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Legge

L.R. Piemonte 15/2018

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte organizzazione, prevenzione, lotta attiva e ricostituzione dei boschi dopo gli incendi, con piano regionale, SOUP, ruolo di Regione, Carabinieri, Vigili del fuoco e volontariato AIB. Prevede divieti e cautele stagionali e in stato di massima pericolosità, sanzioni amministrative e copertura finanziaria per il triennio 2018-2020.

Norme regionali piemontesi per previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi

Norme regionali per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi in Piemonte

La legge attua in ambito regionale la legge quadro statale sugli incendi boschivi, definendo organizzazione, prevenzione, lotta attiva, ricostituzione dei boschi danneggiati e regime dei divieti. La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Piemonte.

Finalità, definizioni e assetto del sistema AIB

La Regione persegue la protezione del patrimonio boschivo dagli incendi e definisce le principali nozioni operative, tra cui incendio boschivo o di vegetazione, incendio di interfaccia, accensione di fuoco, abbruciamento e fuoco prescritto. Il sistema operativo antincendi boschivi è costituito dalla Regione, che può avvalersi di istituzioni statali, volontariato e soggetti convenzionati o contrattualizzati.

Programmazione regionale, piano AIB e coordinamento

La Giunta regionale:

  • promuove azioni per ridurre il rischio incendi;
  • predispone e approva il piano regionale per previsione, prevenzione e lotta attiva, coordinandolo con la pianificazione forestale;
  • ne effettua la revisione annuale;
  • trasmette alla commissione consiliare competente una relazione consuntiva sugli incendi boschivi prima della revisione del piano;
  • costituisce il Sistema operativo AIB;
  • stipula contratti per velivoli, formazione e informazione;
  • istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente (SOUP);
  • favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco.

Accordi con istituzioni statali e volontariato

La Regione può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite accordi o convenzioni. Il Corpo volontari AIB Piemonte è individuato come unica componente regionale di volontariato: partecipa alle attività di prevenzione e lotta attiva, opera secondo il piano e le procedure regionali, concorre alla SOUP e mette a disposizione figure specializzate per il coordinamento operativo. I volontari devono avere preparazione certificata, idoneità fisica, dispositivi di protezione e copertura assicurativa.

Previsione del pericolo e stato di massima pericolosità

La Regione organizza strumenti informativi per valutare e prevedere il pericolo di incendio anche attraverso indici specifici e l’analisi meteorologica. La struttura regionale competente, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti del Centro funzionale regionale, dichiara lo stato di massima pericolosità per tutto il territorio regionale o per aree limitate e lo diffonde immediatamente agli organismi del sistema, agli enti territoriali, agli enti delle aree protette e alla cittadinanza. Tale dichiarazione attiva il regime rafforzato di divieti previsto dalla legge.

Prevenzione indiretta, prevenzione diretta e fuoco prescritto

La prevenzione è distinta in indiretta e diretta.

La prevenzione indiretta comprende divulgazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati.

La prevenzione diretta comprende interventi sulla vegetazione per renderla meno percorribile dal fuoco, tra cui:

  • viali e fasce tagliafuoco;
  • viabilità silvo-pastorale;
  • torri e posti di avvistamento, compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento;
  • impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
  • canalizzazioni, condutture, serbatoi e punti d’acqua;
  • interventi colturali nei boschi e nei pascoli per ridurre il combustibile vegetale.

Le opere e gli interventi previsti dal piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

È ammesso il fuoco prescritto, previa autorizzazione della struttura regionale competente e sulla base di un progetto esecutivo valutato con la struttura forestale, nei casi di riduzione della biomassa, manutenzione dei viali tagliafuoco, conservazione di habitat o specie che dipendono dal passaggio del fuoco, rinnovo del pascolo e ricerca scientifica. L’esecuzione deve avvenire con personale formato e abilitato del Sistema operativo AIB.

Lotta attiva e Sala operativa unificata permanente

La lotta attiva comprende ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e terrestri. La Regione organizza il proprio sistema, ne coordina le componenti e istituisce la SOUP come centro di coordinamento interforze.

Alla SOUP competono:

  • l’allertamento immediato delle componenti del sistema;
  • la gestione operativa dei mezzi aerei regionali;
  • la richiesta al Dipartimento nazionale di protezione civile dei mezzi aerei del Centro operativo aereo unificato.

La Regione affida anche i compiti e le responsabilità di direzione delle operazioni di spegnimento secondo le convenzioni stipulate.

Ricostituzione boschiva dopo l’incendio

La Regione provvede direttamente o mediante contributi a enti pubblici e soggetti privati alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti, con particolare attenzione ai casi di pericolo per la pubblica incolumità. Le procedure autorizzative sono disciplinate in armonia con la normativa forestale regionale e con i vincoli della legge statale sugli incendi boschivi. La ricostituzione deve rispettare la normativa forestale, le direttive europee sulla biodiversità e gli strumenti vigenti nelle aree protette e nella Rete Natura 2000.

Segnalazione degli incendi e aree protette

Chi avvista un fuoco incustodito in bosco o nei terreni limitrofi deve darne immediata comunicazione al numero unico di emergenza 112, ad altri numeri di pubblico soccorso o alle autorità di pubblica sicurezza o comunali. Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva si svolgono in coordinamento con il Sistema operativo AIB.

Divieti, cautele e periodi di applicazione

I divieti si applicano a tutto il territorio regionale.

È vietato l’abbruciamento del materiale vegetale indicato dalla normativa ambientale statale nel periodo 1° novembre-31 marzo. È inoltre vietato, dal 1° settembre al 31 marzo, l’abbruciamento dei residui colturali del riso, salvo deroga per suoli asfittici individuati dalla Giunta.

È vietato accendere fuochi o abbruciare materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi entro 50 metri da essi. Sono previste deroghe, solo dall’alba al tramonto e in assenza di vento, per:

  • attività turistico-ricreative in aree idonee e attrezzate;
  • abbruciamento, fuori dal periodo 1° novembre-31 marzo, di residui vegetali nel luogo di produzione e con limiti quantitativi;
  • fuochi necessari a chi soggiorna nei boschi per lavoro;
  • fuochi legati a tradizioni culturali e fuochi d’artificio, con autorizzazione del sindaco e piano di sicurezza, con deroga anche al divieto notturno.

Il luogo del fuoco deve essere preventivamente isolato e presidiato fino al totale esaurimento della combustione. I comuni e le altre amministrazioni competenti possono sospendere, differire o vietare la deroga per l’abbruciamento quando ricorrano condizioni meteo-climatiche o ambientali sfavorevoli o rischi per incolumità e salute, anche in relazione ai livelli di polveri sottili.

Nei periodi di massima pericolosità non sono ammesse le deroghe; entro 100 metri da terreni boscati, arbustivi e pascolivi sono vietate tutte le azioni che possano innescare incendi, compreso fumare, usare fiamme libere o apparecchi che producano scintille, lasciare veicoli a motore a contatto con materiale combustibile e ogni altra operazione pericolosa. Rimane salvo quanto previsto dalla normativa statale sui residui agricoli.

Ulteriori cautele per infrastrutture lineari

I gestori pubblici o privati di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti devono eseguire, anche in funzione preventiva, manutenzioni ordinarie e straordinarie o il taglio e asporto del materiale vegetale nelle aree di propria competenza immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati, quando le condizioni climatiche lo richiedano.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza e l’accertamento delle violazioni spettano all’Arma dei Carabinieri nei limiti delle sue competenze e delle convenzioni regionali, alla polizia provinciale, alla polizia municipale, ai guardiaparco regionali e alle guardie ecologiche volontarie.

Le violazioni dei divieti sull’abbruciamento e sull’accensione di fuochi, nonché l’inosservanza delle prescrizioni sul presidio del fuoco, comportano sanzioni amministrative da 200 a 2.000 euro. Le violazioni dei divieti e prescrizioni applicabili nei periodi di deroga o di massima pericolosità sono punite secondo la legge statale sugli incendi boschivi. Si applicano inoltre i principi della legge 689/1981.

Abrogazioni e regime finanziario

È abrogata la legge regionale 19 novembre 2013, n. 21. I proventi delle sanzioni sono destinati al bilancio regionale. La legge prevede una copertura di spesa corrente per il triennio 2018-2020, con oneri pari a 3 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

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