Risposta n. 214 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene applicabili anche al "bonus facciate" i chiarimenti di prassi sulle altre detrazioni (circolari richiamate) e che, in mancanza del bonifico parlante ma con la dichiarazione sostitutiva dell'impresa che attesta l'incasso e la contabilizzazione, possa fruire della detrazione nella misura del 90% per le spese 2021.
Bonus facciate – Validità dell'attestazione rilasciata dall'impresa esecutrice come modalità alternativa al bonifico parlante per fruire della detrazione (art. 1, commi 219-223, L. 160/2019)
Il quesito
L'Istante, comproprietaria di un'unità immobiliare, ha pagato nel 2021 con bonifico ordinario anziché con il bonifico "parlante" previsto; nel 2022 ha ottenuto dall'impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'incasso e la corretta imputazione contabile e chiede se tale dichiarazione consenta comunque di fruire del "bonus facciate" (90% per spese 2021).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia afferma che, in via interpretativa e richiamando il rinvio al regolamento attuativo e le circolari (2/E/2020 e 28/E/2022), la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa che attesti l'avvenuto incasso e la corretta contabilizzazione può consentire la fruizione del "bonus facciate" quando non sia possibile ripetere il bonifico; tuttavia tale attestazione va considerata un'ipotesi eccezionale e non un'alternativa al bonifico "parlante", restano verifiche sui requisiti sostanziali e la possibilità di accertamento circa l'impossibilità di ripetere il pagamento (oltre al richiamo alla ritenuta bancaria dell'8% e alle percentuali di detrazione per periodo d'imposta).
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