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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34485/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla successione dei genitori delle parti. Un fratello aveva chiesto la divisione dell’asse ereditario; l’altro aveva aderito allo scioglimento ma, in via riconvenzionale, pretendeva il riconoscimento di un credito verso la massa per asserite spese sostenute per migliorie su un immobile caduto in comunione, nonché contestava la quantificazione dei conguagli e del rendiconto. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato aperta la successione legittima, sciolto la comunione, attribuito quote e disposto conguagli e rendiconto. In appello la decisione era stata confermata: la Corte territoriale ha ritenuto che il coerede non potesse invocare l’indennità parametrata all’aumento di valore del bene, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute; ha inoltre escluso che tali spese fossero state provate, rilevando che le fatture riguardavano lavori successivi al 2011, che non era credibile un pagamento integrale in contanti da parte del ricorrente e che la DIA risultava presentata dalla madre, poi de cuius. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c. per il rigetto della domanda di rimborso delle migliorie sull’immobile di via Bellini 22; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 228 c.p.c. e 2697 c.c. per la valutazione delle testimonianze come de relato; 3) ulteriore censura sulla prova testimoniale, anche per omesso esame e violazione degli artt. 116, 228 e 2697 c.c.; 4) nullità della sentenza per mancata autorizzazione alla sostituzione di un teste deceduto, con richiamo agli artt. 111 Cost., 112, 228, 230 e 2697 c.c.; 5) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 2697 c.c. nella determinazione del conguaglio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo era precluso dalla doppia conforme e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; le doglianze su art. 115 e art. 2697 c.c. erano in realtà critiche alla valutazione delle prove e non denunciavano vere violazioni processuali; le censure sulla testimonianza miravano a ottenere un nuovo apprezzamento delle deposizioni; la sostituzione del teste era stata correttamente esclusa perché non prevista dall’art. 257 c.p.c. nei casi tassativi; la censura sul conguaglio si risolveva ancora una volta in una contestazione di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che, in una controversia di divisione ereditaria tra fratelli, aveva respinto la pretesa del coerede di ottenere il rimborso delle asserite migliorie e aveva confermato i conguagli e il rendiconto fissati dal Tribunale. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo profilo del primo motivo per la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., ha escluso che le ulteriori censure integrassero reali violazioni degli artt. 115 e 2697 c.c., ha ritenuto non censurabili in cassazione le valutazioni di merito sulle prove testimoniali e documentali, e ha confermato che la sostituzione di un teste deceduto non è ammessa fuori dei casi tassativi previsti dall’art. 257 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non quando valuta le prove offerte dalle parti attribuendo maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più convincenti rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l’onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesta l’erronea valutazione dell’esito probatorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il vizio di omesso esame, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 257 c.p.c.

    La sostituzione o l’assunzione di testi non preventivamente indicati è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; non è consentito sostituire liberamente un teste deceduto con un altro non tempestivamente indicato.

  • art. 228 c.p.c.

    Le censure che formalmente richiamano la norma, ma contestano in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie, sono inammissibili o infondate.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale, ma la Corte ribadisce che il giudizio sulla attendibilità e sulla provenienza diretta o indiretta delle deposizioni è riservato al merito.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo non supera il limite del sindacato di legittimità quando la censura si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice decide entro il perimetro delle domande e delle questioni devolute, anche confermando le statuizioni sul conguaglio sulla base della CTU.

  • art. 96 c.p.c.

    Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dai commi terzo e quarto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 244 c.p.c.

    L’indicazione rituale e tempestiva dei testimoni è inderogabile e la preclusione opera nel sistema processuale di assunzione della prova.

  • art. 245 c.p.c.

    Il giudice decide sull’ammissibilità delle prove e sui testi da escutere con valutazione sincrona e complessiva delle istanze istruttorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle deposizioni testimoniali; deve riguardare un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificamente indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il vizio di omesso esame è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti l’apprezzamento comparativo delle prove.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non se si contesta l’esito della valutazione probatoria.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni, della natura diretta o de relato delle dichiarazioni e della maggiore attendibilità di una prova rispetto a un’altra è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come errore di diritto.
  • La sostituzione di testimoni non indicati tempestivamente o non più escutibili è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’art. 257 c.p.c.; non esiste un diritto generale della parte a sostituire liberamente un testimone deceduto con altro soggetto non originariamente indicato.
  • Le censure che formalmente denunciano violazioni di legge ma, nella sostanza, mirano a ottenere una rivalutazione del merito sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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