Consultazione preventiva per adozione della DPIA n. 743 del 04/12/2025
Provvedimento del 4 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha espresso parere non favorevole sulla valutazione di impatto relativa all’uso di body cam da parte della Polizia locale del Comune di Pescara. Pur riconoscendo alcuni adeguamenti nella quarta versione della DPIA, l’Autorità ha rilevato persistenti criticità sul quadro normativo applicabile, sulla conservazione dei log, sulla gestione tecnica delle immagini e sulla sicurezza della soluzione cloud. Resta inoltre non chiarita la possibile accessibilità dei dati da parte del fornitore o di soggetti extra-UE, con profili di incompatibilità rispetto al d.lgs. 51/2018.
Comune di Pescara: parere non favorevole sulla DPIA del sistema body cam per la Polizia locale
Comune di Pescara: parere non favorevole sulla DPIA del sistema body cam per la Polizia locale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la quarta versione della valutazione di impatto presentata dal Comune di Pescara per l’introduzione di videocamere operative individuali (body cam) in dotazione agli agenti della Polizia locale. Il procedimento origina da una serie di interlocuzioni precedenti, nelle quali l’Ufficio aveva già segnalato rilevanti criticità tecniche e giuridiche nelle versioni antecedenti della DPIA.
Oggetto e finalità del trattamento
La soluzione è stata progettata per consentire la registrazione di immagini e video nell’ambito di attività di pubblica sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, polizia giudiziaria e tutela dell’incolumità degli operatori e delle persone coinvolte. L’uso delle body cam è previsto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in alcuni casi anche in luoghi privati, al verificarsi di situazioni di pericolo, di criticità o di specifiche attività operative di polizia giudiziaria. Le registrazioni possono essere utilizzate come fonte di prova e anche per l’esercizio del diritto di difesa dell’operatore o delle vittime di reato.
Soggetti coinvolti e organizzazione del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Pescara. Il Comandante del Corpo di Polizia locale opera quale soggetto autorizzato al trattamento sulla base di delega del Sindaco; gli agenti designati possono usare le body cam solo nei casi di effettiva necessità; la visione delle immagini è riservata a soggetti diversi da quelli che hanno effettuato la ripresa e il riversamento. È previsto anche un responsabile del trattamento per il servizio cloud, regolato da apposito contratto.
Base giuridica e quadro normativo richiamato
La DPIA indica come basi giuridiche l’art. 6, par. 1, GDPR e l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 51/2018, richiamando inoltre il d.l. 14/2017, gli artt. 55 e 234 c.p.p., l’art. 10, comma 6-quater, del d.l. 14/2017 e il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. Il Garante ha però rilevato che il trattamento rientra nel campo di applicazione del solo d.lgs. 51/2018, sicché il persistente riferimento al GDPR e al d.P.R. 15/2018 genera incertezza sul regime applicabile e sulla corretta impostazione della valutazione di impatto.
Conservazione dei dati e gestione dei log
Le immagini vengono conservate in cloud qualificato AGID e, secondo la DPIA, cancellate entro 24 ore se non riguardano reati; in caso di riprese rilevanti per fatti di reato, la cancellazione avviene entro 7 giorni, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono previste anche cancellazioni tempestive per registrazioni accidentali o avviate in assenza dei presupposti. Tuttavia, il Garante ha contestato il mancato inserimento di un termine certo per la conservazione dei file di log, compresi quelli relativi alle operazioni di cancellazione, aspetto già segnalato in precedenza.
Valutazioni tecniche e criticità sulla sicurezza
L’Autorità ha ritenuto che la documentazione tecnica prodotta fosse ancora insufficiente per una valutazione compiuta, nonostante il sistema del fornitore sia qualificato come SaaS nel catalogo ACN. Non risultano chiariti in modo adeguato l’architettura del sistema, i protocolli e gli algoritmi di sicurezza, le modalità di cifratura e di gestione delle chiavi, l’eventuale autenticazione multifattoriale, i backup, le postazioni client, l’accesso remoto e i meccanismi di integrità dei dati. Inoltre, il Garante ha osservato che non è stata documentata una vera valutazione comparativa tra soluzioni di mercato, nonostante l’elevato rischio del trattamento.
Presenza di sim nelle body cam e profili di trasferimento extra-UE
È stata confermata la presenza di sim nelle videocamere, ma senza chiarimenti sulle ragioni tecniche di tale scelta. Più in generale, il sistema è interamente cloud e il fornitore è una società statunitense; ciò ha indotto il Garante a rilevare che l’eventuale accessibilità dei dati da parte di soggetti stabiliti fuori dall’Unione europea potrebbe integrare un trasferimento verso Paesi terzi. In mancanza di elementi tecnici sufficienti, in particolare sulla gestione delle chiavi crittografiche e sulla possibilità che il fornitore acceda ai dati in chiaro, non è stato possibile escludere la violazione dell’art. 31, comma 1, lett. b), del d.lgs. 51/2018.
Esito del procedimento
Alla luce delle criticità residue, il Garante ha espresso, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 51/2018, parere non favorevole sulla DPIA del Comune di Pescara relativa all’impiego delle body cam da parte della Polizia locale. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma un esito negativo della valutazione preventiva richiesta dall’amministrazione.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto della DPIA
Il Comune di Pescara ha sottoposto al Garante una quarta versione emendata della DPIA e un Disciplinare per l’uso di videocamere operative individuali (body cam) destinate agli agenti della Polizia locale, chiedendo una valutazione preventiva. La nuova versione era stata presentata dopo precedenti interlocuzioni e note di osservazioni dell’Ufficio, che avevano già evidenziato gravi lacune nelle versioni precedenti.
Trattamento e finalità dichiarate
Le body cam sono previste per acquisizione di prova nell’ambito delle attività ausiliarie di pubblica sicurezza, vigilanza e prevenzione dei reati e attività di polizia giudiziaria. L’uso è contemplato in scenari di pericolo, turbamento dell’ordine e sicurezza pubblica, operazioni di polizia giudiziaria, tutela dell’incolumità dell’operatore e, in generale, in situazioni di criticità. Le registrazioni possono essere utilizzate anche per la difesa dell’operatore e delle vittime di reato.
Ruoli e organizzazione del trattamento
Il titolare è il Comune di Pescara; il Comandante della Polizia locale è soggetto autorizzato al trattamento con delega del Sindaco; gli agenti sono autorizzati all’uso delle body cam nei casi necessari; i soggetti abilitati alla visione delle immagini sono distinti da coloro che acquisiscono le riprese. È inoltre previsto un responsabile del trattamento per il servizio cloud, con contratto dedicato agli obblighi privacy.
Base giuridica e fonti richiamate
La DPIA richiama l’art. 6, par. 1, GDPR e l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 51/2018, oltre al d.l. 14/2017, agli artt. 55 e 234 c.p.p., all’art. 10, comma 6-quater, del d.l. 14/2017 e al d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. Il Garante ha però rilevato la permanenza di riferimenti al GDPR e al d.P.R. 15/2018 non coerenti con il fatto che il trattamento ricade unicamente nell’ambito del d.lgs. 51/2018, con conseguente ambiguità sul regime applicabile.
Conservazione, log e cancellazione
Le immagini sono conservate su cloud qualificato AGID e i dati dovrebbero essere cancellati entro 24 ore se non contengono reati; in caso di reato, il termine è di 7 giorni, salvo acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria. Le riprese accidentali o non giustificate devono essere cancellate tempestivamente. Tuttavia, il Garante ha rilevato che non è stata ancora indicata la durata di conservazione dei file di log, compresi quelli relativi alle cancellazioni, nonostante fosse stata richiesta una durata certa.
Criticità tecniche e di sicurezza
L’Autorità ha ritenuto insufficienti le informazioni tecniche fornite sulla soluzione adottata, pur prendendo atto che il sistema del fornitore è un SaaS qualificato nel catalogo ACN. Restano non chiariti l’architettura del sistema, le modalità di cifratura e gestione delle chiavi, l’eventuale autenticazione multifattoriale, i backup, l’accesso remoto, l’integrità dei dati e le ragioni della presenza di sim nelle body cam. Il Garante ha inoltre osservato che non è documentata una valutazione comparativa che giustifichi la scelta del prodotto adottato, specie considerato l’elevato rischio del trattamento.
Rischio di trasferimento verso paesi terzi
Poiché il sistema è completamente in cloud e il fornitore è una società statunitense, il Garante ha evidenziato che l’eventuale accesso remoto ai dati da parte di soggetti stabiliti fuori dall’Unione europea potrebbe integrare un trasferimento verso Paesi terzi. In assenza di sufficienti dettagli sulla gestione delle chiavi crittografiche e sull’effettiva indisponibilità del dato in chiaro al fornitore, non è stato possibile escludere tale rischio, ritenuto incompatibile con l’art. 31, comma 1, lett. b), del d.lgs. 51/2018.
Esito finale
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 51/2018, il Garante ha espresso parere non favorevole sulla DPIA presentata dal Comune di Pescara per il sistema di body cam della Polizia locale.
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