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Messaggio

Messaggio numero 1648 del 30-01-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina il prolungamento dell’indennità o prestazione di tutela del reddito per un massimo di 677 lavoratori esclusi dalla salvaguardia 2011, indicando destinatari, importi, procedure operative, codici di gestione e criteri contabili e fiscali.

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per lavoratori in salvaguardia

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per lavoratori in salvaguardia

Il documento dà attuazione al comma 5-bis dell’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come integrato dall’art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Disciplina il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2011, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione e per un massimo di 677 lavoratori.

Quadro normativo e finalità

La misura consente, in deroga alla normativa vigente, la prosecuzione della tutela del reddito fino alla data di decorrenza della pensione calcolata secondo le regole introdotte dal D.L. n. 78/2010, ma solo entro il limite del periodo intercorrente tra la vecchia decorrenza pensionistica e quella nuova. Il decreto attuativo richiamato è il decreto ministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012.

Destinatari della misura

I destinatari sono suddivisi in tre categorie:

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010;
  • lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127/2006;
  • lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

Per i primi due gruppi il documento specifica requisiti relativi alla data di licenziamento, al perfezionamento dei requisiti pensionistici e alla presentazione della domanda di pensione ai sensi della salvaguardia. Per i titolari di prestazione straordinaria è richiesto inoltre che non abbiano intrapreso attività di lavoro.

Requisiti specifici per ciascuna categoria

Per i lavoratori in mobilità ordinaria sono richieste le seguenti condizioni:

  • licenziamento successivo al 30 ottobre 2008;
  • maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità entro il periodo di fruizione della mobilità;
  • decorrenza pensionistica ante D.L. n. 78/2010 entro il 31 dicembre 2011;
  • presentazione della domanda di pensione in base alla salvaguardia dell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010.

Per i lavoratori ultracinquantenni:

  • licenziamento successivo al 30 ottobre 2008;
  • maturazione dei requisiti nel corso del 2011;
  • decorrenza pensionistica ante D.L. n. 78/2010 entro il 31 dicembre 2011;
  • presentazione della domanda di pensione in base alla salvaguardia.

Per i titolari di prestazione straordinaria:

  • assegno straordinario in essere dal 1° novembre 2008;
  • decorrenza pensionistica ante D.L. n. 78/2010 entro il 31 dicembre 2011;
  • presentazione della domanda di pensione in base alla salvaguardia;
  • assenza di attività lavorativa.

Importo della prestazione

Per i lavoratori in mobilità ordinaria e per gli ultracinquantenni, il prolungamento corrisponde all’importo dell’indennità già in godimento. Il pagamento va contrassegnato nella procedura DSWEB con il codice intervento 202.

Per i titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà, il prolungamento è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante.

Istruzioni operative per i lavoratori in mobilità ordinaria

I lavoratori sono identificati con le tipologie MNA, MNM, MSA e MSM in un file successivamente inviato alle sedi competenti tramite le Direzioni regionali. Il file contiene le informazioni utili per determinare la durata del prolungamento, in particolare la decorrenza pensionistica ante e post D.L. n. 78/2010.

Il documento descrive due casistiche esemplificative per il calcolo del periodo da corrispondere:

  • se la decorrenza ante legge 122 ricade nel periodo di mobilità e quella post legge 122 oltre il termine della mobilità, il prolungamento copre il periodo tra la cessazione della mobilità e la decorrenza post;
  • se entrambe le decorrenze, ante e post legge 122, sono successive alla fine della mobilità, il prolungamento decorre dalla decorrenza ante fino al giorno precedente la decorrenza post.

In tale seconda ipotesi, il periodo eccedente non deve essere indennizzato; in DSWEB deve essere inserita una sospensione che non prevede slittamento.

Gli operatori devono:

  • verificare, con il supporto dell’area assicurato-pensionato, che sia stata presentata la domanda di pensione ai fini della salvaguardia;
  • verificare la permanenza dello stato di disoccupazione durante l’erogazione;
  • accertare l’assenza di cause ostative, come ripresa dell’attività lavorativa o titolarità di pensione diretta;
  • inserire in DSWEB il codice intervento 202 al termine della mobilità ordinaria;
  • inserire nel campo decadenza la data di decorrenza della pensione post legge 122;
  • inserire nel campo prolungamento la data precedente la decorrenza della pensione post legge 122;
  • inserire la sospensione prevista nell’esempio sopra indicato.

Eventuali situazioni non ricomprese nell’elenco devono essere segnalate all’indirizzo email lucian.sorrentino@inps.it.

Istruzioni operative per i lavoratori ultracinquantenni

I lavoratori ultracinquantenni sono identificati con la tipologia A27 nel file inviato alle sedi competenti tramite le Direzioni regionali. Per la determinazione della durata si applica la stessa logica prevista per i lavoratori in mobilità ordinaria nel punto precedente.

Le sedi devono effettuare le medesime verifiche e registrazioni operative previste per i lavoratori in mobilità ordinaria.

Il documento precisa che questi lavoratori non entrano nel programma di reimpiego e, quindi, non devono essere richiesti oneri alle aziende.

Anche per eventuali posizioni non presenti nell’elenco deve essere effettuata segnalazione all’indirizzo lucian.sorrentino@inps.it.

Istruzioni operative per i titolari di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà

Per i titolari di prestazione straordinaria deve essere liquidata una nuova prestazione analoga all’assegno straordinario, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

È stato censito un nuovo codice ente con i seguenti dati:

  • CAT 027;
  • codice ente 0500;
  • denominazione: Fondo sociale occupazione e formazione;
  • categoria contabile 223;
  • sede che incassa 0014;
  • matricola aziendale: nessuna;
  • prima decorrenza utile: 02/2011;
  • ultima decorrenza utile: 12/2011;
  • regime transitorio: NO.

Alle sedi competenti viene inviato il file con i nominativi e le informazioni necessarie per stabilire la durata della prestazione, che decorre dalla pensione ante legge 122/2010 e termina alla decorrenza della pensione post legge 122/2010.

Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom una domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione. Per gli assicurati INPDAP è possibile selezionare la tipologia DAP.

La liquidazione deve essere effettuata con:

  • decorrenza pari alla scadenza dell’assegno straordinario eliminato;
  • scadenza indicata in elenco;
  • codice azienda 0500;
  • aliquota di tassazione pari a quella della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1;
  • elementi retributivi e contributivi uguali a quelli già utilizzati e memorizzati nei campi GP2BC e GP2BB.

Per eventuali importi erogati in acconto per i mesi di luglio e agosto, secondo il messaggio n. 16355 del 12 agosto 2011, la sede deve inviare una email al GruppoControlloPensioni per chiedere la localizzazione del pagamento a cassa sede.

La gestione degli arretrati segue le modalità ordinarie previste per la categoria.

Istruzioni contabili

L’onere del prolungamento è posto a carico dello Stato, tramite il Fondo per l’occupazione, e deve essere rilevato nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAU, nella gestione degli oneri per il mantenimento del salario.

Sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30176: onere per il prolungamento dell’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7, commi 1 e 2, legge n. 223/1991;
  • GAU 30177: onere per il prolungamento delle prestazioni per lavoratori ultra cinquantenni ex art. 1 D.L. n. 68/2006;
  • GAU 30178: onere per assegni straordinari a sostegno del reddito dei lavoratori in esodo;
  • GAU 10145: debito per assegni straordinari.

Il debito per le indennità di mobilità resta rilevato al conto già esistente GPA 10052. Le procedure di liquidazione producono i relativi biglietti contabili:

  • GAU 30176 a GPA 10052, con eventuali ritenute a GPA 2..;
  • GAU 30177 a GPA 10052, con eventuali ritenute a GPA 2...

I pagamenti effettuati tramite procedura dei pagamenti accentrati devono essere imputati in Dare del conto di debito GPA 10052.

Per gli assegni straordinari a favore degli esodati, l’impegno è registrato dalla procedura automatizzata P18 con scrittura:

  • GAU 30178 a GAU 10145.

La procedura di ripartizione contabile delle pensioni imputa i pagamenti in Dare del conto di debito e rileva le relative ritenute.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10031 con il codice di bilancio 03074, relativo a somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA.

I saldi dei conti GAU 10145 e del conto già esistente GAU 10052 devono essere ripresi nel nuovo esercizio. Le somme già erogate in acconto e imputate a conti provvisori devono essere sistemate definitivamente secondo le istruzioni impartite; per le imputazioni provvisorie dell’esercizio 2011 la sistemazione va effettuata entro il termine del periodo suppletivo, cioè il 31 gennaio 2012.

Regime fiscale e rapporti con il Ministero

Le indennità di mobilità dei punti A e B sono soggette a tassazione ordinaria. Gli assegni straordinari a favore degli esodati sono invece soggetti a tassazione separata con aliquota del TFR, in analogia agli assegni a carico dei fondi di solidarietà.

I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il rimborso degli oneri sono curati dalla Direzione generale.

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