L.R. Toscana 43/2008
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 31 luglio 2008, n. 43 modifica la disciplina del calendario venatorio: nelle ZPS consente la caccia nel rispetto della normativa ambientale, limitandola a gennaio ai soli giorni di domenica e giovedì, salvo gli ungulati. Rivede inoltre l’apertura anticipata per alcune specie e fissa limiti giornalieri di prelievo e criteri territoriali/orari. Ha efficacia nella stagione venatoria disciplinata dalla l.r. 20/2002.
Modifiche al calendario venatorio toscano e alle regole di caccia nelle ZPS e in apertura anticipata
Modifiche al calendario venatorio toscano
La legge regionale Toscana n. 43 del 2008 interviene sul calendario venatorio disciplinato dalla l.r. 20/2002, incidendo in particolare sulla caccia nelle zone di protezione speciale (ZPS) e sull’apertura anticipata per alcune specie. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Caccia nelle ZPS
Nelle ZPS individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri minimi di conservazione per ZSC e ZPS. È inoltre previsto un vincolo speciale per il mese di gennaio:
- la caccia è consentita solo la domenica e il giovedì;
- resta esclusa da tale limitazione la caccia agli ungulati.
Apertura anticipata della caccia
La Giunta regionale può autorizzare l’apertura anticipata della caccia, sulla base delle scelte contenute nei piani faunistico-venatori provinciali e su richiesta delle province. L’autorizzazione riguarda:
- il primo giorno utile di settembre e la domenica successiva;
- la caccia da appostamento a tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia;
- nei laghi artificiali o in altre superfici allagate artificialmente, la sola caccia da appostamento fisso ad alzavola, germano reale e marzaiola.
Limiti di prelievo e condizioni operative
Nei giorni di apertura anticipata sono fissati limiti giornalieri di abbattimento:
- colombaccio: massimo 5 capi;
- merlo da appostamento temporaneo: massimo 4 capi;
- palmipedi: massimo 4 capi complessivi.
La Giunta regionale determina inoltre gli orari di caccia e i territori in cui l’attività può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992.
Ambito temporale di applicazione
La legge modifica la disciplina del calendario venatorio vigente e produce effetti in relazione alla stagione venatoria regolata dalla l.r. 20/2002, senza introdurre una disciplina autonoma e permanente separata da tale quadro. Non risultano dalla disposizione termini di efficacia limitati o scadenze diverse da quelle proprie della normativa venatoria richiamata.
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