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Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 18 marzo 2004

Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare Inail chiarisce l’impatto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 276/2003 sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, distinguendo il lavoro a progetto, le prestazioni occasionali e le fattispecie escluse. Definisce inoltre i riflessi assicurativi Inail, confermando le procedure già in uso per i lavoratori parasubordinati, le modalità di denuncia e i criteri di calcolo delle prestazioni. Vengono richiamati anche il regime transitorio per i rapporti già in essere al 24 ottobre 2003 e le esclusioni per professionisti iscritti ad albi, pensionati di vecchiaia, componenti di organi societari, collaborazioni sportive dilettantistiche e pubbliche amministrazioni.

Applicazione della nuova disciplina su collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto e lavoro occasionale

Collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto e lavoro occasionale: applicazione della nuova disciplina

La circolare Inail n. 22 del 18 marzo 2004 illustra gli effetti della riforma introdotta dal d.lgs. n. 276/2003 sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con particolare riguardo al lavoro a progetto, alle prestazioni occasionali e ai riflessi assicurativi Inail. Il documento coordina inoltre la nuova disciplina con il regime transitorio per i rapporti già esistenti e con le istruzioni operative già emanate per i lavoratori parasubordinati.

Inquadramento normativo e finalità della riforma

La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, incentrato sul d.lgs. n. 276/2003 e sulle disposizioni del T.U. Inail e del T.U.I.R., nonché sulle precedenti circolari e istruzioni operative. La nuova disciplina stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di essi, individuati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

La finalità della riforma è quella di impedire l’uso di collaborazioni fittizie come strumento per eludere la disciplina del lavoro subordinato e le relative tutele. La nuova regola opera dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Esclusioni dalla disciplina del lavoro a progetto

La circolare precisa che alcune fattispecie restano escluse dalla disciplina del lavoro a progetto, in quanto non presentano significativi rischi di elusione. In particolare, sono escluse le prestazioni occasionali, definite come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso non eccedente 5.000 euro.

Quando, con riferimento a ciascun committente, tali limiti vengono superati, torna applicabile la disciplina del lavoro a progetto.

Sono inoltre esclusi:

  • i professionisti iscritti negli albi della categoria di appartenenza alla data del 24 ottobre 2003;
  • i pensionati di vecchiaia;
  • i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  • i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società;
  • i partecipanti a collegi e commissioni.

Le norme sul lavoro a progetto non si applicano alle pubbliche amministrazioni fino alle determinazioni di armonizzazione che dovranno essere adottate dal Ministro della Funzione Pubblica.

Forma del contratto e contenuto necessario

Il contratto di collaborazione a progetto deve essere stipulato in forma scritta, ma solo ai fini della prova e non della validità del contratto. La forma scritta serve a documentare correttamente l’inquadramento del rapporto e facilita l’eventuale difesa in sede giudiziale.

Ai fini probatori il contratto deve contenere:

  • la durata della prestazione, determinata o determinabile;
  • il progetto, programma di lavoro o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
  • il corrispettivo economico e i criteri per la sua determinazione;
  • i tempi e le modalità di pagamento, nonché la disciplina dei rimborsi spese;
  • le modalità di svolgimento della prestazione, che non possono comunque pregiudicare l’autonomia del lavoratore;
  • eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Divieto di rapporti privi di progetto, effetti sanzionatori e regime transitorio

La circolare ribadisce il divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi dell’indicazione di uno specifico progetto o programma. I rapporti conclusi in violazione del divieto sono considerati sin dall’inizio rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Tale qualificazione opera come presunzione semplice dell’esistenza di un rapporto subordinato, ferma restando la possibilità per il committente di dimostrare in giudizio la diversa natura del rapporto. Se un rapporto di collaborazione viene poi qualificato giudizialmente come rapporto di lavoro dipendente, si applicano le norme proprie del contratto effettivamente voluto dalle parti.

Restano comunque fuori dal divieto le fattispecie escluse dalla disciplina del lavoro a progetto e i rapporti già in essere al 24 ottobre 2003. Per questi ultimi, la disciplina previgente continua a produrre effetti fino alla scadenza naturale e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme; tale termine può essere ulteriormente esteso tramite accordo sindacale aziendale.

Obbligo assicurativo Inail e ambito soggettivo

La circolare chiarisce che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si applica ai collaboratori a progetto secondo la disciplina prevista per i lavoratori parasubordinati. L’area dei soggetti assicurati all’Inail continua a essere definita mediante il richiamo alla norma fiscale che individua i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell’ambito di tale area rientrano:

  • i collaboratori a progetto;
  • i soggetti che svolgono prestazioni occasionali;
  • i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • i membri di comitati e commissioni;
  • i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.

Sono invece esclusi dall’assicurazione obbligatoria:

  • le collaborazioni svolte in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, quando i relativi compensi siano qualificati fiscalmente come redditi diversi;
  • le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata;
  • le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali mancano coordinamento e continuità.

Per le collaborazioni coordinate e continuative delle pubbliche amministrazioni continua a valere la disciplina transitoria fino alle determinazioni di armonizzazione ministeriale.

Conferma delle procedure operative già in atto

Per i lavoratori a progetto si applicano le istruzioni già vigenti per i lavoratori parasubordinati. La circolare conferma che la base imponibile contributiva coincide con i compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Rimane quindi valido il rinvio alla normativa fiscale per l’individuazione della base imponibile, riferita ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Restano inoltre confermate le semplificazioni in materia di libri matricola e paga già previste per i lavoratori parasubordinati.

Quanto alla denuncia nominativa, i termini sono stati allineati alla disciplina modificata dal decreto ministeriale 19 settembre 2003, con effetto dal 9 ottobre 2003. La denuncia deve essere effettuata:

  • contestualmente all’instaurazione del rapporto, in caso di denuncia di esercizio;
  • non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione.

Criteri di liquidazione delle prestazioni assicurative

La circolare conferma i criteri già applicabili ai lavoratori parasubordinati per la liquidazione delle prestazioni Inail. In linea generale, le prestazioni devono essere calcolate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto.

In particolare:

  • per la quota di rendita diretta per danno patrimoniale e per la rendita ai superstiti, si considera il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita;
  • per l’indennità di temporanea, si considera il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale;
  • in presenza di più rapporti con diversi committenti, la liquidazione della rendita avviene sulla base del totale dei corrispettivi percepiti, nel rispetto del massimale e del minimale di legge;
  • l’indennità di temporanea è liquidata sulla base del cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche se superiori al massimale.

Ipotesi di corrispettivo non accertabile e applicazione ai lavoratori occasionali

Qualora il corrispettivo non sia accertabile, la circolare richiama le regole della retribuzione di ragguaglio. In tali casi:

  • per la rendita diretta per danno patrimoniale e per la rendita ai superstiti, si assume come base la retribuzione minimale di rendita;
  • per l’indennità di temporanea, la retribuzione giornaliera è data dalla retribuzione minimale di legge valida per le rendite, divisa per 300;
  • il minimale resta unico anche quando vi siano più rapporti di lavoro.

Le stesse disposizioni si applicano anche al calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali, poiché, secondo l’interpretazione ministeriale richiamata dalla circolare, tali soggetti rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.

Punti principali

Nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative

Con il d.lgs. n. 276/2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere ricondotti a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di essi, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. La riforma mira a contrastare le collaborazioni fittizie utilizzate per eludere il lavoro subordinato. La disciplina si applica dal 24 ottobre 2003.

Esclusioni dalla disciplina del lavoro a progetto

Restano fuori dalla disciplina del lavoro a progetto le prestazioni occasionali di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso non superiore a 5.000 euro per ciascun committente; se i limiti sono superati, si applica la disciplina del lavoro a progetto. Sono inoltre esclusi i professionisti iscritti agli albi al 24 ottobre 2003, i pensionati di vecchiaia, i collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche, i componenti di organi di amministrazione e controllo, i partecipanti a collegi e commissioni. Le norme non si applicano alle pubbliche amministrazioni fino alle determinazioni di armonizzazione del Ministro della Funzione Pubblica.

Forma del contratto e contenuti essenziali

Il contratto di collaborazione a progetto deve essere stipulato in forma scritta ai soli fini probatori. Devono risultare: durata determinata o determinabile, progetto o programma di lavoro o fase dello stesso, corrispettivo e criteri di determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese, modalità di svolgimento non lesive dell’autonomia del collaboratore, eventuali misure di tutela della salute e sicurezza.

Sanzioni e regime transitorio

È vietato instaurare collaborazioni coordinate e continuative prive di uno specifico progetto o programma. I rapporti stipulati in violazione del divieto sono considerati sin dall’inizio rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come presunzione semplice, salvo prova contraria del committente. I rapporti già in essere al 24 ottobre 2003 privi di progetto continuano fino alla scadenza naturale e, comunque, non oltre un anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina, con possibile ulteriore estensione tramite accordo sindacale aziendale.

Obbligo assicurativo Inail

L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali si applica ai collaboratori a progetto secondo le regole previste per i lavoratori parasubordinati. L’area assicurata continua a essere definita tramite il richiamo fiscale ai compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Rientrano nell’area assicurativa anche collaboratori a progetto, prestazioni occasionali, componenti di organi di amministrazione e controllo, membri di comitati e commissioni, e pensionati di vecchiaia. Sono escluse dall’assicurazione le collaborazioni sportive dilettantistiche con compensi qualificati come redditi diversi, le prestazioni dei professionisti iscritti agli albi nell’esercizio della professione e il lavoro autonomo occasionale vero e proprio.

Conferma delle procedure e adempimenti

Per i lavoratori a progetto continuano a valere le istruzioni già previste per i lavoratori parasubordinati. La base imponibile contributiva è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Restano confermate anche le semplificazioni dei libri matricola e paga. La denuncia nominativa va effettuata contestualmente all’instaurazione del rapporto; in caso di variazione o cessazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Criteri di liquidazione delle prestazioni

Le prestazioni vanno calcolate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto. Per la rendita diretta per danno patrimoniale e per la rendita ai superstiti si prende a base il corrispettivo effettivo, nel rispetto del minimale e del massimale. Per l’indennità di temporanea si considera il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale. In presenza di più rapporti con diversi committenti, la liquidazione avviene sul totale dei corrispettivi percepiti, sempre entro i limiti di legge.

Ipotesi di corrispettivo non accertabile e lavoro occasionale

Se il corrispettivo non è accertabile, si applicano le regole della retribuzione di ragguaglio: per rendite dirette e ai superstiti si assume la retribuzione minimale di rendita; per l’indennità di temporanea la retribuzione giornaliera è data dal minimale di legge valido per le rendite diviso 300. Il minimale resta unico anche in presenza di più rapporti. Le stesse regole si applicano anche ai lavoratori occasionali, in quanto ricondotti dall’interpretazione ministeriale alla categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.

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