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Circolare

Circolare INAIL n. 21 del 18 marzo 2004

Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, della Convenzione di sicurezza sociale tra Santa Sede e Repubblica Italiana e del relativo Accordo amministrativo. Vengono sintetizzati campo di applicazione, istituzioni competenti, regole sulla legislazione applicabile, prestazioni economiche e sanitarie, disciplina delle malattie professionali, degli aggravamenti, degli infortuni, dei rimborsi e delle modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative alle strutture territoriali e segnala la futura definizione dei formulari applicativi.

Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana

Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative della Convenzione di sicurezza sociale tra Santa Sede e Repubblica Italiana e del relativo Accordo amministrativo, entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 2004. Il documento è dedicato soprattutto alla gestione delle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, con indicazioni su legislazione applicabile, prestazioni, rimborsi e adempimenti operativi.

Quadro normativo e decorrenza

La Convenzione è stata firmata nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000, ratificata con Legge n. 244 del 19 agosto 2003 e pubblicata in G.U. n. 203 del 2 settembre 2003. L’Accordo amministrativo di applicazione è stato firmato nella stessa data e, insieme alla Convenzione, è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

La Convenzione si estende alle principali forme di assicurazione sociale e, in particolare, comprende anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sul piano soggettivo si applica, indipendentemente dalla cittadinanza:

  • ai lavoratori subordinati;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai dipendenti vaticani e al personale assimilato;
  • ai familiari e ai superstiti;

purché i soggetti siano o siano stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti.

Istituzioni competenti

Per l’applicazione della disciplina sugli infortuni e sulle malattie professionali, la circolare individua le seguenti istituzioni competenti:

Per la Santa Sede:

  • Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni, per le prestazioni in denaro;
  • Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), per le prestazioni in natura.

Per l’Italia:

  • INAIL, per prestazioni economiche, protesi, presidi ausiliari e accertamenti medico-legali;
  • AA.SS.LL., per le prestazioni sanitarie.

Legislazione applicabile

La regola generale è che il lavoratore rientrante nel campo di applicazione della Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente.

In particolare:

  • il lavoratore occupato nel territorio di una Parte resta soggetto alla legislazione di quella Parte anche se risiede nel territorio dell’altra;
  • i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla cittadinanza, e il personale ad essi assimilato sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

La circolare richiama poi diverse eccezioni.

Distacco temporaneo

Il lavoratore dipendente da un’impresa con sede in una delle Parti e temporaneamente distaccato nell’altra Parte per un periodo massimo di 60 mesi continua a essere assoggettato alla legislazione della Parte in cui ha sede l’impresa. In tal caso deve essere rilasciato un attestato che indichi la durata del distacco.

L’attestato è rilasciato:

  • per la Santa Sede, dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni;
  • per la Repubblica Italiana, dall’INPS.

Lavoratore autonomo operante su entrambi i territori

Il lavoratore autonomo che esercita la propria attività sul territorio di entrambe le Parti è soggetto alla normativa della Parte sul cui territorio risiede. Deve presentare all’Istituzione del luogo di residenza una dichiarazione attestante i redditi percepiti nell’altra Parte.

Lavoratore subordinato non dipendente vaticano che opera nello Stato vaticano

Il lavoratore subordinato, non dipendente vaticano, che svolge la propria attività nel territorio dello Stato della Città del Vaticano è soggetto alla legislazione italiana. Il datore di lavoro deve presentare, oltre agli ordinari adempimenti di iscrizione, una dichiarazione dalla quale risulti che l’attività lavorativa si svolge nello Stato della Città del Vaticano.

Dipendenti vaticani cittadini italiani: eccezione

I dipendenti vaticani cittadini italiani appartenenti a determinate categorie sono iscritti alle Istituzioni italiane per gli eventi non coperti dalle Istituzioni della Santa Sede:

  • dipendenti vaticani in prova;
  • dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato;
  • dipendenti vaticani iscritti all’INPS ai quali si applica la Convenzione amministrativa del 1956 e che non optano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, per il Fondo Pensioni vaticano ai fini del regime pensionistico.

Casi particolari

Le Autorità competenti delle due Parti possono concordare di continuare ad applicare la normativa della Parte cui appartiene il lavoratore quando ricorrano condizioni particolari, come:

  • frequenza o eccezionalità dei trasferimenti;
  • età del lavoratore.

Lo scopo è evitare l’applicazione della legislazione dell’altra Parte quando questa risulti meno favorevole.

Prestazioni economiche e cumulo

Il lavoratore avente diritto a prestazioni in denaro per infortunio sul lavoro o malattia professionale le riceve integralmente, senza limitazioni o restrizioni, ovunque risieda.

Il pagamento avviene direttamente da parte dell’Istituzione competente secondo la legislazione da essa applicata.

In materia di cumulo, la circolare chiarisce che le disposizioni di una Parte sulla riduzione, sospensione o soppressione delle prestazioni sono opponibili al beneficiario anche quando i redditi o le prestazioni siano stati acquisiti in base alla legislazione dell’altra Parte. La regola non si applica se l’interessato percepisce prestazioni della stessa natura per infortunio o malattia professionale, oppure pensioni liquidate dalle Istituzioni di entrambe le Parti.

Prestazioni sanitarie

Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale che abbia diritto a prestazioni sanitarie secondo la legislazione di una Parte e che soggiorni o risieda nel territorio dell’altra Parte può scegliere tra due alternative:

  • ricevere le prestazioni in natura dall’Istituzione competente secondo la legislazione applicata da quest’ultima;
  • ottenere le prestazioni in natura dall’Istituzione del luogo di residenza, secondo la propria legislazione, per conto dell’Istituzione competente.

La durata delle prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall’Istituzione competente. In ogni caso quest’ultima deve rilasciare un attestato che certifichi il diritto alle prestazioni e la loro durata massima. Per l’Italia, l’attestato è rilasciato dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti e deve essere presentato all’Istituzione del luogo di residenza.

Prestazioni in natura di grande importanza

La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura specificamente indicate nell’allegato B dell’Accordo amministrativo richiede l’autorizzazione dell’Istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza.

Se trascorrono 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione senza un parere negativo dell’Istituzione competente, le prestazioni possono comunque essere erogate.

In caso di urgenza assoluta, l’Istituzione del luogo di residenza provvede subito all’erogazione e ne dà immediata comunicazione all’Istituzione competente.

Malattie professionali

La circolare distingue due ipotesi.

Esposizione al rischio in una sola Parte

Se il lavoratore contrae la malattia professionale dopo aver svolto attività rischiosa esclusivamente in una delle Parti, si applica la legislazione di quella Parte, anche se la malattia si manifesta nell’altra.

Esposizione al rischio in entrambe le Parti

Se il lavoratore è stato esposto al rischio in entrambi i territori, si applica la legislazione della Parte in cui ha svolto da ultimo l’attività rischiosa.

La domanda di prestazioni può essere presentata:

  • all’Istituzione della Parte dove il lavoratore è stato esposto da ultimo al rischio specifico;
  • oppure all’Istituzione dell’altra Parte.

In quest’ultimo caso la documentazione completa deve essere trasmessa tempestivamente all’Istituzione competente, che informa il lavoratore. Se l’Istituzione competente accerta che, per i soli periodi di attività svolti sul proprio territorio, non risultano soddisfatte le condizioni previste dalla propria legislazione, deve:

  • trasmettere sollecitamente all’Istituzione dell’altra Parte l’intera documentazione, comprensiva di rapporti ed esami medici e della decisione di rigetto;
  • notificare al lavoratore la propria decisione motivata, indicando mezzi e termini per il ricorso e la data di trasmissione della domanda all’altra Istituzione.

Aggravamento delle malattie professionali

In caso di aggravamento, se l’esposizione al rischio è avvenuta in una sola Parte, le ulteriori prestazioni in denaro continuano a essere erogate dall’Istituzione che ha già provveduto al primo indennizzo, a condizione che nel frattempo il lavoratore non sia stato esposto al medesimo rischio nell’altra Parte.

Se l’esposizione si è verificata in entrambe le Parti, l’Istituzione che ha già indennizzato il lavoratore resta competente anche per l’aggravamento, purché l’assicurato non abbia svolto ulteriori attività lavorative che abbiano provocato o aggravato la malattia oppure le abbia svolte nel territorio di quella stessa Parte.

Se, dopo la fruizione delle prestazioni, l’attività lavorativa morbigena è stata svolta anche nell’altra Parte, le prestazioni ulteriori per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato e il nuovo grado riconosciuto sono a carico dell’Istituzione di quest’ultima Parte.

Il lavoratore deve sempre fornire all’Istituzione presso cui richiede ulteriori prestazioni tutte le informazioni relative alla malattia professionale già indennizzata.

Eventi pregressi e infortunio in itinere

Ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro, l’Istituzione competente deve prendere in considerazione i postumi di precedenti infortuni o malattie professionali verificatisi nell’altra Parte contraente.

Se il lavoratore è già titolare di prestazioni per il precedente evento e per il nuovo evento spetta una rendita, l’Istituzione competente corrisponde soltanto la differenza tra le due prestazioni.

Il lavoratore e l’Istituzione dell’altra Parte devono fornire all’Istituzione del luogo dell’ultimo infortunio tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni, indipendentemente dal grado di invalidità che ne sia derivato.

L’infortunio che si verifica sul territorio di una Parte diversa da quella competente è considerato come avvenuto nel territorio della Parte competente.

Notifica di infortunio e accertamenti medico-legali

Ogni infortunio sul lavoro che causi o possa causare la morte o l’incapacità permanente, totale o parziale, deve essere oggetto di immediata notifica tra le Istituzioni delle due Parti.

Gli accertamenti medico-legali sono eseguiti dall’Istituzione competente su richiesta e a carico dell’Istituzione dell’altra Parte. Quando il lavoratore abbia richiesto le prestazioni ad entrambe le Parti, le spese per gli accertamenti sanitari e quelle connesse sono a carico della Parte che li ha effettuati.

Rimborsi e organismo di collegamento

Gli oneri relativi alle prestazioni in natura, alla concessione di protesi, alle visite e agli accertamenti medico-legali sono rimborsati annualmente dall’Istituzione competente all’Istituzione che li ha sostenuti, per l’importo effettivo risultante dalla contabilità di quest’ultima.

Gli adempimenti amministrativi relativi ai rimborsi sono gratuiti.

La Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali, quale organismo di collegamento, provvede al recupero delle spese anticipate dopo aver ricevuto dalle competenti unità territoriali i relativi moduli.

Domande, dichiarazioni e ricorsi

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto presso l’Istituzione di una delle due Parti possono essere validamente presentati entro lo stesso termine anche all’Istituzione dell’altra Parte, che deve trasmettere immediatamente la documentazione all’Istituzione competente.

La domanda presentata all’Istituzione competente di una Parte vale anche per l’altra, purché l’interessato abbia indicato chiaramente di voler ottenere le prestazioni in base alla legislazione dell’altra Parte.

L’ufficio che riceve l’istanza deve apporvi il timbro con la data di arrivo.

Disposizioni finali e indicazioni operative

Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti devono prestarsi reciproca assistenza e collaborare anche per gli accertamenti sui luoghi di lavoro, sul rischio professionale e sulle cause e circostanze degli eventi infortunistici. Se necessari mezzi istruttori nell’altra Parte, possono essere utilizzate le Autorità diplomatiche e consolari di quest’ultima.

I formulari necessari all’applicazione della Convenzione sono ancora in corso di definizione tra il Ministero del Lavoro, le altre Istituzioni italiane competenti e le Istituzioni della Santa Sede; una volta perfezionati, saranno trasmessi alle unità territoriali.

Le unità territoriali dell’Istituto devono applicare Convenzione e Accordo amministrativo in spirito di reciproca collaborazione con tutte le Istituzioni interessate. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate alla Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali.

Punti principali

Entrata in vigore e quadro normativo

La Convenzione, firmata nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000 e ratificata con Legge n. 244 del 19 agosto 2003, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Nella stessa data è entrato in vigore anche l’Accordo amministrativo di applicazione.

Campo di applicazione soggettivo e oggettivo

La Convenzione si applica alle principali forme di assicurazione sociale, compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sul piano soggettivo riguarda, indipendentemente dalla cittadinanza, lavoratori subordinati e autonomi, dipendenti vaticani e personale assimilato, nonché familiari e superstiti, purché siano o siano stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti.

Istituzioni competenti

Per la Santa Sede sono competenti l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Gestione del Fondo Pensioni, per le prestazioni in denaro, e il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS) per le prestazioni in natura. Per l’Italia sono competenti l’INAIL per prestazioni economiche, protesi, presidi ausiliari e accertamenti medico-legali, e le AA.SS.LL. per le prestazioni sanitarie.

Regola generale sulla legislazione applicabile e distacchi

Il lavoratore è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. In linea generale, chi lavora nel territorio di una Parte resta soggetto a quella legislazione anche se risiede nell’altra. Il dipendente vaticano e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione della Santa Sede. In caso di distacco temporaneo, il lavoratore dipendente da impresa con sede in una delle Parti e trasferito nell’altra per massimo 60 mesi resta soggetto alla legislazione della Parte di origine, con rilascio di attestato.

Casistiche particolari di applicazione della normativa

Il lavoratore autonomo che opera nel territorio di entrambe le Parti è soggetto alla normativa della Parte di residenza e deve dichiarare all’Istituzione del luogo di residenza i redditi percepiti nell’altra Parte. Il lavoratore subordinato non dipendente vaticano che lavora nello Stato della Città del Vaticano resta soggetto alla legislazione italiana; il datore di lavoro deve presentare anche una dichiarazione attestante che l’attività è svolta nello Stato vaticano. I dipendenti vaticani cittadini italiani di alcune categorie, se non optano entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo per il Fondo Pensioni vaticano, sono iscritti alle Istituzioni italiane per gli eventi non coperti dalle Istituzioni della Santa Sede.

Prestazioni economiche ed esportabilità

Le prestazioni in denaro per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposte integralmente, senza limitazioni o restrizioni, ovunque risieda il beneficiario. Il pagamento avviene direttamente da parte dell’Istituzione competente secondo la legislazione applicata.

Cumulo con altre prestazioni o redditi

Le norme di una Parte sulla riduzione, sospensione o soppressione delle prestazioni per cumulo si applicano anche se i redditi o le prestazioni sono acquisiti in base alla legislazione dell’altra Parte. La regola non opera se l’interessato percepisce prestazioni della stessa natura per infortunio o malattia professionale, oppure pensioni liquidate dalle Istituzioni di entrambe le Parti.

Prestazioni sanitarie e assistenza in natura

Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale che abbia diritto a prestazioni sanitarie in una Parte e soggiorni o risieda nell’altra può scegliere tra le prestazioni dell’Istituzione competente oppure quelle dell’Istituzione del luogo di residenza, che agisce per conto della competente. In entrambi i casi serve un attestato dell’Istituzione competente che certifichi il diritto e la durata massima delle prestazioni.

Prestazioni in natura di grande importanza

Protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni elencate nell’allegato B dell’Accordo amministrativo devono essere autorizzate dall’Istituzione competente, salvo urgenza assoluta. Se entro 60 giorni dalla richiesta non arriva un diniego, le prestazioni possono essere erogate. Nei casi di assoluta urgenza l’Istituzione del luogo di residenza procede subito, informando immediatamente l’Istituzione competente.

Malattie professionali

Se la malattia professionale deriva da esposizione al rischio in una sola Parte, si applica la legislazione di quella Parte anche se la malattia si manifesta nell’altra. Se l’esposizione è avvenuta in entrambe le Parti, si applica la legislazione della Parte in cui il lavoratore ha svolto da ultimo l’attività rischiosa. La domanda può essere presentata sia all’Istituzione dell’ultima esposizione sia a quella dell’altra Parte, che trasmette tempestivamente la documentazione all’Istituzione competente.

Aggravamento delle malattie professionali

In caso di aggravamento, le ulteriori prestazioni in denaro restano a carico dell’Istituzione che ha già indennizzato il primo evento, purché il lavoratore non sia stato nel frattempo esposto al rischio specifico nell’altra Parte. Se dopo il primo indennizzo l’attività morbigena è stata svolta anche nell’altra Parte, le ulteriori prestazioni per la differenza di grado di incapacità sono a carico dell’Istituzione di quest’ultima Parte. Il lavoratore deve fornire tutte le informazioni sulla malattia già indennizzata.

Eventi pregressi e infortunio in itinere

Per la valutazione dell’invalidità devono essere considerati i postumi di precedenti infortuni o malattie professionali verificatisi nell’altra Parte; se il lavoratore percepisce già prestazioni per il precedente evento, l’Istituzione competente per il nuovo evento corrisponde solo la differenza tra le prestazioni. L’infortunio avvenuto sul territorio di una Parte diversa da quella competente è considerato come avvenuto nel territorio della Parte competente.

Notifica di infortunio e accertamenti medico-legali

Ogni infortunio sul lavoro che causi o possa causare morte o incapacità permanente, totale o parziale deve essere immediatamente notificato tra le Istituzioni delle due Parti. Gli accertamenti medico-legali sono effettuati dall’Istituzione competente su richiesta e a carico dell’Istituzione dell’altra Parte; se il lavoratore ha chiesto prestazioni ad entrambe le Parti, le spese degli accertamenti e quelle connesse sono a carico della Parte che li ha eseguiti.

Rimborsi e organizzazione dei flussi

Gli oneri per prestazioni in natura, protesi, visite e accertamenti medico-legali sono rimborsati annualmente dall’Istituzione competente all’Istituzione che li ha sostenuti, per l’importo effettivo risultante dalla contabilità. Gli adempimenti amministrativi per i rimborsi sono gratuiti. La Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali, quale Organismo di collegamento, recupera le spese anticipate dopo aver ricevuto dai competenti uffici territoriali i relativi moduli.

Domande, dichiarazioni e ricorsi

Le domande, dichiarazioni e ricorsi soggetti a termine possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all’Istituzione dell’altra Parte, che li trasmette immediatamente all’Istituzione competente. La domanda presentata all’Istituzione competente di una Parte vale anche per l’altra, purché l’interessato abbia chiarito di voler ottenere le prestazioni in base alla legislazione dell’altra Parte. L’ufficio ricevente deve apporre il timbro con la data di arrivo.

Assistenza reciproca, formulari e indicazioni operative

Le Autorità e le Istituzioni competenti devono collaborare per gli accertamenti sui luoghi di lavoro, sul rischio professionale e sulle cause e circostanze degli infortuni, potendo avvalersi, se necessario, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari dell’altra Parte. I formulari applicativi sono in corso di definizione tra il Ministero del Lavoro, le altre Istituzioni italiane competenti e le Istituzioni della Santa Sede. Le unità territoriali sono invitate ad applicare Convenzione e Accordo in spirito di reciproca collaborazione e a segnalare eventuali difficoltà alla Direzione Generale competente.

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