Sentenza del 17/03/2015 n. 1065 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Scostamento reddito dichiarato reddito sintetico - Flussi finanziari - Condizioni rilevanza - Distribuzione temporale omogenea nell'anno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la ricostruzione sintetica del reddito, sostenendo che lo scostamento rispetto al reddito dichiarato fosse giustificato da disponibilità finanziarie derivanti da donazioni del padre. In particolare, invocava una donazione di 100.000 euro ricevuta il 5 dicembre 2006 e ulteriori donazioni ricevute negli anni successivi. La questione riguardava la possibilità di utilizzare tali flussi finanziari per dimostrare che le spese considerate nell'accertamento erano state sostenute con disponibilità estranee al reddito dell'anno accertato.
La decisione
La giustificazione è stata ritenuta inidonea. Le somme ricevute negli anni successivi non potevano giustificare le spese sostenute nel 2006, perché irrilevanti temporalmente rispetto all'anno oggetto di accertamento. Anche la donazione del 5 dicembre 2006, essendo pervenuta sostanzialmente alla fine dell'anno, non era compatibile con la tesi secondo cui sarebbe stata utilizzata per finanziare spese distribuite durante l'intero anno. Ne consegue la conferma della legittimità dell'accertamento sintetico.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito (redditometro), articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da disponibilità finanziarie diverse dal reddito dell'anno accertato. La prova deve essere coerente con l'anno di riferimento e con la concreta distribuzione temporale delle spese.
Massime di principio
- Nel contestare un accertamento sintetico, non è sufficiente provare l'esistenza astratta di una disponibilità finanziaria: occorre dimostrare che essa fosse effettivamente disponibile nel periodo in cui sono state sostenute le spese contestate.
- Le somme ricevute in anni successivi non possono giustificare spese imputate a un anno precedente.
- Una somma ricevuta alla fine dell'anno difficilmente può spiegare spese sostenute in modo uniforme durante tutto l'anno, salvo prova puntuale dell'effettivo utilizzo.
- La prova difensiva deve collegare cronologicamente e documentalmente le entrate straordinarie alle specifiche spese o agli incrementi patrimoniali considerati dall'Amministrazione.
- Donazioni o trasferimenti familiari devono essere documentati quanto a esistenza, data, importo, provenienza e concreta destinazione; la loro mera dichiarazione non è normalmente sufficiente.
- La valutazione riguarda non solo la provenienza lecita delle somme, ma anche la loro compatibilità temporale e quantitativa con il reddito sinteticamente ricostruito.
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