Circolare Inail n. 14 del 19 febbraio 2004
Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° novembre 2003, della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia e del relativo Accordo amministrativo. Descrive l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, le istituzioni competenti, la disciplina sulla legislazione applicabile, le eccezioni per distacchi, lavoratori autonomi e categorie particolari, nonché le regole su prestazioni economiche, sanitarie e protesiche. Sono inoltre chiariti i criteri per le malattie professionali, gli aggravamenti, gli eventi pregressi, l’infortunio in itinere, gli accertamenti medico-legali, i rimborsi, il diritto di surroga e le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi.
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia e relative regole applicative in materia di infortuni e malattie professionali
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia: entrata in vigore e disciplina applicativa
La circolare disciplina l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia, entrata in vigore il 1° novembre 2003 insieme al relativo Accordo amministrativo. Il documento fornisce istruzioni operative alle strutture competenti, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La Convenzione è stata firmata a Roma il 27 giugno 1997, ratificata con legge n. 167 del 27 maggio 1999 ed è divenuta efficace, dopo lo scambio delle notifiche dell’8 agosto 2003, dal 1° novembre 2003. Essa si applica alle principali forme di assicurazione sociale e, per quanto qui rileva, anche all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sotto il profilo soggettivo, la tutela riguarda:
- cittadini italiani e cittadini croati assicurati o già assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti;
- profughi;
- apolidi;
- familiari e superstiti.
Istituzioni competenti
Per l’Italia, l’INAIL è competente per:
- prestazioni economiche;
- protesi e presidi ausiliari;
- accertamenti medico-legali.
Le AA.SS.LL. sono competenti per le prestazioni sanitarie.
Per la Croazia, sono indicati:
- l’Istituto Croato per l’Assicurazione Pensioni, per assicurazione obbligatoria generale, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- l’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria, tramite l’ufficio territoriale competente, per assicurazione e assistenza sanitaria.
Legislazione applicabile e deroghe al principio di territorialità
Il principio generale è quello della territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività lavorativa. La circolare individua tuttavia diverse eccezioni:
- distacco: il lavoratore dipendente di azienda con sede in uno Stato contraente, temporaneamente inviato nell’altro, resta soggetto alla legislazione dello Stato di origine per un massimo di 48 mesi, prorogabili di ulteriori 48 mesi con consenso del lavoratore;
- lavoro autonomo: chi esercita abitualmente l’attività in uno Stato resta soggetto alla relativa normativa anche quando opera temporaneamente nell’altro Stato, per un periodo non superiore a 12 mesi, rinnovabile eccezionalmente;
- personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o ferroviario: si applica la legislazione dello Stato dove ha sede l’impresa;
- imprese di interesse nazionale: i dipendenti restano assoggettati alla legislazione dello Stato della sede principale dell’impresa anche se inviati presso succursali o rappresentanze permanenti nell’altro Stato, senza limiti di tempo;
- navi: i membri dell’equipaggio sono soggetti alla legge dello Stato di bandiera; per carico, scarico, riparazione e sorveglianza vale la legge dello Stato del porto;
- personale diplomatico e consolare: agenti diplomatici, consoli di carriera, personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze e uffici consolari e loro familiari restano soggetti alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’Amministrazione da cui dipendono;
- funzionari e rappresentanti ufficiali di uno dei due Stati e i loro familiari restano soggetti alla legislazione dello Stato dell’Amministrazione di appartenenza.
Diritto di opzione e casi particolari
Il diritto di opzione riguarda coloro che lavorano alle dipendenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari non appartenenti ai ruoli, nonché il personale domestico al servizio di tali soggetti. Essi possono optare per l’assoggettamento alla legislazione dello Stato di invio anche se, in via ordinaria, sarebbero soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la rappresentanza o l’ufficio consolare.
L’opzione deve essere esercitata entro 3 mesi:
- dalla data di inizio dell’attività lavorativa, oppure
- dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
La scelta deve essere comunicata alle Istituzioni competenti dei due Stati tramite la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare.
La circolare prevede inoltre che le Autorità competenti possano derogare al criterio di territorialità, di comune accordo e nell’interesse del lavoratore, per soggetti che si spostano con frequenza o in via eccezionale, o in ragione dell’età del lavoratore.
Prestazioni economiche: esportabilità e pagamento
Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale sono pagate a parità di trattamento con i cittadini dello Stato competente anche se il beneficiario si trova nel territorio dell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo.
Il pagamento avviene direttamente da parte dell’Istituzione competente. Per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l’Istituzione del luogo di soggiorno o residenza accerta l’inabilità al lavoro e comunica immediatamente all’Istituzione competente la durata prevedibile dell’inabilità.
Il pagamento è effettuato nella valuta dello Stato competente e al tasso di cambio vigente il giorno del pagamento.
Prestazioni sanitarie e prestazioni protesiche
Il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale che soggiorni o risieda nell’altro Stato contraente riceve le prestazioni sanitarie dall’Istituzione di tale Stato secondo la legislazione da essa applicata. Gli oneri sono a carico dell’Istituzione competente, mentre gli adempimenti amministrativi sono gratuiti.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni, il lavoratore deve presentare un attestato che certifichi il diritto alle prestazioni e la loro durata massima, tramite apposito formulario. Il rilascio del formulario e l’erogazione delle prestazioni sanitarie competono al Servizio Sanitario Nazionale tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti.
Quanto alle prestazioni protesiche, protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura indicate nell’allegato n. 1 dell’Accordo amministrativo sono erogate dall’Istituzione dello Stato di residenza o soggiorno previa autorizzazione dell’Istituzione competente, che ne sostiene gli oneri. Se decorrono 60 giorni dalla richiesta senza parere negativo, la prestazione può essere erogata comunque. In caso di assoluta urgenza, l’erogazione può avvenire immediatamente, con successiva comunicazione all’Istituzione competente. Sono considerate di assoluta urgenza le prestazioni non rinviabili senza grave pericolo per la vita o l’integrità psico-fisica della persona; rientrano tra i casi urgenti anche quelli che incidono sull’attività lavorativa prolungando o determinando l’invalidità assoluta al lavoro.
Malattie professionali
Chi contrae una malattia professionale compresa nella lista dell’allegato n. 2 dell’Accordo amministrativo, dopo aver svolto attività rischiosa nel territorio di entrambi i Paesi, può presentare domanda sia nello Stato in cui ha contratto la malattia sia nell’altro Stato contraente. La domanda presentata all’Istituzione non competente viene immediatamente trasmessa, con tutta la documentazione, all’Istituzione competente, informando il lavoratore.
Le prestazioni sono erogate dall’Istituzione dell’ultimo Stato in cui sono state esercitate le lavorazioni. Se l’Istituzione competente rileva che, con riferimento ai soli periodi di attività svolti nel proprio territorio, non sono soddisfatte le condizioni previste dalla propria normativa, trasmette sollecitamente tutta la documentazione all’altro Stato, comprensiva dei rapporti e degli esami medici, e notifica il rigetto motivato con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso e della data di trasmissione della domanda.
Le Unità territoriali italiane, ai fini dell’accertamento del diritto, considerano solo i periodi svolti in Italia, poiché non è previsto il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nei due Stati contraenti.
Aggravamento della malattia professionale
In caso di aggravamento, l’Istituzione che ha erogato la prima prestazione resta competente per le ulteriori prestazioni richieste dal lavoratore. Tuttavia, se dopo la prima prestazione l’attività lavorativa morbigena è stata svolta anche nell’altro Stato, le ulteriori prestazioni sono a carico dell’Istituzione di quest’ultimo Stato.
Il lavoratore deve fornire tutte le informazioni relative alla malattia professionale già indennizzata. La prestazione è corrisposta dopo la valutazione medico-legale della inabilità preesistente e di quella conseguente all’aggravamento.
Eventi pregressi e infortunio in itinere
Se la normativa dello Stato competente richiede di considerare infortuni precedenti per determinare il grado di incapacità lavorativa, devono essere presi in esame anche gli eventi lesivi verificatisi nell’altro Stato contraente. Il lavoratore e l’Istituzione dell’altro Paese devono fornire all’Istituzione dello Stato dell’ultimo infortunio tutte le informazioni e gli atti relativi ai precedenti eventi, a prescindere dal grado di invalidità conseguente.
È considerato infortunio sul lavoro indennizzabile anche quello subito dal lavoratore con regolare contratto durante il viaggio verso l’altro Stato per assumere servizio, oppure al ritorno nel Paese d’origine subito dopo la fine del contratto, purché il tragitto sia ininterrotto e compiuto per la via più breve.
Accertamenti medico-legali, rimborsi e surroga
Gli accertamenti medico-legali sono effettuati dall’Istituzione del luogo di nuova residenza o soggiorno su richiesta dell’Istituzione competente. Gli esiti sono trasmessi con tutti gli elementi necessari alla valutazione delle condizioni anatomiche e funzionali, senza indicare il grado di inabilità lavorativa.
Gli oneri per prestazioni, accertamenti medico-legali e fornitura o rinnovo di protesi sono rimborsati dall’Istituzione competente a quella che li ha sostenuti, sulla base della relativa contabilità. Gli adempimenti amministrativi sono gratuiti. Per le prestazioni rimborsabili dalla Croazia, le Unità territoriali devono contabilizzare gli importi al conto 815 sottoconto 02, mentre la Direzione Generale – Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali, quale Organismo di collegamento, recupera le spese anticipate dopo ricezione dei moduli dalle Unità territoriali.
Se il danno è causato da terzo e la legge dello Stato in cui si è verificato l’evento consente il risarcimento nei confronti del responsabile, l’Istituzione che ha concesso le prestazioni esercita il diritto di surroga.
Notifica di infortunio, domande e ricorsi
In caso di infortunio sul lavoro che provochi o possa provocare morte o incapacità permanente, l’Istituzione competente del luogo dell’evento deve notificare l’accaduto entro 24 ore alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell’infortunato.
Domande, dichiarazioni e ricorsi soggetti a termine possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all’Istituzione dell’altro Stato contraente, che provvede a trasmettere immediatamente la documentazione all’Istituzione competente. La data di presentazione deve essere attestata con il timbro di arrivo apposto dalla sede ricevente.
Assistenza reciproca, formalità e modulistica
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati devono prestarsi reciproca assistenza e collaborazione; ove occorrano mezzi istruttori nell’altro Stato, è possibile avvalersi del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari.
Tutti gli atti e documenti necessari per l’applicazione della Convenzione sono esenti da legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
I formulari necessari sono in fase di definizione tra il Ministero del Lavoro, le altre istituzioni italiane competenti e le istituzioni croate. Fino al loro perfezionamento, le Unità territoriali devono utilizzare la modulistica attualmente in uso, segnalando alla Direzione Generale eventuali difficoltà o inconvenienti applicativi.
Punti principali
Entrata in vigore e quadro normativo
La circolare prende atto dell’entrata in vigore, a seguito dello scambio delle notifiche dell’8 agosto 2003, della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia e del relativo Accordo amministrativo di applicazione, entrambi efficaci dal 1° novembre 2003. Sono richiamati i riferimenti alla firma della Convenzione a Roma il 27 giugno 1997, alla ratifica con legge n. 167 del 27 maggio 1999 e alla firma dell’Accordo amministrativo a New York il 12 settembre 2002.
Campo di applicazione soggettivo e oggettivo
La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione sociale e si applica anche all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sotto il profilo soggettivo si estende ai cittadini italiani e croati assicurati o assicurati in passato in uno o in entrambi gli Stati contraenti, ai profughi, agli apolidi, ai familiari e ai superstiti.
Istituzioni competenti
Per l’Italia, per le prestazioni economiche, protesi, presidi ausiliari e accertamenti medico-legali è competente l’INAIL, mentre per le prestazioni sanitarie sono competenti le AA.SS.LL. In Croazia, le competenze sono attribuite all’Istituto Croato per l’Assicurazione Pensioni per l’assicurazione obbligatoria generale, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e all’Istituto Croato per l’Assicurazione Sanitaria, tramite l’ufficio territoriale competente, per assicurazione e assistenza sanitaria.
Legislazione applicabile e eccezioni al criterio di territorialità
Il principio generale è quello della territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività lavorativa. La circolare elenca tuttavia numerose eccezioni: distacco temporaneo fino a 48 mesi, prorogabile per ulteriori 48 mesi con consenso del lavoratore; lavoratori autonomi che mantengono la legislazione dello Stato di abituale esercizio per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabile eccezionalmente; personale viaggiante delle imprese di trasporto soggetto alla legge dello Stato della sede dell’impresa; dipendenti di imprese di interesse nazionale soggetti senza limiti temporali alla legislazione dello Stato della sede principale; membri dell’equipaggio di nave soggetti alla legge dello Stato di bandiera; addetti a carico/scarico, riparazione o sorveglianza soggetti alla legge del porto; agenti diplomatici, consoli, personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze e uffici consolari e i loro familiari; funzionari, rappresentanti ufficiali e personale equiparato e i loro familiari.
Diritto di opzione e casi particolari
Alcuni lavoratori delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, non appartenenti ai ruoli, e il personale domestico al servizio di tali soggetti possono optare per la legislazione dello Stato di invio. L’opzione va esercitata entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa oppure dall’entrata in vigore della Convenzione e deve essere comunicata alle Istituzioni competenti dei due Stati tramite la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare. È inoltre previsto che le Autorità competenti possano derogare al criterio di territorialità, per comune accordo e nell’interesse del lavoratore, in presenza di particolari condizioni come frequenza o eccezionalità dei trasferimenti ed età del lavoratore.
Prestazioni economiche e loro esportabilità
Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposte, a parità di trattamento con i cittadini dello Stato competente, anche quando il beneficiario si trovi nel territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo. Il pagamento è effettuato direttamente dall’Istituzione competente. Per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l’Istituzione del luogo di soggiorno o residenza accerta l’inabilità al lavoro e informa immediatamente l’Istituzione competente sulla durata prevedibile dell’inabilità. I pagamenti sono effettuati in valuta dello Stato competente e al tasso di cambio vigente il giorno del pagamento.
Prestazioni sanitarie e prestazioni protesiche
I lavoratori che necessitano di prestazioni sanitarie a seguito di infortunio o malattia professionale, se soggiornano o risiedono nell’altro Stato contraente, le ricevono dall’Istituzione di tale Stato secondo la legislazione applicata da quest’ultima; gli oneri restano a carico dell’Istituzione competente e gli adempimenti amministrativi sono gratuiti. Per ottenere le prestazioni è necessario presentare un attestato attestante il diritto alle prestazioni e la durata massima, tramite apposito formulario. Protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura indicate nell’allegato 1 dell’Accordo amministrativo sono erogate dall’Istituzione dello Stato di residenza o soggiorno previa autorizzazione dell’Istituzione competente; dopo 60 giorni dalla richiesta, in assenza di diniego, le prestazioni possono essere comunque erogate. In caso di assoluta urgenza, l’erogazione avviene immediatamente con comunicazione all’Istituzione competente.
Malattie professionali e aggravamento
Chi contrae una malattia professionale compresa nella lista dell’allegato 2 dell’Accordo amministrativo, dopo aver svolto attività rischiosa in entrambi i Paesi, può presentare domanda sia nello Stato in cui ha contratto la malattia sia nell’altro Stato contraente. La domanda presentata all’Istituzione non competente viene trasmessa con la documentazione all’Istituzione competente e il lavoratore ne è informato. Le prestazioni sono erogate dall’Istituzione dell’ultimo Stato in cui sono state esercitate le lavorazioni. Se, limitatamente ai periodi svolti nel proprio territorio, non risultano soddisfatte le condizioni della normativa applicata, l’Istituzione competente trasmette gli atti all’altro Stato e notifica il rigetto motivato con indicazione dei mezzi e termini di ricorso. Per l’accertamento del diritto, le Unità territoriali italiane considerano solo i periodi svolti in Italia, poiché non è previsto il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nei due Stati. In caso di aggravamento, resta competente l’Istituzione che ha erogato la prima prestazione, salvo che l’attività morbigena sia stata svolta anche nell’altro Stato dopo la prima prestazione, nel qual caso competono le ulteriori prestazioni all’Istituzione di quest’ultimo Stato.
Eventi pregressi e infortunio in itinere
Se la legislazione applicabile richiede di tener conto di precedenti infortuni per determinare il grado di incapacità lavorativa, devono essere considerati anche gli eventi lesivi verificatisi nell’altro Stato contraente. Il lavoratore e l’Istituzione dell’altro Stato devono fornire tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni. È inoltre considerato infortunio sul lavoro indennizzabile l’evento occorso al lavoratore con regolare contratto mentre si reca nell’altro Stato per assumere lavoro, oppure al rientro nel Paese d’origine subito dopo la fine del contratto, purché il viaggio sia ininterrotto e compiuto per la via più breve.
Accertamenti medico-legali e rimborsi
Gli accertamenti medico-legali sono eseguiti dall’Istituzione del luogo di nuova residenza o soggiorno su richiesta dell’Istituzione competente e i relativi esiti sono trasmessi senza indicare il grado di inabilità lavorativa, ma con tutti gli elementi utili alla valutazione anatomica e funzionale. Gli oneri per prestazioni, accertamenti medico-legali e fornitura o rinnovo di protesi sono rimborsati dall’Istituzione competente a quella che li ha anticipati, sulla base della contabilità dell’Istituzione che ha sostenuto la spesa. Gli adempimenti amministrativi per i rimborsi sono gratuiti; per le prestazioni rimborsabili dalla Croazia, le Unità territoriali contabilizzano gli importi al conto 815 sottoconto 02 e la Direzione Generale, quale Organismo di collegamento, recupera le spese anticipate.
Surroga, notifica di infortunio e presentazione di atti
Se il danno è causato da terzo e la legislazione dello Stato dell’evento consente l’azione risarcitoria verso il responsabile, l’Istituzione che ha concesso le prestazioni esercita il diritto di surroga. In caso di infortunio sul lavoro che provochi o possa provocare morte o incapacità permanente, l’Istituzione competente del luogo dell’evento deve darne notifica entro 24 ore alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell’infortunato. Domande, dichiarazioni e ricorsi soggetti a termine possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all’Istituzione dell’altro Stato, che li trasmette immediatamente all’Istituzione competente; la data di presentazione è attestata con timbro di arrivo.
Assistenza reciproca, formalità e formulari
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati devono collaborare reciprocamente; ove occorrano mezzi istruttori nell’altro Stato, possono avvalersi delle Autorità diplomatiche e consolari. Gli atti e documenti necessari all’applicazione della Convenzione sono esenti da legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. I formulari applicativi sono in fase di definizione tra il Ministero del Lavoro, le istituzioni italiane competenti e le istituzioni croate; fino al loro perfezionamento le Unità territoriali devono utilizzare la modulistica in uso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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