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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 737 del 04/12/2025

Provvedimento del 4 dicembre 2025

Garante Privacy737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento posto in essere da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per aver fornito al reclamante un riscontro solo parziale e tardivo alla richiesta di accesso ai dati personali presentata nell’ambito di una procedura di selezione del personale. La Società aveva inizialmente comunicato solo informazioni generali e alcune categorie di dati, senza consegnare copia dei dati richiesti né i risultati/punteggi dei test preselettivi, che sono stati trasmessi solo dopo numerosi solleciti e a distanza di circa 14 mesi dall’istanza. Il Garante ha ritenuto violate le disposizioni degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, prendendo atto dell’avvenuta consegna dei dati e disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.: riscontro tardivo e parziale a istanza di accesso ai dati ex art. 15 GDPR in una procedura di selezione del personale

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - riscontro inidoneo e tardivo a istanza di accesso ai dati nella selezione del personale

Il Garante ha esaminato il reclamo di un candidato che aveva partecipato a procedure di selezione del personale promosse da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che lamentava di non aver ricevuto un adeguato riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati personali. Il procedimento è stato avviato dopo la regolarizzazione del reclamo e ha riguardato la correttezza del riscontro fornito dal titolare ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR.

Fatti e svolgimento del procedimento

L’interessato, con istanza del 9 maggio 2022, aveva chiesto conferma dell’esistenza di un trattamento, accesso e copia dei propri dati personali e delle informazioni relative alla selezione, inclusi i dati raccolti durante i test e i punteggi delle prove sostenute. La Società aveva risposto il 1° giugno 2022 fornendo informazioni generali sul trattamento, sulle finalità di ricerca e selezione del personale, sulle società del gruppo autorizzate ad accedere ai dati e sui tempi di conservazione, ma non aveva consegnato copia dei dati richiesti.

A fronte dei successivi solleciti del reclamante, la Società aveva trasmesso prima i dati conferiti tramite il portale di recruiting e solo con comunicazione dell’11 luglio 2023 anche i punteggi dei test preselettivi e gli esiti finali delle prove. L’interessato aveva nel frattempo ribadito di non voler ricevere l’elenco delle categorie di dati, ma una copia integrale dei dati riguardanti il processo selettivo.

Valutazioni dell’Autorità sulla richiesta di accesso

Il Garante ha ritenuto che la richiesta fosse sufficientemente chiara fin dall’origine: l’istanza era diretta non solo a conoscere l’esistenza del trattamento, ma anche a ottenere copia dei dati personali, compresi quelli relativi al processo di selezione. Secondo l’Autorità, il primo riscontro della Società non era conforme all’art. 15 GDPR, perché si limitava a descrivere categorie di dati senza trasmettere i dati in concreto richiesti.

L’Autorità ha osservato che il titolare aveva comunque compreso, sulla base dello scambio di e-mail, che l’interessato chiedeva anche i dati generati nel corso della procedura selettiva, oltre a quelli inseriti nel curriculum o nella piattaforma. La consegna completa è avvenuta soltanto dopo diversi solleciti e a distanza di circa 14 mesi dalla domanda originaria.

Difese del titolare e loro rigetto

La Società ha sostenuto di aver soddisfatto tempestivamente le richieste, che l’interessato le aveva più volte riformulate e che non fosse possibile trasmettere la batteria dei test perché documentazione riservata. Ha anche affermato che i dati erano accessibili nell’area personale riservata della piattaforma e che la produzione dei test avrebbe potuto esporre le società del gruppo a rischi di divulgazione di documentazione riservata e di alterazione delle prove.

Il Garante non ha accolto tali difese. Ha chiarito che la richiesta del reclamante non riguardava la trasmissione delle domande dei test, bensì i propri dati personali, e che la verifica dell’adempimento doveva concentrarsi sulla corrispondenza tra istanza e riscontro. Le argomentazioni sulla riservatezza della batteria dei test sono state quindi ritenute non decisive ai fini della valutazione dell’illecito.

Violazioni accertate e norme applicate

L’Autorità ha accertato la violazione di:

  • art. 12, par. 3, GDPR, per il mancato rispetto del termine di riscontro e per la tardività della risposta completa;
  • art. 15 GDPR, per l’omessa consegna iniziale di copia dei dati personali richiesti.

Il Garante ha pertanto dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nei termini descritti in motivazione, richiamando anche gli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR.

Esito finale e provvedimenti disposti

Pur non risultando applicata una sanzione pecuniaria nel testo fornito, il Garante ha preso atto che la Società aveva infine consegnato all’interessato i dati e le informazioni oggetto dell’istanza. In applicazione dei poteri correttivi, ha disposto:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento n. 1/2019;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

Tutela giurisdizionale

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e istanza dell'interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal candidato che aveva partecipato a una selezione indetta da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. L’interessato aveva chiesto, con istanza del 9 maggio 2022, conferma del trattamento, accesso e copia dei propri dati personali nonché delle informazioni previste dall’art. 15 GDPR, in particolare con riferimento ai dati raccolti nel processo selettivo e ai punteggi/prove sostenute.

Riscontri forniti dalla Società

La Società ha inizialmente riscontrato l’istanza il 1° giugno 2022, confermando il trattamento per finalità di ricerca e selezione del personale e indicando categorie di dati, società del gruppo autorizzate e tempi di conservazione, ma senza trasmettere copia dei dati richiesti. Solo in seguito a ulteriori solleciti ha inviato i dati conferiti tramite il portale e, con comunicazione dell’11 luglio 2023, anche i punteggi dei test preselettivi e gli esiti finali delle prove.

Valutazione del Garante sulla violazione

Il Garante ha ritenuto che il riscontro iniziale fosse inidoneo rispetto all’istanza ex art. 15 GDPR, poiché la semplice indicazione delle categorie di dati non equivale alla messa a disposizione di una copia dei dati personali. È stato inoltre rilevato il mancato rispetto del termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR, poiché la risposta completa è arrivata solo dopo circa 14 mesi e solo a seguito di ulteriore sollecito dell’interessato.

Difese della Società e loro mancato accoglimento

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ha sostenuto di aver già soddisfatto più volte la richiesta, che l’interessato avrebbe modificato nel tempo, e ha invocato la riservatezza della batteria dei test e l’accessibilità dei dati nell’area riservata della piattaforma. Il Garante ha respinto tali argomentazioni, osservando che l’oggetto della richiesta era chiaro fin dall’inizio e che la valutazione dell’Autorità doveva avere riguardo solo alla rispondenza del riscontro alle richieste formulate, non alla divulgazione delle domande dei test.

Esito finale e misure adottate

L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Ha preso atto che la Società aveva successivamente consegnato all’interessato i dati e le informazioni richiesti e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale nonché l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

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