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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 735 del 04/12/2025

Provvedimento del 4 dicembre 2025

Garante Privacy735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecita la condotta della sede provinciale A.N.M.I.C. di Ravenna per aver indicato, nell'informativa resa agli interessati ex art. 14 GDPR, recapiti non corretti per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22. L'errore ha di fatto ostacolato l'esercizio del diritto di accesso da parte di un interessato che aveva seguito le istruzioni riportate nella lettera ricevuta. Pur accertando la violazione degli obblighi di trasparenza e agevolazione, l'Autorità ha qualificato il caso come violazione minore, in assenza di dolo, con colpa lieve e con misure correttive già adottate, limitandosi ad ammonire il titolare e a disporre la pubblicazione del provvedimento.

A.N.M.I.C. Ravenna: ammonimento per informativa con recapiti errati che ha ostacolato l'esercizio del diritto di accesso

A.N.M.I.C. Ravenna: informativa con recapiti errati per l'esercizio dei diritti

Il provvedimento riguarda la sede provinciale A.N.M.I.C. di Ravenna ed è stato adottato a seguito di reclamo di un interessato che aveva tentato di esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR. L'Autorità ha esaminato un'informativa ex art. 14 GDPR che riportava recapiti non corretti per contattare il titolare e per presentare istanze di esercizio dei diritti.

Il reclamo e la questione concreta

L'interessato aveva ricevuto una lettera dell'Associazione relativa alla propria pratica di invalidità civile e, attenendosi alle indicazioni riportate, aveva inviato una richiesta di accesso ai dati personali all'indirizzo e-mail indicato nell'informativa. Dalla documentazione risultava però che tale indirizzo corrispondeva a un'altra sede provinciale; la risposta ricevuta lo rinviava infatti alla sede di Roma, anch'essa erroneamente indicata come canale alternativo nell'informativa.

Attività istruttoria e difese del titolare

L'Autorità ha invitato l'Associazione ad aderire alle richieste del reclamante e ha successivamente chiesto informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice, con particolare riferimento all'erronea indicazione dei recapiti nella informativa ai sensi dell'art. 14 GDPR. L'Associazione ha richiamato la base normativa del flusso informativo relativo alle domande di invalidità civile e ha sostenuto che i dati trattati fossero limitati a nome e indirizzo, poi cancellati. In sede di riscontro e audizione ha precisato che l'errore nei recapiti era stato corretto e che sarebbe stata inviata una versione rettificata dell'informativa.

Norme applicate e valutazione della violazione

Il Garante ha richiamato l'art. 12, parr. 1 e 2, GDPR, che impone al titolare di fornire le informazioni e le comunicazioni agli interessati in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, agevolando l'esercizio dei diritti. Ha richiamato inoltre l'art. 14, par. 1, lett. a), GDPR, che richiede l'indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare, nonché il considerando 63 e le Linee guida sulla trasparenza WP 260 rev. 01. Secondo l'Autorità, l'indicazione di recapiti errati ha ostacolato di fatto l'esercizio del diritto di accesso e ha integrato la violazione contestata.

Esito: illiceità accertata ma solo ammonimento

Pur riconoscendo che l'informativa riportava anche altri canali di contatto, il Garante ha ritenuto che ciò non eliminasse la responsabilità per la mancata agevolazione dell'esercizio dei diritti. Tuttavia, sulla base delle circostanze concrete, ha qualificato il caso come violazione minore: reclamo unico, assenza di dolo, colpa lieve, adozione di misure correttive e assenza di precedenti pertinenti. Di conseguenza, ha ritenuto sufficiente l'ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare sanzioni pecuniarie.

Dispositivo e pubblicazione

Nel dispositivo il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dalla sede provinciale A.N.M.I.C. di Ravenna per violazione dell'art. 12, parr. 1 e 2, in relazione all'art. 14, par. 1, lett. a), GDPR; ha ammonito il titolare del trattamento; ha rilevato i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019; e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice. È inoltre indicata la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento: reclamo dell'interessato

Un interessato ha presentato reclamo lamentando di aver inviato all'Associazione una richiesta di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR, seguendo la procedura e l'indirizzo e-mail indicati nella lettera ricevuta. L'indirizzo riportato nell'informativa era però errato e la risposta ricevuta lo aveva rinviato a un'altra sede, rendendo di fatto difficoltoso l'esercizio del diritto.

Istruttoria e riscontri dell'Associazione

L'Associazione ha sostenuto di ricevere, per disposizione di legge, gli elenchi dei nominativi dei soggetti che presentano domanda di invalidità civile, disabilità e handicap e ha affermato che i dati trattati erano limitati a nome e indirizzo, poi cancellati. In seguito all'invito del Garante e alla richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, ha riconosciuto l'errore nei recapiti dell'informativa e ha dichiarato di aver già modificato il modello di informativa.

Violazione accertata

Il Garante ha accertato la violazione dell'art. 12, parr. 1 e 2, in relazione all'art. 14, par. 1, lett. a) GDPR, perché l'informativa riportava un indirizzo telematico inesatto e un ulteriore recapito riferito a una diversa sede ANMIC, impedendo o comunque ostacolando l'agevole esercizio dei diritti degli interessati ex artt. 15-22 GDPR.

Valutazione della gravità e risposta dell'Autorità

L'Autorità ha considerato il caso una violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253, valorizzando l'assenza di dolo, la colpa lieve, l'unicità del reclamo, l'adozione di misure per evitare future criticità e l'assenza di precedenti pertinenti. Per tali ragioni ha ritenuto sufficiente l'ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, senza irrogare una sanzione pecuniaria.

Dispositivo finale

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ammonito il titolare del trattamento, ha ritenuto ricorrenti i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatopubblica amministrazionesanzioni gdprtrasparenza informativa

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