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Legge

L.R. Toscana 42/2008

Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana). Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Mediateca regionale toscana).

Normativa regionaleL.R. Toscana 42/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana sostiene la fusione per incorporazione della Fondazione Mediateca regionale toscana nella Fondazione Sistema Toscana, disciplina una fase transitoria per contributi e modifica gli effetti della legge sui contributi alle fondazioni culturali. Le norme su contributi e procedure di bilancio sono state poi abrogate; restano rilevanti soprattutto la fusione, la cessazione del contributo a MRT e le abrogazioni collegate, efficaci dalla cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private.

Riorganizzazione degli enti regionali toscani e fusione MRT in Fondazione Sistema Toscana

Riorganizzazione degli enti regionali e fusione della Mediateca regionale toscana

La legge regionale della Toscana interviene per riorganizzare gli enti e le partecipazioni regionali, sostenendo la fusione per incorporazione della Fondazione Mediateca regionale toscana nella Fondazione Sistema Toscana. Il provvedimento si colloca nel quadro delle direttive consiliari del 23 luglio 2008 e opera esclusivamente nell’ambito regionale toscano.

Finalità e assetto della fusione

La disciplina mira a favorire il passaggio della Fondazione Mediateca regionale toscana, indicata come MRT, nella Fondazione Sistema Toscana, indicata come FST. La fusione è trattata come operazione di incorporazione e costituisce il perno della riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni regionali.

Contributi e sostegno finanziario nella fase iniziale

La norma originariamente prevedeva un contributo annuale per il funzionamento di FST e contributi specifici per attività di interesse regionale. Tuttavia, le disposizioni in materia di contributi e di procedure di bilancio sono state successivamente abrogate; pertanto, nel testo consolidato non risultano più operative come disciplina generale autonoma.

Regime transitorio per la prima applicazione

In sede di prima applicazione, la Giunta regionale era chiamata a gestire la transizione verso il nuovo assetto. In particolare:

  • entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, assegnava a FST il contributo annuale per il funzionamento;
  • determinava, con propria deliberazione, l’entità dei contributi specifici per le attività di interesse regionale;
  • a tale fine, FST doveva presentare entro 30 giorni dall’entrata in vigore un programma di attività per l’anno in corso, redatto sulla base degli indirizzi e degli atti della programmazione regionale.

Modifica statutaria e adempimenti per la fusione

La Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale sulle persone giuridiche private, approvava la modifica statutaria di FST e gli atti conseguenti alla fusione per incorporazione di MRT in FST, previo parere della commissione consiliare competente da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. L’approvazione della Giunta costituiva titolo per gli adempimenti presso il registro regionale delle persone giuridiche private.

Effetti sulla cessazione del contributo a MRT

Dal momento della cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private, conseguente alla fusione per incorporazione, cessava il contributo regionale previsto per MRT dalla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75. Da quella stessa data il contributo veniva devoluto a FST.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2008 la copertura degli oneri relativi al contributo annuale era fissata in euro 1.600.000,00, a valere sull’unità previsionale di base 133 relativa ad attività di informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale. Gli oneri per i successivi interventi dipendevano dagli strumenti di programmazione di riferimento, mentre quelli per gli esercizi successivi sarebbero stati coperti con legge di bilancio.

Abrogazioni conseguenti

Dalla data della cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private sono abrogate le disposizioni della legge regionale 75/1984 relative al contributo ordinario annuale alla Mediateca regionale toscana, inclusi:

  • il riferimento a MRT nel titolo della legge;
  • il richiamo a MRT nel comma 1 dell’articolo 1;
  • la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4.

Dalla stessa data è inoltre abrogata la legge regionale 2 maggio 1983, n. 20, istitutiva della Mediateca regionale toscana.

Obsolescenza della disciplina

Il provvedimento ha oggi carattere in larga parte esaurito: le disposizioni operative su contributi e procedure di bilancio sono abrogate, e la disciplina residua riguarda una fusione già conclusa e gli effetti connessi alla soppressione di MRT. Per questo, ai fini pratici, l’atto risulta sostanzialmente deprecato, pur conservando valore ricostruttivo della vicenda organizzativa e delle abrogazioni intervenute.

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