Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 43/2008

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 43/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 31 luglio 2008, n. 43 modifica la disciplina del calendario venatorio: nelle ZPS consente la caccia nel rispetto della normativa ambientale, limitandola a gennaio ai soli giorni di domenica e giovedì, salvo gli ungulati. Rivede inoltre l’apertura anticipata per alcune specie e fissa limiti giornalieri di prelievo e criteri territoriali/orari. Ha efficacia nella stagione venatoria disciplinata dalla l.r. 20/2002.

Modifiche al calendario venatorio toscano e alle regole di caccia nelle ZPS e in apertura anticipata

Modifiche al calendario venatorio toscano

La legge regionale Toscana n. 43 del 2008 interviene sul calendario venatorio disciplinato dalla l.r. 20/2002, incidendo in particolare sulla caccia nelle zone di protezione speciale (ZPS) e sull’apertura anticipata per alcune specie. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Caccia nelle ZPS

Nelle ZPS individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri minimi di conservazione per ZSC e ZPS. È inoltre previsto un vincolo speciale per il mese di gennaio:

  • la caccia è consentita solo la domenica e il giovedì;
  • resta esclusa da tale limitazione la caccia agli ungulati.

Apertura anticipata della caccia

La Giunta regionale può autorizzare l’apertura anticipata della caccia, sulla base delle scelte contenute nei piani faunistico-venatori provinciali e su richiesta delle province. L’autorizzazione riguarda:

  • il primo giorno utile di settembre e la domenica successiva;
  • la caccia da appostamento a tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia;
  • nei laghi artificiali o in altre superfici allagate artificialmente, la sola caccia da appostamento fisso ad alzavola, germano reale e marzaiola.

Limiti di prelievo e condizioni operative

Nei giorni di apertura anticipata sono fissati limiti giornalieri di abbattimento:

  • colombaccio: massimo 5 capi;
  • merlo da appostamento temporaneo: massimo 4 capi;
  • palmipedi: massimo 4 capi complessivi.

La Giunta regionale determina inoltre gli orari di caccia e i territori in cui l’attività può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992.

Ambito temporale di applicazione

La legge modifica la disciplina del calendario venatorio vigente e produce effetti in relazione alla stagione venatoria regolata dalla l.r. 20/2002, senza introdurre una disciplina autonoma e permanente separata da tale quadro. Non risultano dalla disposizione termini di efficacia limitati o scadenze diverse da quelle proprie della normativa venatoria richiamata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.