L.R. Piemonte 15/2018
Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte organizzazione, prevenzione, lotta attiva e ricostituzione dei boschi dopo gli incendi, con piano regionale, SOUP, ruolo di Regione, Carabinieri, Vigili del fuoco e volontariato AIB. Prevede divieti e cautele stagionali e in stato di massima pericolosità, sanzioni amministrative e copertura finanziaria per il triennio 2018-2020.
Norme regionali piemontesi per previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Norme regionali per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi in Piemonte
La legge attua in ambito regionale la legge quadro statale sugli incendi boschivi, definendo organizzazione, prevenzione, lotta attiva, ricostituzione dei boschi danneggiati e regime dei divieti. La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Piemonte.
Finalità, definizioni e assetto del sistema AIB
La Regione persegue la protezione del patrimonio boschivo dagli incendi e definisce le principali nozioni operative, tra cui incendio boschivo o di vegetazione, incendio di interfaccia, accensione di fuoco, abbruciamento e fuoco prescritto. Il sistema operativo antincendi boschivi è costituito dalla Regione, che può avvalersi di istituzioni statali, volontariato e soggetti convenzionati o contrattualizzati.
Programmazione regionale, piano AIB e coordinamento
La Giunta regionale:
- promuove azioni per ridurre il rischio incendi;
- predispone e approva il piano regionale per previsione, prevenzione e lotta attiva, coordinandolo con la pianificazione forestale;
- ne effettua la revisione annuale;
- trasmette alla commissione consiliare competente una relazione consuntiva sugli incendi boschivi prima della revisione del piano;
- costituisce il Sistema operativo AIB;
- stipula contratti per velivoli, formazione e informazione;
- istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente (SOUP);
- favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco.
Accordi con istituzioni statali e volontariato
La Regione può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite accordi o convenzioni. Il Corpo volontari AIB Piemonte è individuato come unica componente regionale di volontariato: partecipa alle attività di prevenzione e lotta attiva, opera secondo il piano e le procedure regionali, concorre alla SOUP e mette a disposizione figure specializzate per il coordinamento operativo. I volontari devono avere preparazione certificata, idoneità fisica, dispositivi di protezione e copertura assicurativa.
Previsione del pericolo e stato di massima pericolosità
La Regione organizza strumenti informativi per valutare e prevedere il pericolo di incendio anche attraverso indici specifici e l’analisi meteorologica. La struttura regionale competente, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti del Centro funzionale regionale, dichiara lo stato di massima pericolosità per tutto il territorio regionale o per aree limitate e lo diffonde immediatamente agli organismi del sistema, agli enti territoriali, agli enti delle aree protette e alla cittadinanza. Tale dichiarazione attiva il regime rafforzato di divieti previsto dalla legge.
Prevenzione indiretta, prevenzione diretta e fuoco prescritto
La prevenzione è distinta in indiretta e diretta.
La prevenzione indiretta comprende divulgazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati.
La prevenzione diretta comprende interventi sulla vegetazione per renderla meno percorribile dal fuoco, tra cui:
- viali e fasce tagliafuoco;
- viabilità silvo-pastorale;
- torri e posti di avvistamento, compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento;
- impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
- canalizzazioni, condutture, serbatoi e punti d’acqua;
- interventi colturali nei boschi e nei pascoli per ridurre il combustibile vegetale.
Le opere e gli interventi previsti dal piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
È ammesso il fuoco prescritto, previa autorizzazione della struttura regionale competente e sulla base di un progetto esecutivo valutato con la struttura forestale, nei casi di riduzione della biomassa, manutenzione dei viali tagliafuoco, conservazione di habitat o specie che dipendono dal passaggio del fuoco, rinnovo del pascolo e ricerca scientifica. L’esecuzione deve avvenire con personale formato e abilitato del Sistema operativo AIB.
Lotta attiva e Sala operativa unificata permanente
La lotta attiva comprende ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e terrestri. La Regione organizza il proprio sistema, ne coordina le componenti e istituisce la SOUP come centro di coordinamento interforze.
Alla SOUP competono:
- l’allertamento immediato delle componenti del sistema;
- la gestione operativa dei mezzi aerei regionali;
- la richiesta al Dipartimento nazionale di protezione civile dei mezzi aerei del Centro operativo aereo unificato.
La Regione affida anche i compiti e le responsabilità di direzione delle operazioni di spegnimento secondo le convenzioni stipulate.
Ricostituzione boschiva dopo l’incendio
La Regione provvede direttamente o mediante contributi a enti pubblici e soggetti privati alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti, con particolare attenzione ai casi di pericolo per la pubblica incolumità. Le procedure autorizzative sono disciplinate in armonia con la normativa forestale regionale e con i vincoli della legge statale sugli incendi boschivi. La ricostituzione deve rispettare la normativa forestale, le direttive europee sulla biodiversità e gli strumenti vigenti nelle aree protette e nella Rete Natura 2000.
Segnalazione degli incendi e aree protette
Chi avvista un fuoco incustodito in bosco o nei terreni limitrofi deve darne immediata comunicazione al numero unico di emergenza 112, ad altri numeri di pubblico soccorso o alle autorità di pubblica sicurezza o comunali. Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva si svolgono in coordinamento con il Sistema operativo AIB.
Divieti, cautele e periodi di applicazione
I divieti si applicano a tutto il territorio regionale.
È vietato l’abbruciamento del materiale vegetale indicato dalla normativa ambientale statale nel periodo 1° novembre-31 marzo. È inoltre vietato, dal 1° settembre al 31 marzo, l’abbruciamento dei residui colturali del riso, salvo deroga per suoli asfittici individuati dalla Giunta.
È vietato accendere fuochi o abbruciare materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi entro 50 metri da essi. Sono previste deroghe, solo dall’alba al tramonto e in assenza di vento, per:
- attività turistico-ricreative in aree idonee e attrezzate;
- abbruciamento, fuori dal periodo 1° novembre-31 marzo, di residui vegetali nel luogo di produzione e con limiti quantitativi;
- fuochi necessari a chi soggiorna nei boschi per lavoro;
- fuochi legati a tradizioni culturali e fuochi d’artificio, con autorizzazione del sindaco e piano di sicurezza, con deroga anche al divieto notturno.
Il luogo del fuoco deve essere preventivamente isolato e presidiato fino al totale esaurimento della combustione. I comuni e le altre amministrazioni competenti possono sospendere, differire o vietare la deroga per l’abbruciamento quando ricorrano condizioni meteo-climatiche o ambientali sfavorevoli o rischi per incolumità e salute, anche in relazione ai livelli di polveri sottili.
Nei periodi di massima pericolosità non sono ammesse le deroghe; entro 100 metri da terreni boscati, arbustivi e pascolivi sono vietate tutte le azioni che possano innescare incendi, compreso fumare, usare fiamme libere o apparecchi che producano scintille, lasciare veicoli a motore a contatto con materiale combustibile e ogni altra operazione pericolosa. Rimane salvo quanto previsto dalla normativa statale sui residui agricoli.
Ulteriori cautele per infrastrutture lineari
I gestori pubblici o privati di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti devono eseguire, anche in funzione preventiva, manutenzioni ordinarie e straordinarie o il taglio e asporto del materiale vegetale nelle aree di propria competenza immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati, quando le condizioni climatiche lo richiedano.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza e l’accertamento delle violazioni spettano all’Arma dei Carabinieri nei limiti delle sue competenze e delle convenzioni regionali, alla polizia provinciale, alla polizia municipale, ai guardiaparco regionali e alle guardie ecologiche volontarie.
Le violazioni dei divieti sull’abbruciamento e sull’accensione di fuochi, nonché l’inosservanza delle prescrizioni sul presidio del fuoco, comportano sanzioni amministrative da 200 a 2.000 euro. Le violazioni dei divieti e prescrizioni applicabili nei periodi di deroga o di massima pericolosità sono punite secondo la legge statale sugli incendi boschivi. Si applicano inoltre i principi della legge 689/1981.
Abrogazioni e regime finanziario
È abrogata la legge regionale 19 novembre 2013, n. 21. I proventi delle sanzioni sono destinati al bilancio regionale. La legge prevede una copertura di spesa corrente per il triennio 2018-2020, con oneri pari a 3 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
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