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Legge

L.R. Sardegna 29/2013

Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7

Normativa regionaleL.R. Sardegna 29/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina sarda delle elezioni regionali, intervenendo sulla l.r. 16/2013 e sulla l.r. 7/1979. Rafforza il coordinamento con le prefetture e il Ministero dell’interno per stampa e distribuzione dei materiali elettorali, disciplina lo scrutinio e richiama, per varie operazioni elettorali e per il voto di categorie particolari, la normativa nazionale sull’elezione della Camera dei deputati. In vigore dal 22 novembre 2013.

Modifiche alla procedura elettorale regionale sarda

Modifiche alla procedura elettorale regionale sarda

La legge interviene sulla disciplina elettorale della Regione autonoma della Sardegna, modificando sia la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, sia la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7. L’obiettivo è coordinare meglio le operazioni elettorali regionali con l’organizzazione statale e precisare alcune regole su trasmissione degli atti, materiali di voto, scrutinio e operazioni degli uffici elettorali.

Coordinamento tra Regione, prefetture e Ministero dell’interno

La legge rivede gli adempimenti di trasmissione delle candidature e delle liste, prevedendo che i nomi dei candidati alla Presidenza della Regione e i contrassegni delle liste collegate, nonché le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, siano trasmessi immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale e alle prefetture. Si rafforza così il raccordo tra amministrazione regionale e apparati periferici dello Stato.

Stampa e distribuzione del materiale elettorale

La struttura regionale competente in materia elettorale deve assicurare, anche con collaborazione del Ministero dell’interno e previa intesa, la stampa delle schede di votazione e dei manifesti elettorali per circoscrizione. I manifesti devono riportare i candidati alla Presidenza con i contrassegni delle liste a essi collegate, oltre a tutte le liste circoscrizionali in ordine di sorteggio con i rispettivi candidati. Le schede e i manifesti devono essere trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni; tre copie di ciascun manifesto vanno consegnate ai presidenti dei seggi.

Collaborazione con lo Stato e riparto degli oneri

Per la stampa e per le altre attività connesse, la Regione concorda con il Ministero dell’interno modalità di collaborazione, raccordo delle funzioni e uso di materiali elettorali quali bolli, urne e matite impiegati per l’elezione della Camera dei deputati. Gli oneri relativi alle funzioni amministrative non spettanti allo Stato, anche se eventualmente affidate in base alla convenzione, restano a carico della Regione.

Richiamo alla disciplina nazionale per specifiche operazioni elettorali

Per il voto dei detenuti, dei degenti in ospedali e case di cura, degli elettori non deambulanti, degli elettori che necessitano di accompagnamento, per il voto domiciliare di elettori dimoranti in altro comune della Regione, per la selezione e composizione degli uffici elettorali di sezione, per rilascio, aggiornamento e rinnovo della tessera elettorale personale e per la determinazione di onorari e compensi degli organi elettorali, si applica la disciplina nazionale vigente per l’elezione della Camera dei deputati.

Disciplina dello scrutinio e operazioni di seggio

La legge riscrive in modo puntuale le operazioni di scrutinio. Lo scrutinio inizia subito dopo le operazioni preliminari; le schede devono essere estratte una alla volta e lette dal presidente con annotazione contemporanea da parte degli scrutatori e del segretario. È vietato separare lo scrutinio delle preferenze da quello delle liste e dei voti per il Presidente. Sono previste modalità specifiche di timbratura delle schede prive di voto o prive di preferenza. Il presidente deve verificare la corrispondenza numerica tra schede, votanti e voti, dare lettura pubblica dei dati e attestare tutto nel verbale. Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la segnalazione del presidente di seggio per la cancellazione dall’albo.

Ulteriori modifiche alla legge regionale del 1979

Le modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 riguardano anche la presentazione delle candidature, la composizione dei materiali di seggio, la durata di alcune operazioni e il lavoro degli uffici centrali circoscrizionali. Vengono eliminate o corrette varie referenze alla prefettura, semplificata la dotazione delle urne, riscritte alcune formule procedurali e aggiunto il riferimento all’accertamento dell’ordine di precedenza dei candidati non eletti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS, quindi dal 22 novembre 2013.

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