Circolare INAIL n. 19 del 3 marzo 2004
Tasso aziendale: rielaborazione a seguito di recupero di somme derivante da azioni di regresso e surroga. Modifica delle disposizioni vigenti e semplificazione della procedura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica e semplifica la procedura con cui l’INAIL rielabora il bilancio infortunistico aziendale ai fini dell’oscillazione del tasso di premio, quando siano state recuperate somme tramite azioni di regresso o surroga. Da ora in poi non si considerano più le singole voci di spesa, ma l’importo complessivo recuperato dall’Istituto, al netto di interessi e spese legali, nei limiti di quanto caricato sulla posizione assicurativa. La nuova modalità vale per le richieste successive alla pubblicazione e per quelle già pendenti, salvo i procedimenti già definiti in sede amministrativa o giudiziaria.
Tasso aziendale e rielaborazione del bilancio infortunistico dopo recuperi da regresso e surroga
Tasso aziendale: rielaborazione dopo recuperi da regresso e surroga
La circolare interviene sulla rielaborazione del bilancio infortunistico aziendale ai fini dell’oscillazione del tasso di premio, quando l’INAIL abbia recuperato somme in esito ad azioni di regresso o di surroga. Il documento modifica la disciplina precedente e introduce una procedura più semplice per le Sedi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si colloca nel solco delle precedenti indicazioni contenute nelle circolari n. 34 del 1° giugno 1983 e n. 17 del 20 maggio 1994. Richiama inoltre:
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare gli artt. 10 e 11 sull’azione di regresso;
- l’art. 1916 c.c., relativo al diritto di surroga dell’assicuratore;
- il D.M. 12 dicembre 2000, con riferimento agli artt. 9 e 22 sui criteri di elaborazione del tasso medio nazionale e del tasso aziendale.
Disciplina previgente
Secondo la disciplina allora vigente, la rielaborazione del bilancio infortunistico aziendale veniva eseguita deducendo gli importi effettivamente recuperati per le singole tipologie di prestazione, con un limite pari al valore assunto per ciascun tipo di prestazione. In occasione della richiesta di rielaborazione, le Sedi comunicavano alla Consulenza statistico attuariale i dati analitici relativi a ciascun caso, distinguendo tra:
- indennità di temporanea;
- assegno funerario;
- valore capitale della rendita;
- accertamenti medico-legali;
- altre prestazioni.
Nuova disciplina e semplificazione
La circolare supera la precedente impostazione analitica e stabilisce che, d’ora in poi, venga considerato l’importo complessivo recuperato dall’INAIL, e non più le singole voci della distinta. La rielaborazione dell’oscillazione del tasso sarà quindi effettuata deducendo dal bilancio infortunistico aziendale l’importo totale effettivamente recuperato, al netto di interessi e spese legali, fino a concorrenza di quanto caricato sulla posizione assicurativa.
Ne consegue anche una semplificazione degli adempimenti delle Sedi, che dovranno trasmettere alla Consulenza Statistico Attuariale soltanto il dato complessivo del recupero, senza la precedente scomposizione per tipologia di spesa.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano:
- alle richieste presentate successivamente alla data di pubblicazione della circolare;
- alle richieste già in corso di trattazione alla medesima data;
- con esclusione delle pratiche già definite in sede amministrativa o giudiziaria.
La circolare segnala inoltre che, una volta perfezionata la procedura decentrata di rielaborazione, attualmente in fase di definizione, l’applicazione delle disposizioni avverrà direttamente presso le Sedi.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’intervento
La circolare riguarda la rielaborazione del tasso aziendale a seguito del recupero di somme derivanti da azioni di regresso e surroga. L’obiettivo è superare le difficoltà operative della disciplina precedente e semplificare la gestione delle richieste di rielaborazione del bilancio infortunistico aziendale.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama le circolari INAIL n. 34 del 1° giugno 1983 e n. 17 del 20 maggio 1994, il DPR n. 1124/1965, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11 sull’azione di regresso, l’art. 1916 del codice civile sulla surroga dell’assicuratore e il D.M. 12 dicembre 2000, in particolare gli articoli 9 e 22 sui criteri di elaborazione del tasso medio nazionale e del tasso aziendale.
Disciplina previgente
In base alle disposizioni vigenti prima della circolare, la rielaborazione del bilancio infortunistico veniva effettuata deducendo gli importi effettivamente recuperati per singole voci di spesa, ciascuna nei limiti di quanto originariamente caricato per la relativa prestazione. La procedura richiedeva che le Sedi trasmettessero alla Consulenza statistico attuariale, per ogni caso, il dettaglio dei recuperi riferiti a indennità di temporanea, assegno funerario, valore capitale della rendita, accertamenti medico-legali e altre prestazioni.
Nuova modalità di calcolo
La nuova disciplina stabilisce che si consideri l’importo complessivo effettivamente recuperato dall’INAIL, e non più le singole voci di spesa indicate nella distinta. La rielaborazione dell’oscillazione del tasso viene quindi eseguita deducendo dal bilancio infortunistico aziendale l’importo totale recuperato, al netto di interessi e spese legali, fino a concorrenza di quanto caricato sulla posizione assicurativa.
Semplificazione procedurale per le Sedi
In sede di richiesta di rielaborazione, le Sedi non devono più indicare analiticamente le diverse componenti del recupero, ma soltanto l’importo complessivo recuperato dall’INAIL al netto di interessi e spese legali. La Consulenza Statistico Attuariale riceverà quindi un dato unico, con conseguente snellimento dell’istruttoria.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano alle richieste successive alla data di pubblicazione della circolare e a quelle già in corso di trattazione alla stessa data, con esclusione delle pratiche già definite in sede amministrativa o giudiziaria. La circolare precisa inoltre che, una volta completata la procedura decentrata di rielaborazione, attualmente in fase di definizione, l’attività sarà svolta direttamente dalle Sedi.
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