Prescrizioni del Garante n. 72 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una persona che chiedeva la deindicizzazione globale, dai risultati del motore di ricerca di Google, di una serie di URL collegati al suo nominativo e a notizie su indagini e procedimenti penali. L'Autorità ha ritenuto infondata la richiesta, valorizzando l'interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda, la pertinenza e l'attualità delle notizie rispetto al procedimento ancora pendente e l'assenza dei presupposti per un global delisting. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione globale di URL associati al nome della reclamante e a notizie su procedimenti penali
Google LLC - reclamo infondato su richiesta di deindicizzazione globale di URL collegati a vicenda penale
Il provvedimento riguarda il reclamo proposto nei confronti di Google LLC da una interessata che chiedeva la deindicizzazione da tutte le versioni del motore di ricerca di una serie di URL associati al proprio nome e a notizie di stampa su indagini e procedimenti penali. Il Garante ha valutato la richiesta alla luce del diritto all'oblio e del bilanciamento con il diritto all'informazione, dichiarando il reclamo infondato.
Il reclamo e le richieste dell'interessata
La reclamante, residente in Svizzera, ha chiesto che fossero rimossi dai risultati di ricerca URL contenenti riferimenti al suo nominativo e ai termini "mafia", "ndrangheta" e "associazione a delinquere", relativi ad articoli diffusi nel 2016. Secondo l'interessata, tali contenuti erano ormai superati e non più coerenti con la reale situazione giudiziaria, anche perché era stata assolta con sentenza del 9 marzo 2017 dall'imputazione di associazione a delinquere, mentre restava pendente soltanto un diverso procedimento per riciclaggio.
Le difese di Google LLC
Google LLC ha respinto la richiesta di deindicizzazione, sostenendo che sussistesse un interesse pubblico alla notizia in ragione del procedimento penale ancora in corso per riciclaggio. La società ha anche valorizzato il ruolo professionale della reclamante, affermando che il procedimento riguardava condotte poste in essere nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, e ha ritenuto che gli URL descrivessero correttamente la vicenda giudiziaria senza attribuire alla reclamante responsabilità per reati associativi di stampo mafioso.
Competenza del Garante e norme richiamate
L'Autorità ha preliminarmente richiamato l'applicabilità del GDPR a Google LLC, in quanto il trattamento connesso al motore di ricerca è svolto nell'ambito delle attività europee del gruppo e risulta gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC con sede negli Stati Uniti. È stata quindi affermata la competenza del Garante ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR.
Per la valutazione della domanda sono stati richiamati i criteri in materia di diritto all'oblio desumibili dagli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sui motori di ricerca.
Valutazione del Garante sul bilanciamento tra informazione e oblio
Il Garante ha affermato che, nel valutare una richiesta di deindicizzazione nei confronti di un motore di ricerca, occorre bilanciare il diritto della collettività all'informazione con il diritto dell'interessata a non vedersi attribuita una rappresentazione telematica non corrispondente alla realtà.
Nel caso concreto, l'Autorità ha ritenuto che:
- la vicenda narrata dagli articoli concerneva anche il procedimento per riciclaggio ancora pendente;
- gli URL rimandavano a notizie che descrivevano in modo sostanzialmente aderente la realtà processuale ancora in corso;
- non emergeva una distorsione dell'immagine della reclamante, anche considerando la sua estraneità rispetto ai reati associativi più gravi richiamati negli articoli;
- la gravità del reato economico contestato e la qualità di imprenditrice della reclamante rendevano persistente l'interesse pubblico alla conoscibilità dei fatti.
Esclusione della deindicizzazione globale
L'Autorità ha escluso l'accoglimento della domanda di global delisting. Ha osservato che non vi erano adeguate evidenze per ritenere che l'interesse della reclamante avesse una dimensione internazionale e che, sulla base degli atti, la diffusione delle notizie appariva circoscritta alle versioni italiana e svizzera del motore di ricerca.
È stato inoltre rilevato, sul piano procedurale, che l'associazione del nome della reclamante con termini ulteriori come "mafia", "ndrangheta" e "associazione a delinquere" non costituiva un criterio di ricerca idoneo a fondare la domanda, poiché i parametri rilevanti ai fini del diritto all'oblio riguardano le ricerche effettuate a partire dal nome dell'interessato. Tali ulteriori termini non sono stati considerati specificativi della persona né idonei a identificarla univocamente.
Decisione finale e rimedi
Il Garante ha quindi dichiarato il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione/deindicizzazione degli URL indicati.
Il provvedimento richiama infine la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
La reclamante, residente in Svizzera, ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione da tutte le versioni del motore di ricerca di diversi URL reperibili in associazione al suo nome e ai termini "mafia", "ndrangheta" e "associazione a delinquere". Gli articoli risalivano al 2016 e riferivano di indagini penali a suo carico, inclusi reati associativi e presunti legami con la 'ndrangheta.
Posizioni delle parti
La reclamante ha sostenuto che le notizie fossero inesatte e obsolete, poiché era stata assolta dall'accusa di associazione a delinquere con sentenza del 9 marzo 2017, mentre pendeva ancora un procedimento per riciclaggio. Google ha opposto il diniego ritenendo sussistente un interesse pubblico alla notizia, la rilevanza della vicenda rispetto alla vita professionale della reclamante e la correttezza sostanziale degli URL, che descrivevano il procedimento senza attribuirle responsabilità per il reato di associazione mafiosa.
Competenza e quadro normativo
Il Garante ha richiamato l'applicabilità del GDPR a Google LLC ai sensi dell'art. 3, par. 1, e la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell'art. 55, par. 1. Per la valutazione della domanda di deindicizzazione ha fatto riferimento agli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché alle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e alle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.
Valutazione sul diritto all'oblio
L'Autorità ha ritenuto che il bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto della reclamante a non vedersi attribuita una biografia telematica non corrispondente al reale deponga, nel caso concreto, per la prevalenza dell'interesse pubblico. Gli articoli riguardano anche il procedimento per riciclaggio ancora in corso, hanno un'esposizione considerata aderente alla realtà processuale e non risultano distorsivi dell'immagine della reclamante.
Esclusione del global delisting
Il Garante ha escluso la deindicizzazione globale, osservando che non vi erano adeguate evidenze per ritenere una dimensione internazionale della sfera degli interessi della reclamante e che la rappresentazione in atti appariva limitata alle versioni italiana e svizzera del motore di ricerca. È stato inoltre rilevato che la gravità del reato economico contestato e la qualità di imprenditrice della reclamante mantengono attuale l'interesse pubblico.
Esito e rimedi
Il reclamo è stato dichiarato infondato con riguardo alla richiesta di rimozione/deindicizzazione degli URL. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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