Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 732 del 04/12/2025

Provvedimento del 4 dicembre 2025

Garante Privacy732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un istituto comprensivo ha inviato una e-mail di sollecito sugli adempimenti vaccinali di alunni minori di 16 anni a una pluralità di destinatari, lasciando visibili in chiaro gli indirizzi e-mail. La comunicazione ha determinato sia la divulgazione degli indirizzi di posta dei destinatari sia la conoscenza, da parte di ciascuno, della situazione vaccinale dei figli degli altri, ritenuta informazione relativa alla salute. Pur riconoscendo l’errore materiale, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità e correttezza e della disciplina sul trattamento di dati personali e categorie particolari di dati da parte di soggetti pubblici, irrogando una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e disponendo la pubblicazione del provvedimento.

Istituto Comprensivo Statale di Roverbella: invio di e-mail con indirizzi dei destinatari in chiaro e comunicazione di dati sulla salute relativi agli adempimenti vaccinali degli alunni

Istituto Comprensivo Statale di Roverbella - invio di e-mail in chiaro con adempimenti vaccinali

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo all’invio, da parte di un istituto scolastico, di una e-mail di sollecito sugli adempimenti vaccinali degli alunni minori di 16 anni a una pluralità di destinatari, con indirizzi visibili in chiaro. Il caso è stato trattato come violazione dei principi e delle regole applicabili al trattamento di dati personali, incluse categorie particolari di dati, da parte di un soggetto pubblico.

Fatti e origine del procedimento

Il reclamo è stato presentato da due interessati, tramite legale, per contestare che l’Istituto avesse inviato un messaggio di posta elettronica con oggetto "Adempimenti vaccinali relativi agli alunni minori di anni 16 – SOLLECITO" a numerosi destinatari, lasciando in chiaro gli indirizzi e-mail di tutti i destinatari. Secondo la ricostruzione del Garante, i destinatari erano circa trentasette.

L’Istituto ha dichiarato che l’invio è avvenuto per mero errore materiale di un assistente amministrativo, senza intenzionalità, precisando che normalmente le comunicazioni vengono inviate con la funzione ccn. Ha inoltre comunicato di aver effettuato la notifica di violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 33 GDPR e di aver informato gli interessati.

Trattamento esaminato e qualificazione dei dati

L’Autorità ha richiamato la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute di cui all’art. 4, punti 1 e 15, GDPR, osservando che il riferimento agli adempimenti vaccinali ex legge n. 119/2017 è, di per sé, un’informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli alunni cui si riferisce.

È stato quindi rilevato che l’invio della e-mail con destinatari in chiaro non ha determinato solo la comunicazione degli indirizzi e-mail degli altri destinatari, ma anche la conoscenza, da parte di ciascun destinatario, del fatto che i figli degli altri non risultassero in regola con gli adempimenti vaccinali e dovessero regolarizzare la propria posizione presso il centro vaccinale di riferimento.

Violazioni accertate e norme applicabili

Il Garante ha ritenuto che la condotta integri una comunicazione di dati personali e di categorie particolari di dati in assenza di un idoneo presupposto di liceità.

Le violazioni accertate sono state individuate negli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 9, parr. 1, 2, lett. g) e 4, del GDPR, nonché negli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), del Codice privacy.

L’Autorità ha ricordato che, per i soggetti pubblici, il trattamento è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, e che la diffusione o comunicazione dei dati è ammessa solo in presenza di una specifica base normativa. Per i dati particolari, occorre inoltre il fondamento nell’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e nella disciplina nazionale di dettaglio.

Valutazioni del Garante

Le difese dell’Istituto non sono state considerate idonee a superare i rilievi contestati. In particolare, non è stata accolta l’argomentazione secondo cui il messaggio avrebbe avuto contenuto neutro e non avrebbe consentito di risalire alla mancata esecuzione di specifici vaccini.

Il Garante ha ritenuto che la condotta, sebbene dovuta a errore materiale, avesse comunque prodotto una comunicazione illecita di dati personali, inclusi dati relativi alla salute, a una pluralità di soggetti. È stata inoltre esclusa la possibilità di archiviazione del procedimento.

Sanzione e criteri di quantificazione

La violazione è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR, con applicazione dell’art. 83, par. 3, in quanto derivante da un’unica condotta. Il massimo teorico è stato richiamato in euro 20.000.000, ma la sanzione concreta è stata determinata in euro 1.000.

Nel quantificare la sanzione, il Garante ha considerato:

  • la natura, gravità e durata della violazione, con coinvolgimento di circa 36-37 destinatari;
  • l’errore materiale e l’omesso uso della funzione ccn;
  • la presenza di categorie particolari di dati;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • il grado di cooperazione con l’Autorità;
  • l’impegno dell’Istituto a rafforzare la formazione privacy del personale.

Il Garante ha qualificato la gravità complessiva come media e ha ritenuto la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Dispositivo e adempimenti finali

L’Autorità ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto;
  • ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;
  • ricordato la facoltà di definizione della controversia, entro 30 giorni, mediante pagamento della metà della sanzione;
  • disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
  • disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

È stata inoltre richiamata la possibilità di proporre ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento è nato da un reclamo di due interessati, assistiti da legale, secondo cui l’Istituto Comprensivo di Roverbella aveva inviato una e-mail avente ad oggetto "Adempimenti vaccinali relativi agli alunni minori di anni 16 – SOLLECITO" a più destinatari, lasciando in chiaro gli indirizzi e-mail. L’Istituto ha confermato l’invio per errore materiale e ha rappresentato di aver già notificato il data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR, oltre ad aver avviato interventi formativi e misure tecniche per evitare errori analoghi.

Qualificazione giuridica della comunicazione

Il Garante ha ricordato che l’invio di e-mail con mailing list in chiaro integra una comunicazione di dati personali verso i diversi destinatari, poiché ciascuno vede gli indirizzi altrui. Nel caso specifico, il riferimento agli adempimenti vaccinali è stato qualificato come informazione idonea a rivelare dati relativi alla salute degli alunni, poiché consente di desumere la mancata regolarizzazione della posizione vaccinale.

Norme violate

Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 9, parr. 1, 2, lett. g) e 4, del GDPR, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), del Codice privacy. Il Garante ha escluso che l’invio potesse trovare idoneo presupposto di liceità nella disciplina richiamata dall’Istituto.

Valutazioni del Garante e sanzione

Le difese del titolare non sono state ritenute sufficienti per l’archiviazione. Il Garante ha considerato che la condotta, pur frutto di errore materiale, aveva comportato una comunicazione illecita di dati personali e di categorie particolari di dati a circa 36-37 destinatari. Applicando l’art. 83, par. 3 e 5, GDPR, ha determinato la sanzione in euro 1.000, tenendo conto della natura e gravità della violazione, della limitata dimensione dell’istituto, dell’assenza di precedenti, della cooperazione con l’Autorità e dell’impegno a formare il personale.

Provvedimenti finali

Il Garante ha ordinato all’Istituto Comprensivo Statale di Roverbella il pagamento della sanzione pecuniaria, con facoltà di definizione agevolata entro 30 giorni per un importo pari alla metà della sanzione comminata. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionerapporti scuola-famigliadati sanitarisanzioni gdprmisure di sicurezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.