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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21582/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, contestando al titolare di un'azienda agricola la qualificazione del reddito come agrario. Secondo l'Ufficio, l'attività non poteva essere considerata prevalentemente agricola perché le uve acquistate da terzi non superavano, in termini quantitativi, quelle prodotte in proprio; pertanto il reddito doveva essere trattato come reddito d'impresa. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR, nella motivazione, aveva affermato che la prevalenza andasse valutata in senso economico e non quantitativo, mentre nel dispositivo aveva accolto l'appello dell'Agenzia. Con il secondo motivo aveva denunciato violazione degli artt. 2135 c.c. e 29 d.P.R. 812/1986, ma il motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente la nullità della sentenza d'appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, perché il ragionamento motivazionale era incompatibile con il dispositivo di accoglimento dell'appello dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo quando il vizio impedisca di individuare il concreto comando giudiziale e il contrasto sia insanabile; altrimenti opera il principio di raggiungimento dello scopo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è denunciabile come nullità della sentenza in cassazione.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    La cassazione con rinvio comporta il riesame della controversia da parte del giudice di merito in diversa composizione, con liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

  • art. 2135 c.c.

    Norma evocata nel secondo motivo, rimasto assorbito; il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione dalla decisione.

  • art. 29 d.P.R. 812/1986

    Norma evocata nel secondo motivo, rimasto assorbito; la decisione non ne sviluppa il contenuto nel merito.

  • art. 29 t.u.i.r.

    Nel testo è richiamato quale criterio per la verifica della prevalenza dell'attività agricola; la CTR lo aveva inteso in senso economico, mentre l'Ufficio sosteneva una verifica meramente quantitativa.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione dell'Ufficio ai fini dell'eventuale udienza di discussione.

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando le due parti del provvedimento contengano affermazioni radicalmente e insanabilmente incompatibili, tali da impedire l'individuazione del comando giudiziale.
  • Non vi è nullità quando la divergenza tra motivazione e dispositivo sia solo apparente o riconducibile a un errore materiale; in tal caso, se il significato della decisione resta comunque intellegibile, opera il principio di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c.
  • In sede di legittimità, la nullità della sentenza può essere fatta valere come vizio processuale quando il provvedimento di merito presenti un conflitto irriducibile tra le sue componenti decisorie.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per nullità processuale, i motivi ulteriori relativi al merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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