o che dovessero essere documentati ulteriori requisiti ritenuti insussistenti dall'amministrazione. Dopo il rigetto della prima domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata. La parte ricorrente ha quindi proposto una nuova domanda cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della decisione di merito e invocando anche un affidamento asseritamente ingenerato da precedenti decreti monocratici favorevoli all'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare, richiamando le ragioni già esposte nella precedente ordinanza cautelare di rigetto e rilevando l'assenza di nuove circostanze specifiche idonee a modificarle. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata ritenuta favorevole alla sospensione degli atti, poiché si era limitata a disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata. Anche la fissazione dell'udienza di merito è stata considerata una conseguenza fisiologica di tale decisione e della disponibilità del ruolo. Il TAR ha inoltre escluso che i decreti monocratici potessero aver generato un affidamento tutelabile, in ragione della loro natura provvisoria e cedevole, destinata a cessare con la pronuncia cautelare collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo sufficiente per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, poiché tale attività richiede l'autorizzazione ministeriale, mai intervenuta; ciò a maggior ragione trattandosi di una domanda di primo riconoscimento e non della revoca di uno status già attribuito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nel quadro della tutela cautelare; il Consiglio di Stato ha richiamato il comma 10 per disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata.
art. 58 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla nuova domanda cautelare; il TAR ha escluso la revisione della precedente statuizione in assenza di nuove circostanze specifiche.
Massime di principio
- Una nuova domanda cautelare non può condurre alla modifica di una precedente decisione cautelare quando non siano dedotte e dimostrate nuove circostanze specifiche o sopravvenienze idonee a incidere sulle ragioni già poste a fondamento del rigetto.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione dell'esecutorietà dell'atto o della decisione impugnata, non attribuisce al ricorrente alcuna misura cautelare sostanziale né consente di presumere l'accoglimento della domanda di sospensione.
- I decreti cautelari monocratici hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla decisione cautelare collegiale e, salvo diverso contenuto, non sono idonei a fondare un affidamento tutelabile sulla stabilizzazione degli effetti favorevoli.
- La sospensione giudiziale di un diniego di riconoscimento della parità scolastica non costituisce, da sola, titolo per l'esercizio dell'attività scolastica in regime di parità quando l'attività è subordinata a una distinta autorizzazione ministeriale non ancora rilasciata.
- Nel caso di domanda di primo riconoscimento della parità scolastica, l'operatore non può invocare la tutela propria della conservazione di uno status già riconosciuto, poiché l'esercizio dell'attività in regime di parità presuppone il previo perfezionamento dell'autorizzazione ministeriale.
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