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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un complesso immobiliare adibito a casa di cura ha subito la domanda della controparte di risoluzione del leasing per morosità nei canoni e di restituzione del bene. In primo grado il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto e ha ordinato la restituzione dell’immobile, rigettando le eccezioni della utilizzatrice, che aveva dedotto la nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio e l’usurarietà degli interessi, oltre a chiedere la restituzione dei canoni versati. In appello, la società utilizzatrice ha censurato: l’omesso mutamento del rito da sommario a ordinario nonostante le eccezioni riconvenzionali; la mancata ammissione di consulenze tecniche, ordine di esibizione e prova testimoniale; la mancata declaratoria di nullità del contratto per patto commissorio, sostenendo che l’operazione fosse in realtà un sale and lease back fraudolento, con indici sintomatici quali situazione debitoria tra le parti, difficoltà economiche dell’utilizzatrice e sproporzione tra valore del bene e corrispettivo. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e il ricorso per cassazione ha riproposto tre censure: violazione delle norme sul procedimento sommario e sul diritto di difesa per omesso mutamento di rito; violazione delle norme sul divieto di patto commissorio e sul regime di nullità del contratto; nullità della sentenza per motivazione apparente e adesiva rispetto al primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’inammissibilità per aspecificità dei motivi di gravame ex art. 342 c.p.c. e sulla genericità delle allegazioni volte a sostenere la nullità per patto commissorio. Ha inoltre affermato che il procedimento sommario di cognizione è un rito deformalizzato ma a cognizione piena, nel quale il giudice può valutare la necessità delle istruttorie, e che non ricorreva alcuna motivazione apparente della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il procedimento sommario di cognizione, oggi sostituito dal procedimento semplificato, è un rito deformalizzato ma a cognizione piena; la sua disciplina rileva ai fini della scelta del rito e dell’istruttoria.

  • art. 702-ter c.p.c.

    La sommarietà attiene al rito e non alla cognizione; il giudice può disporre gli atti di istruzione rilevanti e, secondo la giurisprudenza richiamata, indirizzare il giudizio verso il rito più adeguato in rapporto alla complessità della controversia.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il mutamento del rito e le garanzie difensive connesse.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; se il giudice d’appello dichiara inammissibile il gravame per aspecificità, il ricorrente per cassazione deve censurare puntualmente tale ratio dimostrando che il motivo era invece specifico.

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato quale norma che vieta il patto commissorio, la cui violazione è dedotta come causa di nullità del contratto.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato per sostenere la illiceità del negozio in frode alla legge, in relazione alla prospettata operazione di sale and lease back.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato come base della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, inclusa la dedotta violazione del divieto di patto commissorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per dedurre la lesione del diritto di difesa conseguente al mancato mutamento di rito e alla mancata istruzione probatoria.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere la violazione del giusto processo e dell’obbligo di motivazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la censura avverso la declaratoria di inammissibilità del motivo per difetto di specificità deve attaccare direttamente tale ratio, dimostrando in modo puntuale che il motivo era conforme ai requisiti dell’art. 342 c.p.c.; la mera riproposizione delle stesse deduzioni non è sufficiente.
  • Il procedimento sommario di cognizione non implica cognizione sommaria, ma cognizione piena con rito deformalizzato; la scelta e l’ampiezza dell’istruttoria restano affidate alla valutazione del giudice in relazione alla rilevanza delle prove e alla complessità della causa.
  • La deduzione di nullità contrattuale per violazione del divieto di patto commissorio richiede allegazioni concrete e non meramente assertive o ipotetiche; la genericità delle circostanze allegate può giustificare la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata consenta di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice, anche se la motivazione è sintetica o aderente a quella di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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