Cassazione Penale, Sentenza n. 26455/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego della liberazione anticipata per sei semestri (periodo 15/11/2016 - 14/11/2019), deducendo: violazione dell'art. 54 O.P. e del d.P.R. 230/2000 art.103, comma 2; difetto e apparente motivazione; violazione del principio di valutazione frazionata dei semestri; violazioni costituzionali (artt. 27, 3, 111 Cost.) e CEDU (art.6). La difesa sosteneva altresì che i provvedimenti cautelari e i fatti del 2021-2022, posti a base del diniego, fossero non irrevocabili o successivi rispetto al periodo valutato e che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente documenti e il comportamento trattamentale positivo del detenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato logicamente il diniego, valorizzando fatti di grave allarme sociale (traffico di stupefacenti aggravato, associazione mafiosa, tentata estorsione) contestati anche in sede di giudizio con condanna in primo grado. È stato confermato il principio secondo cui il giudizio frazionato per semestri non esclude che condotte successive o commesse in libertà possano influire retroattivamente sulla valutazione dei periodi antecedenti quando tali condotte dimostrino una mancata adesione al percorso rieducativo. La Corte ha altresì ritenuto non decisiva la documentazione prodotta dalla difesa e ha constatato la coerenza e proporzionalità della motivazione del Tribunale. Per effetto del rigetto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)
Il beneficio della liberazione anticipata è collegato all'effettiva attivazione del detenuto nel programma rieducativo; non è sufficiente la mera buona condotta formale, ma è richiesta un'adesione piena e attiva agli obiettivi rieducativi. La Corte ha applicato questa interpretazione per negare il beneficio in presenza di successivi comportamenti criminogeni.
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000
Richiamato dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse osservato correttamente i criteri regolamentari relativi alla valutazione del trattamento e alla motivazione, e che non vi fosse violazione della norma nella decisione impugnata.
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
I reati di traffico di stupefacenti aggravato (art.73 con riferimento all'art.80 comma 2) sono stati valorizzati come indicatori della gravità del comportamento criminoso e dell'allarme sociale, contribuendo al diniego del beneficio.
artt. 416-bis, 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.
artt. 416-bis, 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.
I reati di associazione mafiosa e tentata estorsione (e reati connessi) sono stati considerati elementi probatori, anche tramite condanna in primo grado, che dimostrano la persistenza di comportamenti riconducibili a subculture criminose e quindi la mancata adesione al trattamento rieducativo.
artt. 27, 3 e 111 Cost., art. 6 CEDU
artt. 27, 3 e 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamati dalla difesa come profili di illegittimità, ma la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni; la valutazione del magistrato di sorveglianza sul percorso rieducativo e sulla valutazione della prova rientra nel suo apprezzamento autonomo salvo l'accertamento palese di insussistenza dei fatti.
Massime di principio
- Il principio della valutazione frazionata per semestri non impedisce che comportamenti successivi (anche commessi in libertà) possano invalidare retroattivamente la positiva valutazione di periodi antecedenti quando tali comportamenti sono tali da dimostrare la mancata adesione al percorso rieducativo.
- La buona condotta carceraria formale non è automaticamente sufficiente per la liberazione anticipata: è richiesta un'adesione attiva e concreta al trattamento rieducativo.
- I reati contestati e, se presenti, le condanne in sede di merito costituiscono elementi rilevanti per il giudizio di sorveglianza anche se relativi a fatti fuori dal periodo specifico richiesto, purché l'accertamento non sia manifestamente inesistente.
- La valutazione del magistrato di sorveglianza sulla partecipazione al programma rieducativo è discrezionale e autonoma rispetto al giudizio penale, con il limite che lo Stato di fatto dei reati non sia insussistente o non attribuibile al detenuto.
- La documentazione prodotta dalla difesa può ribaltare il giudizio solo se risulta decisiva e capace di mettere in dubbio l'esito accertativo considerato; mere produzioni non congruamente chiarite difficilmente sono ritenute decisive.
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