Cassazione Civile, Ordinanza n. 00411/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della pretesa dell’amministrazione finanziaria relativa alla locazione di un immobile e, in particolare, la contestazione della mancata considerazione di una riduzione del canone per l’anno 2014. Il contribuente aveva dedotto, con un unico motivo di ricorso per cassazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2704 c.c., degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo in sostanza che la documentazione prodotta e gli altri elementi richiamati dovessero provare la data certa della scrittura privata di riduzione del canone e quindi la riduzione del canone anche per il 2014. L’Agenzia delle entrate ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato in fatto l’assenza di prova della riduzione del canone per il 2014, poiché la scrittura privata non aveva data certa e la sentenza del Tribunale di Roma, insieme alla consulenza richiamata, non dimostrava con certezza la data della pattuizione, risultando anzi la riduzione individuata in una data (23 marzo 2015) incompatibile con l’annualità 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole al contribuente e lo ha condannato alle spese di legittimità. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la data certa della scrittura privata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo che la censura miri a una rivalutazione dei fatti e delle prove.
Richiamato dal ricorrente per la prova della data certa della scrittura privata; la Corte ritiene la questione risolta in fatto dai giudici di merito, insindacabile in cassazione.
art. 17 d.P.R. n. 131 del 1986
Norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non ne effettua un autonomo vaglio, poiché la doglianza è qualificata come richiesta di riesame del merito.
art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986
Norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non la applica direttamente, reputando inammissibile la censura.
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che il motivo mira a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che interpretazione e valutazione delle prove restano riservate al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio dedotto; la Corte afferma che, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, la censura è diretta a ottenere una rivalutazione dei fatti.
È richiamato per la proposta del consigliere delegato e per la definizione del procedimento in camera di consiglio; la decisione è conforme alla proposta anticipata.
Applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore, in considerazione della decisione conforme alla proposta di definizione anticipata e del comportamento processuale.
Applicato per la condanna del ricorrente a versare una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente la violazione di norme di diritto, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L’interpretazione, la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle prove ritenute decisive sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se correttamente motivate.
- La mancanza di prova della data certa di una scrittura privata può impedire di attribuirle efficacia dimostrativa rispetto a una determinata annualità, quando la questione attenga all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando la decisione di legittimità è conforme alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato nei presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →