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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Trapani e conseguenti provvedimenti della Camera di Commercio e del Comune di Marsala di cessazione e chiusura dell'attività imprenditoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Trapani, la comunicazione trasmessa al Comune e i successivi provvedimenti della Camera di Commercio e del Comune, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la ritenuta permeabilità dell'impresa a possibili infiltrazioni mafiose. Gli elementi valorizzati dall'amministrazione erano il rapporto di coniugio con un soggetto condannato per associazione mafiosa, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e ritenuto vicino a esponenti apicali di una cosca locale; la collaborazione e le cointeressenze imprenditoriali del coniuge, già dipendente e vicepresidente di altre società riconducibili alla ricorrente, destinatarie di precedenti interdittive antimafia; nonché il fatto che il medesimo soggetto risultasse ancora dipendente dell'impresa ricorrente. La società ha chiesto la sospensione degli effetti dell'interdittiva e degli atti consequenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo esame sommario, ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza, poiché l'amministrazione aveva correttamente compendiato nell'interdittiva plurimi e convergenti indici sintomatici di possibile infiltrazione mafiosa. Il giudice ha valorizzato la continuità temporale, la durata e la stabilità dei legami con l'ambiente e il territorio, nonché l'assenza di un effettivo distacco dal contesto imprenditoriale d'origine. Tali elementi, valutati secondo il criterio del più probabile che non, sono stati ritenuti idonei a fondare un ragionevole giudizio di permeabilità mafiosa e a rendere legittima la misura anche sotto il profilo della proporzionalità. Gli atti successivi della Camera di Commercio e del Comune sono stati qualificati come atti vincolati rispetto all'interdittiva e, pertanto, non autonomamente idonei a giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistente un apprezzabile fumus di fondatezza e ha respinto l'istanza di sospensione.

  • d.lgs. 159/2011

    La disciplina dell'informazione interdittiva antimafia è stata applicata valorizzando plurimi indici sintomatici, valutati secondo il criterio del più probabile che non, ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • Ai fini dell'informazione interdittiva antimafia, plurimi indici sintomatici, convergenti e tra loro coerenti possono fondare il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa quando evidenzino la continuità temporale, la durata e la stabilità dei rapporti dell'impresa con soggetti e contesti criminali, secondo il criterio del più probabile che non.
  • Il rapporto di coniugio con un soggetto condannato per associazione mafiosa e sottoposto a misure di prevenzione non è, isolatamente considerato, necessariamente decisivo, ma può assumere rilievo concreto quando sia accompagnato da persistenti collaborazioni e cointeressenze imprenditoriali.
  • La permanenza di rapporti lavorativi e imprenditoriali con il soggetto controindicato, anche nell'ambito dell'impresa destinataria dell'interdittiva, può essere valorizzata quale indice dell'assenza di un effettivo distacco dal contesto imprenditoriale d'origine.
  • La legittimità dell'interdittiva antimafia può essere affermata anche sotto il profilo della proporzionalità quando la rilevante esposizione dell'impresa al rischio di condizionamento mafioso risulti da elementi plurimi e convergenti.
  • I provvedimenti amministrativi adottati a valle dell'informazione interdittiva antimafia, quando costituiscano conseguenze necessarie dell'interdittiva, hanno natura vincolata rispetto a essa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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