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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24184/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia personale dell'imputato, ritenuta valida perché effettuata nelle forme di legge. Ha inoltre applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.p., che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Catania per i delitti di tentato omicidio e per reati connessi in materia di armi. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse erronea, in parte frutto di travisamento e in parte di valutazioni non corrette o comunque incongrue. Successivamente, con dichiarazione personale, ha rinunciato al ricorso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    individua il giudice del riesame competente a confermare o revocare la misura cautelare applicata dal GIP.

  • art. 589 c.p.p.

    disciplina le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione, richiamando gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p. per garantire la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato dall'art. 589 c.p.p. come norma sulle forme dell'impugnazione/atto processuale.

  • art. 582 c.p.p.

    richiamato dall'art. 589 c.p.p. come norma sui modi di presentazione dell'impugnazione.

  • art. 583 c.p.p.

    richiamato dall'art. 589 c.p.p. come norma sui termini/trasmissione dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, cui l'ordinamento collega l'inammissibilità del ricorso.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è valida se presentata personalmente dall'imputato e trasmessa ritualmente alla cancelleria nei modi previsti dalla legge, così da assicurare la certa provenienza dell'atto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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